Domanda
Chiedo un chiarimento tecnico in merito alla manifestazione di volontà di due sorelle che hanno avuto il lutto della terza.
Al momento del decesso una sorella, essendo ricoverata in ospedale del Comune A, non può recarsi dall'ufficiale di stato civile del Comune B (di decesso) per rendere manifestazione di volontà.
I Comuni sono siti entrambi in Lombardia.
Il Comune A (non essendo la signora ricoverata ivi residente) non invia all'Ospedale un incaricato per ricevere la volontà di cremazione.
Per risolvere il problema, l’ufficiale di stato civile del Comune B comunica all'altra sorella che ha già reso le volontà, di recarsi da un notaio.
Questi provvederà di persona a recarsi all'ospedale e a far firmare in sua presenza le volontà per poter procedere alla cremazione (cosa avvenuta, dietro pagamento di lauta parcella …).
Mi sembra che ci sia stato da parte degli ufficiali di stato civile un atteggiamento poco serio e responsabile, ma vorrei avere una corretta interpretazione della legge che regola materia.
Risposta
In Lombardia l’autorizzazione alla cremazione è regolata dal Regolamento reg.le 6/2004, precisamente all'art. 12, per il caso da lei citato.Sostanzialmente il comma 1 dell’art. 12 di tale regolamento lombardo rimanda all'art. 3 della L. 130/2001.
Il comma 2 dell’art. 12 si riferisce al caso in cui debba rendersi dichiarazione da parte di un interessato a chiedere l’autorizzazione di cremazione all’Ufficiale di stato civile del Comune di residenza dello stesso.
La norma non prevede l’acquisizione di processo verbale in Comuni diversi da quello di residenza o di decesso dell’interessato.
Si tratta di processo verbale acquisito dall'ufficiale di stato civile, relativo a dichiarazioni rese dall'interessato/i all'ottenimento dell’autorizzazione alla cremazione.
Sulle sue caratteristiche, si consiglia la lettura della recente relazione svolta all'annuale convegno Anusca sul tema, cui si attengono gli ufficiali di stato civile.
Nella relazione potrà notare che le cose sono meno semplici di quanto possano apparire a prima vista.
Non è previsto da alcuna norma statale che sia l’ufficiale di stato civile a recarsi nel luogo dove una persona, temporaneamente inabilitata a muoversi, sia presente (come in ospedale).
In talune altre regioni l’attuazione della norma statale prevede la possibilità di trasmissione telematica di dichiarazione (cosa che attraverso una legge regionale non sarebbe possibile).
Non si ravvedono pertanto atteggiamenti poco seri o poco responsabili da parte dell'Ufficiale di stato civile.
Ci si augura l'emanazione di normativa che semplifichi questa procedura, consentendo esplicitamente sull'intero territorio nazionale dichiarazioni da inviare anche per via telematica.
- del: 2016 su: Cremazione per: Lombardia Tag: Cremazione-autorizzazione alla cremazione in: ISF2016/2-b Norma:
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