Quesito pubblicato su ISF1999/4-l

Il Comune di ………… chiede chi debba predisporre o comunque sopportare l’onere economico del servizio di assistenza al medico necroscopo nello svolgimento delle sue funzioni.

Risposta:
L’art.4 del DPR n. 286/90 dispone in primo luogo che le funzioni di medico necroscopo di cui all’art.141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull’ordinamento dello stato civile, siano esercitate da un medico nominato dalla ASL. In secondo luogo stabilisce che Il medico necroscopo dipenda, per tale attività, dal coordinatore sanitario dell’ASL che ha provveduto alla sua nomina e che a lui riferisca sull’espletamento del servizio. Pertanto, ai sensi del DPR 285/90, tale servizio risulta di competenza esclusiva dell’azienda sanitaria locale, ciò comporta che, laddove il medico necroscopo necessiti dell’assistenza di personale ausiliario, sarà quest’ultima a dovervi provvedere. Nel caso in cui l’ASL non predisponga materialmente tale servizio di assistenza mediante l’utilizzo di proprio personale, dovrà comunque sopportare l’onere economico di tali prestazioni. Vale a dire che, se sarà il Comune a fornire tale servizio, ciò dovrà avvenire in assenza di oneri per quest’ultimo. In ogni caso il personale che collabora con il medico necroscopo dovrà ricevere una formazione specifica, volta, da un lato, alla salvaguardia della propria sicurezza ed integrità fisica, anche attraverso l’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale, dall’altro, al corretto svolgimento della prestazione, soprattutto in relazione ad uno degli scopi della visita necroscopica, vale a dire, l’individuazione di elementi di reato (ex art. 4 comma 3 del DPR 285/90 ed artt. 361 e 365 del codice penale). Occorre, cioè, scongiurare un eventuale inquinamento o cancellazione delle prove.

Norme correlate:
Art capo01 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art 74 di Decreto

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-accertamento necroscopico,CADAVERE-altri


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