Domanda
L’ufficio del Comune, preposto al rilascio delle autorizzazioni di trasporto salme fuori Comune (ubicato in Piemonte), ci espone la seguente situazione.
Un'impresa di pompe funebri effettua un trasporto salma fuori Comune senza la necessaria autorizzazione.
Nello specifico, essa avrebbe dovuto essere fornita dal personale della locale A.S.L che gestisce la camera mortuaria da cui è partita la salma.
Quindi i documenti autorizzatori, pur pronti entro l’ora convenuta, vengono ritirati dall'impresa solo ad esequie avvenute.
Pertanto si chiede se l’ufficio comunale ed il Sindaco potrebbero essere considerati responsabili di un illecito.
O se tale responsabilità dovrebbe ricadere solo sull'A.S.L. (teoricamente tenuta a vigilare che l’uscita delle salme non avvenga mai senza i necessari documenti).
Risposta
Nella fattispecie, le norme violate, sono l’art. 24 del D.P.R. 285/90 e l’art. 339 del T.U. Leggi Sanitarie (R.D. 27/7/1934, n. 1265).Infatti esse prevedono che il trasporto funebre all’esterno del Comune sia autorizzato dal Sindaco (ora dirigente competente o suo delegato).
Pertanto, se il trasporto ha avuto inizio senza autorizzazione, si ha la violazione della norma.
L’illecito è stato commesso da chi ha svolto il trasporto funebre in assenza di autorizzazione al trasporto.
Per la violazione interviene l’art. 107 D.P.R. 285/90 e, nella fattispecie, trattandosi di violazione dell’art. 339 del T.U. Leggi Sanitarie, si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 3 del citato art. 339 del T.U. Leggi Sanitarie (il corrispondente in euro di una contravvenzione tra le 40.000 e le 100.000 lire).
La norma vigente nella Regione Piemonte non attribuisce il compito di vigilanza e controllo alla A.S.L. a partire dal 1/10/2002, come da dispositivo di delibera Giunta Regionale 5 agosto 2002, n. 115-6947.
Le certificazioni di conformità feretro, pertanto, non sono più di competenza dell’A.S.L..
Non solo, ma anche la vigilanza ed il controllo sul trasporto dei cadaveri (ex art. 16 D.P.R. 285/90), permangono all’A.S.L. solo quando si ravvisi l’esistenza di specifici rischi sanitari.
Con queste premesse, si tratta di comprendere chi ha fatto l’accertamento dell’infrazione.
In genere chi se ne accorge è il custode del cimitero di arrivo, o personale comunale incaricato di vigilanza sul territorio comunale, quasi sempre i vigili urbani.
Se a conoscenza della violazione è altro personale incaricato di pubblico servizio, questo è tenuto alla segnalazione al Sindaco.
Si consiglia, ove non già presente, di regolare la materia con l’ordinanza sindacale di cui all’art. 22 del D.P.R. 285/90.
Oppure, per le fattispecie non demandate all’ordinanza, al regolamento comunale di polizia mortuaria, individuando anche i soggetti tenuti alla vigilanza.
La risposta prescinde dai contenuti del vigente regolamento di polizia mortuaria comunale nel vostro Comune, che può dettagliare situazioni aggiuntive a quelle previste da norme nazional
- del: 2006 su: Trasporto funebre per: Piemonte Tag: Autorità sanitaria | Cimitero | Impresa Funebre | Quesiti | cadavere | trasporto funebre in: ISF2006/4-d Norma: D.P.R. n. 285/1990, artt. 16, 22, 24 e 107