Quesito pubblicato su ISF2000/3-b

Il prossimo autunno nel cimitero civico di … avranno inizio i lavori relativi all’ampliamento del cimitero. Emerge il problema di dover trasferire circa 20 tombe di famiglia già in essere da diversi anni, alcune delle quali murate a 4 o più posti. Tale operazione si è resa necessaria in quanto le tombe in questione insistono sull’area di costruzione. Il Comune di … vorrebbe applicare a tale fattispecie la normativa contenuta nell’art. 98 del D.P.R. 285/90 anche se non si tratta di soppressione del cimitero, ma di un’area da adibire ad altro uso. Al momento del trasferimento dei defunti sepolti nelle tombe in questione, l’Amministrazione è orientata ad assumersi le sole spese riguardanti le esumazioni straordinarie ed ordinarie e a lasciare, invece, ai concessionari i costi per il trasferimento dei monumenti, o in caso di murature, per il rifacimento dell’intera camera. Il Comune chiede un parere in merito alla correttezza della procedura descritta.

Risposta:
Generalmente è il regolamento di polizia mortuaria comunale a disciplinare in dettaglio la materia, anche con soluzioni migliorative rispetto a quelle minimali previste dall’art. 98 del DPR 285/90. In casi del genere, laddove non sia previsto alcunché dal regolamento comunale, è possibile ricorrere alla procedura della revoca della concessione con atto di Consiglio comunale. Le procedure possono prendere a riferimento il caso di soppressione del cimitero, per considerarle quali minimo indennizzo. L’acquisizione al patrimonio del Comune dell’area concessa a suo tempo a privati in forma perpetua, onde costruirvi un edificio a servizio del cimitero o un ampliamento dello stesso, è consentita, visto che la giurisprudenza è abbastanza costante nel ritenere il diritto del privato un diritto affievolito nei confronti del comune. (TAR Campania Sez. III, 15/01/87 n.14, C.S. Sez. V 01/06/1949 n.458, C.S. Sez. V 16/12/50 n. 1289). Invece si ha ragione di ritenere che possano sussistere questioni circa il trasferimento di oneri in capo al privato per una scelta siffatta da parte dell’Amministrazione. In altri termini, se il comune non revocasse la concessione, tutto proseguirebbe come prima. In caso contrario invece si avrebbe una modifica del regime della durata della concessione (da perpetua a 99, salvo rinnovo), ma soprattutto oneri per il trasferimento delle opere e dei resti mortali. Orbene, è preferibile che il comune determini questi spostamenti col minimo di riflessi per il/i cittadino/i interessato/i, accollandosi buona parte dei costi dello spostamento, e ciò per evitare che sia il giudice, unico titolato ad esprimersi sul possibile ricorso di un interessato, a imporre questi oneri. Mentre per le spese di trasferimento delle salme si propende per un accollo totale al comune, quelle per il ripristino della tomba, dovrebbero invece essere concordate con l’interessato, il quale potrebbe anche approfittare dalla situazione per compiere opere di restauro e di manutenzione che normalmente sono a suo carico (art. 63 Dpr 285/90). In diversi casi è stato concordata, a fronte dell’acquisizione al patrimonio comunale di una tomba, con la procedura della revoca, l’assegnazione gratuita agli interessati, nel nuovo complesso cimiteriale, di un numero di posti salma equivalente a quelli della originaria concessione, con trasferimento delle spoglie mortali a carico del comune. Cercare quindi una soluzione concordata può essere un modo per ridurre il possibile contenzioso, facilmente prevedibile in casi del genere. Per concludere si segnala anche la verifica della sussistenza o meno di vincolo da parte della Soprintendenza per tombe, scritte, ecc. con più di 50 anni. Si segnala in proposito che è stata emanata una specifica circolare sull’argomento da SEFIT-Federgasacqua (vedi documentazione n. 2/99 de “I Servizi Funerari”). Ciò potrà determinare, nel migliore dei casi la collocazione delle lastre tombali o di altri oggetti per i quali vi sia l’interesse storico-artistico, in apposito luogo nel cimitero.

Norme correlate:
Art capo10 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo19 di

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-esumazione,CIMITERO-ampliamento,CIMITERO-soppressione di cimitero,CONCESSIONE-soppressione di cimitero,SEPOLCRO-sepolcro familiare


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