Quesito pubblicato su ISF2001/1-b

Il Comune di …, nell’espletamento della messa in sicurezza dei cimiteri comunali, sulla base della legge 626/94, chiede se e quale responsabilità abbia il datore di lavoro – in questo caso il Comune nella persona del Dirigente responsabile – nell’eventualità che un utente, usando una scala regolarmente marchiata secondo le normative CE, incorra in un infortunio o procuri danni a terzi.

Risposta:
Ci si mette nella ipotesi che la scala sia stata costruita conformemente alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1° e parte 2°, certificata da un laboratorio ufficiale ed accompagnata da un foglio o libretto recante: 1. una breve descrizione con l’indicazione degli elementi costituenti; 2. le indicazioni utili per un corretto impiego; 3. le istruzioni per la manutenzione e conservazione; 4. gli estremi dei certificati delle prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131 parte 1° e parte 2°; 5. una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1° e parte 2°. Le responsabilità gravanti sul Comune nel caso in cui un utente procuri un danno a sé o ad altri utilizzando una scala portatile (), in buono stato di manutenzione, si distinguono in relazione alle seguenti ipotesi: a. Nel caso in cui la scala procurasse un danno ad un soggetto, senza che questi la stesse azionando o manovrando, ci troveremmo nell’ambito di applicazione dell’art.2051 c.c., secondo il quale, il Comune, in quanto custode dell’oggetto, è responsabile del danno cagionato, salvo che provi il caso fortuito. Per caso fortuito si intende un fatto imprevisto o assolutamente imprevedibile, da solo idoneo a causare un danno. Secondo parte della dottrina e della prevalente giurisprudenza si tratta di una responsabilità fondata su una presunzione relativa di colpa a carico del custode ed il caso fortuito serve appunto per dimostrare l’assenza di colpa. Secondo altro orientamento trattasi di responsabilità oggettiva ed il caso fortuito consiste in un avvenimento che esclude il nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso. b. Se invece il danno è prodotto a causa di un uso errato o maldestro della cosa, si rientra nell’ipotesi generale dell’art.2043 c.c.. Pertanto, l’utente che cagiona ad altri un danno, intenzionalmente o a causa di negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, è obbligato a risarcire il danno. In tale fattispecie il Comune non è responsabile.

Norme correlate:
Art 2043 di Regio Decreto n. 262 del 1942
Art 2051 di Regio Decreto n. 262 de

Riferimenti:

Parole chiave:
CIMITERO-danno a terzi,CRITERI COSTRUTTIVI_E_GESTIONALI-sicurezza del lavoro


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