Quesito pubblicato su ISF2021/Spec-g

Una società pubblica che gestisce 33 cimiteri distribuiti su 5 diversi Comuni, autorizzata al trasporto di macerie EER 17.09.04 di cui ne è ritenuta produttore, chiede, in materia di gestione di rifiuti cimiteriali, se debba essere individuato:
– un unico deposito temporaneo della società;
– un deposito temporaneo per ciascun Comune;
– un deposito temporaneo per ciascun cimitero.
Chiede inoltre di conoscere specifiche anche sui parametri da tenere in considerazione, quantitativi, trasporti, ecc.
Risposta:
La domanda riguarda il deposito temporaneo di rifiuti classificati con il codice 17.09.04 “Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione”, la sua localizzazione e le relative condizioni. Di seguito si riporta la normativa di riferimento contenuta nel D.Lgs. 152/2006 Testo Unico Ambientale (TUA):
Art. 183, comma 1 lett. bb) – Definizioni
bb) “deposito temporaneo prima della raccolta”: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell’articolo 185 bis;
Articolo 185 bis – Deposito temporaneo prima della raccolta
1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;
b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;
c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.
2. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:
a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (Ce) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
d) nel rispetto delle norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose.
3. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell’autorità competente.

Quindi:
Posto che ai sensi dell’art. 185 bis, comma 1 lett. a) del TUA i rifiuti devono essere raggruppati nel luogo in cui sono prodotti, si ritiene di dover individuare un deposito temporaneo in ogni cimitero.
Le condizioni del deposito temporaneo sono quelle indicate all’art. 185 bis, comma 2 lett. b) del TUA, per cui si procede con le operazioni di recupero o di smaltimento, a scelta del produttore:
– con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
– quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;
– in ogni caso, e purché il quantitativo di rifiuti non superi il richiamato limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.
Il deposito temporaneo, nel rispetto delle predette condizioni, non necessita di autorizzazione da parte dell’autorità competente.
Si fa, infine, presente che il D.Lgs. 152/2006 (TUA) è stato modificato dal D.Lgs. 116/2020 che attua la legge di delegazione europea (L. 1° ottobre 2019, n. 117), che ha recepito il “pacchetto economia circolare”, in vigore dal 4 luglio 2018, composto di alcune direttive europee, tra cui la Dir. UE 2018/851. La precedente definizione di deposito temporaneo era espressa dalla lett. bb) dell’art. 183 del TUA che, con le modifiche introdotte con il D.Lgs. 116/2020, ora rimanda all’articolo 185-bis che, come formulato non introduce nessuna novità se non per quanto riguarda la lett. c) del comma 1.

Written by:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.