Quesito pubblicato su ISF2014/3-c

Si chiede un approfondimento in merito alle concessioni perpetue stipulate prima del 1975 e che ora devono essere volturate dagli eventi titolo, essendo deceduto il fondatore del sepolcro (concessionario), al fine di mantenerle attive.
Il regolamento comunale, risalente al 2008, prevede che la voltura mantenga la perpetuità della concessione stessa; chiediamo se a seguito delle attuali normative nazionali tale disposizione rimane corretta.


Risposta:
L’attuale normativa (statale e regionale) non consente la cessazione della perpetuità della concessione di sepoltura, tranne i casi già da voi previsti nel regolamento e cioè per decadenza e, ricorrendone i casi, per revoca e per soppressione del cimitero. Invece il subentro nella intestazione della originaria concessione mantiene la durata originaria della concessione.
Si può prevedere un importo tariffario per il subentro elevato, ma non declassare da perpetuo a tempo determinato la originaria concessione.
Una soluzione un po’ assurda, dal punto di vista gestionale, l’ha prevista il TAR Lazio con una sentenza della quale si riporta la massima: “Le concessioni perpetue non rientrano tra quelle disciplinate dal primo periodo del comma 2 dell’art. 92 del D.P.10 settembre 1990, n. 285, che riguarda esclusivamente le concessioni cimiteriali a tempo determinato, di durata eventualmente eccedente i 99 anni; le concessioni perpetue sono richiamate dall art. 98, comma 1, dello stesso D.P.che prevede, solamente in caso di soppressione del cimitero, l’unica modalità di trasformazione delle concessioni perpetue in concessioni a tempo determinato della durata di 99 anni.
Deriva da quanto sopra che le concessioni perpetue rilasciate in data anteriore a quella di entrata in vigore del D.P.21 ottobre 1975, n. 803, si trovano in situazione di diritti acquisiti e non sono soggette a revoca. Dette concessioni mantengono il carattere di perpetuità, mentre si estingue la potestà di esercitare il diritto di sepoltura una volta esaurita la capienza del sepolcro.
Così qualora il titolare della concessione intendesse successivamente procedere a nuove tumulazioni nello stesso sepolcro, si dovrebbe procedere all’estumulazione di una delle salme presenti nel sepolcro, per le quali dovrebbe essere richiesta una nuova concessione, integrativa della precedente, di durata non superiore a 99 anni. (T.A.Lazio, Roma, Sez. II, 14 gennaio 2009, n. 138)”
In sostanza permarrebbe la perpetuità fino a completamento della capienza del sepolcro e poi alla estumulazione farebbe seguito una nuova concessione di durata non superiore a 99 anni.
La cosa diventerebbe di una difficoltà gestionale evidente, ma impraticabile per aree in concessione per costruirvi sopra cappelle e con creazione di problematiche nuove (sepolcro a durata mista perpetua/tempo determinato) che sinceramente sconsigliano di seguire siffatte impostazioni.


Norme correlate:
/dpr90-285_92;/dpr90-285_98

Riferimenti:

Parole chiave:
CONCESSIONE-decadenza,CONCESSIONE-erede,CONCESSIONE-rinnovo,CONCESSIONE-sepolcro,CONCESSIONE-titolarità,SEPOLCRO-erede,SEPOLCRO-sepolcro ereditario


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