Quesito pubblicato su ISF1995/3-a

Quali sanzioni si applicano per la violazione del DPR 285/90?

Risposta:
Si premette che occorre dapprima valutare se ci si trovi di fronte ad una violazione che comporti sanzione penale o amministrativa, o infine disciplinare. Le sanzioni penali si applicano nei confronti di delitti contro la pietà dei defunti, ma anche contro la pubblica amministrazione. In genere una infrazione al Testo Unico leggi sanitarie, al regolamento di polizia mortuaria nazionale, all’Ordinamento dello Stato civile o infine ad atti e regolamenti attuativi (regolamento locale e ordinanze del sindaco) comporta una sanzione amministrativa. Occorre preliminarmente valutare se la contravvenzione sia al TU LLSS o al regolamento speciale (oggi DPR 285/90). Laddove fosse al TU LLSS è da appurare se riguarda un caso per il quale è prevista una specifica sanzione oppure no, e in quest’ultimo caso è applicata in via residuale la sanzione generica dell’ammenda, pari originariamente ad un massimo di lire 2000, poi rivalutata, per effetto di una serie di provvedimenti, di cui l’ultimo è la L. 24.11.81, n.689, ed ora portata ad un massimo di lire 400.000 (la sanzione generica è in applicazione dell’Art. 358, comma 2, del T.U. LL.SS.). Ciò vale anche per infrazioni al DPR 285/90. A tali determinazioni si perviene dalla lettura dell’art. 107 del vigente regolamento di polizia mortuaria DPR 285/90. Cosicché le violazioni al TU delle LLSS e relative sanzioni, sono riferibili a: – Art. 338 fascia di rispetto max. 200.000 – Art. 339 trasporto di cadavere senza autorizzazione min. 40.000 max. 100.000 – Art. 340 sepoltura fuori del cimitero min. 40.000 max. 100.000 – Art. 358 sanzione generica max. 400.000 Le violazioni ad un qualunque articolo del DPR 285/90, purché non applicabili quelle specifiche del TU LLSS, ai sensi dell’Art.107 del DPR 285/90 sono sanzionabili in via generica con ammenda massima di lire 400.000. L’accertamento delle violazioni è compito degli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni e quindi senz’altro della polizia mortuaria comunale e del competente servizio dell’USL. Laddove sia prevista come sanzione il pagamento di una somma di denaro, a detti organi sono attribuiti poteri di indagine, ispezione, rilievo e anche, occorrendo, di sequestro (L. 24.11.81, n. 689). La violazione deve essere contestata immediatamente e, quando ciò non risulti possibile, notificata entro precisi termini decorrenti dall’accertamento. La mancata notificazione nel termine prescritto estingue l’obbligo di pagare la sanzione. E’ previsto il caso di pagamento in misura ridotta (oblazione pari, in genere, ad 1/3 del massimo).

Norme correlate:
Art 338 di Regio Decreto n. 1265 del 1934
Art 339 di Regio Decreto n. 1265 de

Riferimenti:

Parole chiave:
TRASPORTO_FUNEBRE-vigilanza,VARI-sanzioni


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