Quesito pubblicato su ISF2009/4-g

La signora X ha chiesto la voltura in suo favore della concessione di una cappella gentilizia intestata a terzi (Istituto Religioso) in conformità di un titolo esecutivo rappresentato dal verbale di conciliazione giudiziale emesso dal Giudice del Lavoro di … .
La signora richiedente la voltura, a fronte di un credito inerente il trattamento di fine rapporto vantato nei confronti di tale Istituto Religioso, ha accettato la proposta conciliativa diretta alla soddisfazione del credito. Tale proposta concerneva la cessione, in favore della stessa signora, del diritto di esclusivo e pieno utilizzo della cappella gentilizia presente nel cimitero consortile, appartenente all’Istituto Religioso.


Risposta:
Le cappelle gentilizie nei cimiteri attengono, di norma, ad una famiglia, anche se strutture sepolcrali possano essere nella titolarità di enti. Generalmente (non conoscendo la situazione del caso), hanno per oggetto la concessione di un’area ai fini della costruzione di un sepolcro a sistema di tumulazione, concessione che può essere fatta o ad individui od a famiglie o ad enti.
In realtà il fine della costruzione del sepolcro non si esaurisce in sé stesso, ma costituisce un fine intermedio rispetto alla funzione sepolcrale, cioè l’accoglimento dei defunti per cui sussista la riserva di cui all’art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, cioè per la sepoltura del concessionario e delle persone appartenenti alla sua famiglia (per le concessioni fatte ad individui o a famiglie), oppure per le persone previste, concorrenzialmente, dall’atto di concessione e dall’ordinamento dell’ente (per le concessioni fatte ad enti).
Va ricordato come la riserva consista nella posizione di chi, trovandosi in una data condizione soggettiva, si trovi ad avere i requisiti di cui sopra, la quale, contemporaneamente, esclude che se ne possano avvalere le persone che non si trovino in tale condizione soggettiva.
Questa premessa consente di distinguere tra la componente, per così dire patrimoniale, del sepolcro, consistente nella proprietà del manufatto sepolcrale costruito sull’area avuta in concessione e che comporta l’assolvimento delle conseguenti e connesse obbligazioni derivanti dal titolo, principalmente quanto previsto dall’art. 63 D.P.R. 285/90 (ma non solo), rispetto alla componente “personale” che si sostanzia nell’appartenenza alla famiglia del concessionario, oppure all’ente.
Se fino al 9 febbraio 1976 (in quanto al 10 febbraio 1976 è entrato in vigore il D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803) si poteva discutere se i sepolcri potessero, o meno, essere oggetto di disposizioni per atti tra vivi o per causa di morte, sulla base della previsione dell’art. 71, commi 2 e ss. R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, il quale prevedeva, a certe condizioni, simili ipotesi, essendo tale previsione in contrasto con la previsione dell’art. 824, comma 2 c.c., ponendo, tra l’altro, la questione se il predetto R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 avesse natura di norma di rango primario oppure di rango secondario, a partire dalla data del 10 febbraio 1976, risulta divenuto fuori di dubbio come il diritto di sepolcro non sia suscettibile di atti di disposizione tra vivi o per causa di morte. Infatti, il diritto di sepolcro, per sua natura a carattere personale, discende dall’apparte-nenza alla famiglia del concessionario (o dell’appartenenza all’ente, per queste concessioni), appartenenza familiare che prescinde dalla proprietà, materiale, del manufatto sepolcrale.
Non altrettanto netta è la preclusione alla disponibilità della componente “patrimoniale” del (o, meglio, sul) manufatto sepolcrale, che conservando, fino alla scadenza della concessione (o a tempo indeterminato, se la concessione dell’area sia stata rilasciata a tempo indeterminato) il contenuto “patrimoniale”, pur cui può anche ritenersi ammissibile un mutamento nella proprietà del manufatto sepolcrale medesimo.
Ciò porta a ritenere ammissibile provvedere alle registrazioni conseguenti all’atto giudiziale, quale esso sia purché definitivo, di soddisfacimento di crediti vantati nei confronti del precedente titolare della proprietà sul manufatto sepolcrale medesimo.
Solo che, si osserva, come tale titolarità sul manufatto sepolcrale costituito dalla cappella non comporta che il soggetto subentrante acquisisca anche il diritto di sepolcro, salvo che, per altro motivo, non sia appartenente (sulla base del concorso delle previsioni dell’atto di concessione e dell’ordinamento dell’ente stesso) all’ente medesimo.


Norme correlate:
dpr90-285_63
dpr90-285_93
Art 824 di Regio Decreto n. 262 del 1942

Riferimenti:

Parole chiave:
CONCESSIONE-trasferimento a terzi,CONCESSIONE-altri,SEPOLCRO-cessione di tomba,SEPOLCRO-subentro,SEPOLCRO-cappella gentilizia,SEPOLCRO-possesso,SEPOLCRO-altri


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