Quesito pubblicato su ISF2002/1-d

Il Comune di …, ha inoltrato il “Piano Regolatore Cimiteriale” alla competente ASL al fine di ottenere il prescritto parere igienico sanitario. Ora l’ASL richiede di completare la documentazione prodotta con le seguenti integrazioni: A) Aree di rispetto dei due cimiteri: Quotare con più valori , nei punti significativi, le aree di rispetto, utilizzando planimetrie facilmente leggibili; Produrre gli estremi dell’autorizzazione, con i relativi allegati, rilasciata dall’allora competente Ufficio regionale (CO.RE.SA) o provinciale (medico provinciale); Precisare le attuali destinazioni d’uso di tutti gli edifici ricompresi nelle fasce di rispetto e le relative eventuali possibilità di intervento edilizio ai sensi delle N.T.A. di riferimento; Presentare esplicita dichiarazione sull’esistenza di fonti di approvvigionamento idrico potabile e relative fasce di rispetto (ex D.P.R. 236/88 e s.m.i.) eventualmente gravanti sulle aree cimiteriali; B) Piani Regolatori cimiteriali: Indicare in modo chiaro sulle tavole di progetto la collocazione dei dovuti “cinerari comuni” (art. 80, comma 6 del D.P.R. 285/90) e previsti nella precitata relazione. Si chiede se tra gli adempimenti sopra richiamati esista una priorità assoluta, tenuto conto che questo Ente, nei primi anni ’90, ha realizzato ampliamenti cimiteriali ed il CO.RE.SA. non aveva sollevato alcuna osservazione, e dando atto che il cimitero è collocato in quella zona da più di cento anni.

Risposta:
Di norma, il Piano regolatore cimiteriale dovrebbe avere un carattere programmatorio, rivolto alla gestione del cimitero (o del complesso dei cimiteri, per i comuni che dispongano di più cimiteri, alcuni magari a servizio di particolari località del comune o con vocazioni specifiche), per cui non dovrebbe richiedere necessariamente un parere igienico-sanitario (salva diversa previsione di leggi regionali specifiche, che non è stata verificata). Al contrario, un parere igienico-sanitario è senz’altro necessario nel caso di costruzione o di ampliamento di cimiteri, nel qual caso il parere risulta obbligatorio, ma va tenuto conto dell’art. 139 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che, rinviando all’art. 16 legge 7/8/1990, n. 241, quale modificato dall’art. 11 L. 15 maggio 1997, n. 127. Evidentemente, e sempre salva diversa previsione della legge regionale, si è in presenza di un parere da considerare quale facoltativo. Rispetto alla singola documentazione richiesta: – sulla lettera A): A.1) per quanto riguarda la specificazione delle quote, si esprime l’avviso che possa essere anche una richiesta di una certa ragionevolezza, anche se tali informazioni potrebbero essere acquisite d’ufficio sulla base di idonea cartografia di cui l’ASL dovrebbe autonomamente disporre; A.2) per l’autorizzazione (evidentemente relativa a precedenti riduzioni della fascia di rispetto), sembra che l’approccio pare abbastanza “formalistico” sia per il fatto che tali autorizzazioni hanno ottenuto a suo tempo il parere della stessa ASL o, se precedenti al dPR 8/1/1972, n. 4, del medico provinciale, i cui atti dovrebbero essere stati riversati all’ASL stessa: in tale caso, l’ASL può comunque verificare d’ufficio dette autorizzazioni, ivi comprese le eventuali condizioni allora poste o proposte, ma la richiesta importa una ricerca d’archivio di atti di cui il comune senz’altro dispone, ma possono essere riferibili a periodi per i quali la ricerca degli atti (autorizzazioni e documentazione di corredo) può presentarsi alquanto laboriosa a meno che la tenuta dell’archivio comunale sia stata nel tempo particolarmente curata (cosa che raramente accade …); A.3) sulle destinazioni d’uso degli edifici presenti all’interno delle fasce di rispetto cimiteriale (che non dovrebbero sussistere, salvo situazioni del tutto eccezionali e, comunque, di lieve consistenza): la richiesta sembra giustificata, mentre non appare fondata quella relativa alle eventuali possibilità di intervento edilizio, che va esclusa a priori proprio per il fatto che tali edifici si trovano all’interno della fascia di rispetto cimiteriale, cosa che escluderebbe ogni possibilità di intervento edilizio, che non sia di manutenzione; A.4) sulle fonti di approvvigionamento idrico, che dovrebbe riguardare la disponibilità idrica a servizio del cimitero, si ritiene che la richiesta possa anche essere ragionevole; – sulla lettera B): B.1) fermo restando l’obbligatorietà del cinerario comune in ogni cimitero, non fa trascurato il fatto che esso possa consistere in un manufatto di lieve entità (ad esempio, una celletta ossario che sia destinata a tale funzione, una colonna cava forse anche realizzata con un tubo di cemento sistemato in verticale, un manufatto costruito con materiali lapidei di risulta, ovviamente ornati adeguatamente), sia in relazione allo scarso utilizzo attuale di tale impianto, sia all’assenza di carichi o di altre prescrizioni caratterizzanti). Dovrebbe essere sufficiente l’indicazione della previsione dell’impianto, ma, comunque, laddove sia richiesta la precisazione negli elaborati tecnici dell’ubicazione del cinerario comune, essa può anche essere comprensibile. Ma il punto che sembra principale consiste nel fatto che il Piano regolatore cimiteriale, se di questo si tratta, costituisce un atto di indirizzo e di programmazione della gestione cimiteriale, idoneo a consentire al comune, ente titolare e gestore del cimitero, una serie programmazione dei fabbisogni, della ripartizione delle diverse aree cimiteriali in relazione alle diverse funzioni (campi ad inumazione c.d. comune, viali, costruzioni accessorie, eventuali aree destinabili a concessioni di aree per sepolture private nei cimiteri, ecc.. Come strumento essenzialmente gestionale, il parere tecnico dell’ASL sotto il profilo igienico-sanitario non sembra proprio (salvo, come già precisato), un parere obbligatorio, ma unicamente facoltativo. Si conclude constatando un approccio abbastanza “burocratico” e tale da rivolgersi ad aspetti che con la gestione e la programmazione dell’attività cimiteriale poco hanno a che vedere. (a cura di Sereno Scolaro)

Norme correlate:
Art capo16 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art 00 di Decreto

Riferimenti:

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