Quesito pubblicato su ISF2002/4-d

Nel caso in cui un privato volesse estumulare, per poi ritumulare in altro loculo, le spoglie di un parente e non fosse possibile rintracciare tutti i parenti (o non si volesse farlo per questioni personali), può essere sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del privato in questione in merito al fatto che si assume la responsabilità di rispondere delle questioni degli aventi diritto a consentire a questo ufficio tutte le autorizzazioni per effettuare le operazioni nei tempi e modi stabiliti dal DPR285/90?

Risposta:
L’Amministrazione comunale, laddove intervenga una vertenza fra familiari, ne resterà estranea, limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato. Circa le responsabilità per il familiare che non aveva titolo a richiedere una operazione cimiteriale si è del parere che, tranne non rilevino fatti penali, non è sanzionabile un comportamento se questo non viola precise disposizioni di legge (ad es. dichiarazione falsa in atto sostitutivo di notorietà), regolamento o norme locali. In altri termini se il Comune ha dato corso ad una istanza di uno o più familiari, poi rivelatisi non titolati a fare detta richiesta per effetto di norme locali , si ha una violazione per il familiare del regolamento locale, depenalizzata, soggetta a sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 107 del DPR 285/90. È però da annotare che di recente, in una importante città italiana, proprio su autocertificazioni che poi sono risultate non rispondenti a verità, sono state autorizzate operazioni cimiteriali e cambi di titolarità di tombe, poi rivelatesi illegittime. In questi casi il controllo a campione che ordinariamente si fa sulle autocertificazioni, a parere di chi scrive, dovrebbe essere comunque svolto, proprio per garantirsi da violazioni del disposto sia dell’articolo 92 che 93 del DPR 285/90.

Norme correlate:
Art capo18 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo22 di

Riferimenti:

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