Quesito pubblicato su ISF2013/3-a

È possibile ricavare nel manufatto marmoreo (come insieme di copritomba e lapide) che sovrasta una area in concessione a privati, uno o due vani in cui collocare urne cinerarie per la durata della concessione?

Risposta:
Si, trattandosi di tumulazione epigea si va semplicemente ad autorizzare la creazione del tumulo. Unica avvertenza: l’urna non può essere a vista, ma contenuta dentro un vano chiuso (tumulo).
Unica avvertenza: l’urna non può essere a vista, ma contenuta dentro un vano chiuso (tumulo).
Il tumulo non deve essere facilmente apribile (perché la norma art. 343 T.U. Leggi Sanitarie prevede che i luoghi di conservazione delle urne cinerarie debbano essere in grado di garantire dalla profanazione) e deve avere destinazione stabile (in sostanza è sufficiente che le pareti siano congiunte con materiale siliconico o con altro similare).
Poi occorre garantire che vi siano le dimensioni minime interne dove riporre l’urna cineraria. Quelle consigliate su scala nazionale sono contenute nella circolare Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993, paragr. 13.2, che si riporta: “13.2. Per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m 2,25, di larghezza m 0,75 e di altezza m 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all’art. 76, commi 8 e 9.(La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m 0,30.(Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m 0,30, m 0.30 e m 0,50.
Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 76, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all azione degli agenti atmosferici.”

Nel permesso di costruzione dovranno essere riportati la numerosità massima delle urne cinerarie consentite (in base alle misure di cui sopra).
Con la stessa procedura si possono autorizzare anche tumuli a destinazione plurima (ad es. per cassetta di ossa/urne cinerarie) e quindi basta che il vano abbia la dimensione minima prevista per gli ossari.
Sempre occorre inserire le iscrizioni nella lastra tombale (nome, cognome, data di nascita e di morte).


Norme correlate:

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-operazioni cimiteriali,CIMITERO-attività commerciale,CIMITERO-concessione,CONCESSIONE-permesso di costruzione,GESTIONE-autorizzazioni,GESTIONE-concessione di costruzione


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