Quesito pubblicato su ISF2018/3-b

All’ufficio di stato civile di un Comune calabrese è pervenuta la richiesta di conservare le ceneri presso la casa della sorella della defunta.
La cremazione è avvenuta in un altro Comune, che ha autorizzato anche il trasporto ed ha istituto il registro presso l’ufficio dello stato civile con l’annotazione: “le ceneri attualmente sono locate al domicilio del richiedente”.
Poiché la Regione Calabria non dispone di legge specifica sulla destinazione delle ceneri, si chiede se queste possano essere legalmente custodite presso il domicilio della richiedente anziché al cimitero e, nel caso questo dubbio sia fondato, se è necessario revocare la comunicazione e disporre che le ceneri siano portate al cimitero.
Risposta:
In assenza di legislazione statale o regionale attuativa della L. 130/2001 (caso della Calabria) non è consentito autorizzare da parte dell’Ufficiale di stato civile la dispersione in natura delle ceneri, ma è facoltà di ogni Amministrazione comunale autorizzare l’affido familiare di urna cineraria, con le cautele previste dal-l’art. 343 del T.U. Leggi Sanitarie. Si tratta di una facoltà e non di un obbligo: si può agire con una autorizzazione in presenza del caso singolo o con adozione di specifico regolamento.
Questo emerge dalla lettura del D.P.R. 24/2/2004 – per ricorso straordinario al Capo dello Stato, valevole al caso singolo – conforme al parere n. 2957/03 reso dal Consiglio di Stato, Sez. I, il 29 ottobre 1993, che per la prima volta si è espresso in materia, giungendo alla conclusione che “nel caso in esame, mentre la disciplina della dispersione delle ceneri deve ritenersi incompleta, richiedendo la definizione di molteplici aspetti applicativi, altrettanto non può dirsi per l’affidamento ai familiari dell’urna delle ceneri, compiutamente regolata dalla lett. e) del comma 1 dell’art. 3 della L. 130/01”.
Lo stesso Consiglio di Stato, dopo aver chiarito che la L. 130/01 non è una legge delega, ma bensì legge ordinaria, specifica che “non è sostenibile che decorso il termine stabilito di sei mesi dalla data di entrata in vigore, la mancata emanazione del regolamento privi la legge di qualsiasi efficacia, specialmente in ordine alla normativa preesistente di rango secondario” e che: “le disposizioni legislative di mero principio costituiscono comunque criterio interpretativo delle norme previgenti e quelle alle quali può riconoscersi efficacia precettiva per compiutezza di disciplina devono ritenersi senz’altro applicabili”.
Conclude il Consiglio di Stato con l’avviso che “dall’insieme delle disposizioni, primarie e secondarie, vigenti può trarsi una compiuta disciplina delle modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie, che ne consentano una immediata applicazione:
– modalità di espressione delle volontà del defunto;
– obbligo di sigillare l’urna;
– apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;
– modalità di verbalizzazione della consegna;
– garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate.
Inoltre le dimensioni delle urne e le caratteristiche dei luoghi di conservazione vengono stabilite dai regolamenti comunali e, in mancanza di apposite disposizioni, possono essere imposte dai comuni in sede di autorizzazione all’affidamento ai familiari, che pertanto dovrà essere concessa in assenza di vincoli alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell’autorità di polizia o dell’autorità giudiziaria.”.

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