Pareri su Piano Regolatore Cimiteriale

Domanda

Il Comune ha inoltrato il "Piano Regolatore Cimiteriale" alla competente ASL al fine di ottenere il prescritto parere igienico sanitario.
Ora l'ASL richiede di completare la documentazione prodotta con le seguenti integrazioni:
A) Aree di rispetto dei due cimiteri
- Quotare con più valori, nei punti significativi, le aree di rispetto, utilizzando planimetrie facilmente leggibili.
- Produrre gli estremi dell'autorizzazione, con i relativi allegati, rilasciata dall'allora competente Ufficio regionale (CO.RE.SA) o provinciale (medico provinciale).
- Precisare le attuali destinazioni d'uso degli edifici ricompresi nelle fasce di rispetto e le eventuali possibilità di intervento edilizio ai sensi delle N.T.A. di riferimento.
- Presentare dichiarazione sull'esistenza di fonti di approvvigionamento idrico potabile e relative fasce di rispetto (ex D.P.R. 236/88 e s.m.i.) gravanti sulle aree cimiteriali.
B) Piani Regolatori cimiteriali
- Indicare sulle tavole di progetto la collocazione dei "cinerari comuni" (art. 80, comma 6 del D.P.R. 285/90) e previsti nella precitata relazione.
Si chiede se tra gli adempimenti sopra richiamati esista una priorità assoluta, tenuto conto che questo Ente, nei primi anni '90, ha realizzato ampliamenti cimiteriali.
Si questi il CO.RE.SA. non aveva sollevato alcuna osservazione.
Inoltre dando atto che il cimitero è collocato in quella zona da più di cento anni.

Risposta

Di norma, il Piano regolatore cimiteriale dovrebbe avere un carattere programmatorio, rivolto alla gestione del cimitero.
O del complesso dei cimiteri, per i comuni che dispongano di più cimiteri.
Per cui non dovrebbe richiedere necessariamente un parere igienico-sanitario (salva diversa previsione di leggi regionali specifiche, che non è stata verificata).
Al contrario, un parere igienico-sanitario è senz'altro necessario nel caso di costruzione o di ampliamento di cimiteri, nel qual caso il parere risulta obbligatorio.
Ma va tenuto conto dell'art. 139 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che, rinviando all'art. 16 legge 7/8/1990, n. 241, quale modificato dall'art. 11 L. 15 maggio 1997, n. 127.
Evidentemente, e sempre salva diversa previsione della legge regionale, si è in presenza di un parere da considerare quale facoltativo.
Rispetto alla singola documentazione richiesta, sulla lettera A):
- Sulla specificazione delle quote, si esprime l'avviso che sia una richiesta di una certa ragionevolezza, anche se tali informazioni potrebbero essere acquisite d'ufficio sulla base di idonea cartografia di cui l'ASL dovrebbe autonomamente disporre;
- In merito all'autorizzazione (evidentemente relativa a precedenti riduzioni della fascia di rispetto), l'approccio adottato pare abbastanza "formalistico".
Questo per il fatto che tali autorizzazioni hanno ottenuto a suo tempo il parere dell'ASL o, se precedenti al DPR 8/1/1972, n. 4, del medico provinciale, i cui atti dovrebbero essere stati riversati all'ASL stessa.
In tale caso, l'ASL può comunque verificare d'ufficio dette autorizzazioni, ivi comprese le eventuali condizioni allora poste o proposte.
La richiesta comporta una ricerca d'archivio di atti di cui il comune dispone, ma che possono essere riferibili a periodi per cui la ricerca di autorizzazioni può presentarsi alquanto laboriosa.
- Sulle destinazioni d'uso degli edifici presenti all'interno delle fasce di rispetto cimiteriale (che non dovrebbero sussistere, salvo situazioni del tutto eccezionali e, comunque, di lieve consistenza), la richiesta sembra giustificata.
Mentre non appare fondata quella relativa all'eventuale possibilità di intervento edilizio, esclusa a priori proprio perché tali edifici si trovano all'interno della fascia di rispetto cimiteriale.
La cosa escluderebbe a priori ogni possibilità di intervento edilizio, che non fosse di manutenzione.
- Per quanto concerne le fonti di approvvigionamento idrico e la disponibilità idrica a servizio del cimitero, si ritiene che la richiesta possa anche essere ragionevole.
Rispetto ai Piani Regolatori cimiteriali della lettera B), si evidenzia quanto segue.
Ferma restando l'obbligatorietà del cinerario comune in ogni cimitero, non va trascurato il fatto che esso possa consistere in un manufatto di lieve entità.
Ad esempio, una celletta ossario destinata a tale funzione, una colonna cava realizzata con un tubo di cemento in verticale, un manufatto costruito con materiali lapidei di risulta.
Ciò, sia in relazione allo scarso utilizzo attuale di tale impianto, sia all'assenza di carichi o di altre prescrizioni caratterizzanti.
Dovrebbe quindi essere sufficiente l'indicazione di previsione dell'impianto.
Ma, laddove sia richiesta la precisazione negli elaborati tecnici dell'ubicazione del cinerario comune, essa può anche essere comprensibile.
Il punto principale consiste nel fatto che il Piano regolatore cimiteriale, se di questo si tratta, costituisce un atto di indirizzo e di programmazione della gestione cimiteriale.
E consente al comune, ente titolare e gestore del cimitero, una programmazione dei fabbisogni e della ripartizione delle aree, in relazione alle diverse funzioni (campi ad inumazione c.d. comune, viali, costruzioni accessorie, aree per sepolture private nei cimiteri, ecc.).
Come strumento essenzialmente gestionale, il parere tecnico dell'ASL - sotto il profilo igienico-sanitario - non sembra proprio, un parere obbligatorio, ma unicamente facoltativo.
Si conclude constatando come l'approccio adottato risulti abbastanza "burocratico", avendo poco a che vedere con la gestione e la programmazione dell'attività cimiteriale.