Quesito pubblicato su ISF2000/1-m

All’Ufficio Cimiteri del Comune di ……… sono pervenute, da parte di due familiari dello stesso defunto, due richieste differenti: una intesa a trasferire i resti mortali del defunto in un Comune limitrofo, l’altra in un Comune fuori Regione. Tale Ufficio – tenendo in considerazione che i familiari, sentiti al riguardo, non sono venuti ad un accordo – chiede se gli è possibile autorizzare la richiesta del congiunto più prossimo (individuato secondo quanto già previsto per la cremazione dall’Art. 79 del D.P.R. 285/90) e se esiste una normativa di riferimento che detta disposizioni in tal senso.

Risposta:
Per quanto riguarda se sia sufficiente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione al trasferimento dei resti mortali, la richiesta del congiunto più prossimo, in presenza del dissenso degli altri familiari, si è del parere che, nel silenzio del DPR 10 settembre 1990, n.285 in tema di soggetti legittimati a proporre l’istanza di autorizzazione al trasporto della salma in altra sepoltura, laddove nulla disponga neppure il regolamento comunale, l’Amministrazione debba, da un lato, rimanere estranea alla vertenza fra i familiari e, dall’altro lato, mantenere lo status quo fino a quando non sia stato raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato. Si segnala, a titolo informativo, che, per giurisprudenza costante, si ritiene prevalente il volere del coniuge del de cuius e, in sua mancanza, quello degli ascendenti e discendenti di pari grado.

Norme correlate:
Art capo16 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo17 di

Riferimenti:

Parole chiave:
SEPOLCRO-assenso congiunti,SEPOLCRO-ius sepulcri


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