Inumazione urne cinerarie

Domanda

L’ufficio cimiteriale di un Comune sito in Lombardia chiede cosa prevede l’attuale normativa per la inumazione di urne cinerarie nel sottosuolo.
E di che materiale queste devono essere.

Risposta

Secondo la vigente legislazione statale (art. 80 D.P.R. n. 285/1990, art. 343, comma 2 R.D. n. 1265/1934 e par. 14.3 circolare Min. Sanità n. 24/1993) le urne cinerarie possono essere custodite nel cimitero, in loculo, colombario, nicchia o cappella privata, o in altre sepolture fuori dai cimiteri (art. 101 e ss. ex D.P.R. 285/90).
Debbono cioè essere custodite in spazi aventi destinazione stabile e garantiti contro ogni profanazione.
Si è del parere che non sia possibile seppellire l’urna cineraria nella nuda terra.
Le norme citate, relativamente alla collocazione delle urne cinerarie, contengono esclusivamente riferimenti alle caratteristiche edilizie di edifici o spazi dati in concessione.
Una soluzione possibile, analoga a quella adottata in materia di cassetta resti ossei, è la collocazione in ossario sito in concessione per sepolture a sistema di inumazione.
Potrebbe consentirsi, con disposizione regolamentare locale, la collocazione dell’urna cineraria in un contenitore (di materiale resistente, ad es. pozzetto di cemento armato, plastica, ecc.) situato in un’area in concessione (quindi non in una fossa in campo comune).
Si segnala che per effetto della L. 30/3/2001, n. 130 sarà possibile l’interramento delle urne secondo quanto sarà stabilito in via regolamentare.
Questo però non è possibile in Lombardia (che ha ammesso la sola tumulazione ipogea).
È invece possibile collocare l’urna in vano ricavato nel copritomba, dietro pagamento di tariffa comunale stabilita e mantenimento fino alla esumazione ordinaria.
Ad esempio, nel caso di marito premorto e inumato, con moglie morta dopo e cremata.
I figli potrebbero scegliere di avvicinare le due salme (una inumata e l’altra tumulata con urna cineraria nell’apposito vano).
All’esumazione ordinaria del feretro inumato le ossa sono recuperate e collocate in cassetta e assieme all’urna (o distintamente) messe in ossarietto avente la capienza.
Oppure, in caso di disinteresse, le ossa vanno in ossario comune e le ceneri in cinerario comune.
Se venisse consentito l’interramento dell’urna cineraria si possono aprire nuove problematiche.
Difatti l’urna dovrebbe essere di materiale biodegradabile (come previsto per ogni cosa che va inumata dal D.P.R. 285/90).
Questo determina che, al termine di un certo periodo, le ceneri risultino mischiate col terreno, essendosi rotto il contenitore biodegradabile, realizzandosi nei fatti una dispersione nel terreno.
Pertanto tale eventualità sembrerebbe più configurare una dispersione in natura che non un interramento.