Quesito pubblicato su ISF2001/1-u

Con la presente si chiede di conoscere l’esatta procedura da adottare per la stesura dell’atto di morte a seguito di avviso di decesso, ricevuto dal locale Ospedale, con la segnalazione che la salma è sotto autorità giudiziaria, sia che il decesso è avvenuto per morte violenta o per morte naturale. Si chiede quindi: 1) posso stendere l’atto di morte in parte 2^ serie B, quando ricevo l’avviso di morte dall’ASL? 2) devo attendere di stendere l’atto dopo aver ricevuto dalla Procura il nulla osta al seppellimento e quindi citarlo nell’atto stesso?

Risposta:
Trattandosi di decesso avvenuto in ospedale, l’avviso di morte va dato a termine, oggi, dell’art. 138, comma 2 RD 9 luglio 1939, n. 1238 (ed a partire dal 30 marzo 2001, dell’art. 72, comma 3 DPR 3 novembre 2000, n. 396), avviso che assolve alla funzione di consentire all’ufficiale dello stato civile la formazione dell’atto di morte. L’autorizzazione di cui all’art. 116 D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 è necessaria per la formazione dell’atto di morte nei casi oggi regolati dall’art. 144 RD 9 luglio 1939, n. 1238 (e, dalla data anzidetta, art. 77 DPR 3 novembre 2000, n. 396). Nel caso segnalato, il c.d. nulla-osta è presupposto per il rilascio del permesso di seppellimento, autorizzazione che ha una sua autonomia ed indipendenza rispetto alle procedure di formazione degli atti dello stato civile.

Norme correlate:
Art capo01 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art 72 di Decreto

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-autorizzazione alla sepoltura,CADAVERE-certificato di morte


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