Domanda
Fino ad oggi le operazioni di esumazione e di estumulazione straordinarie e le traslazioni si eseguivano alla presenza di operatori sanitari.
Questi, sia nei confronti del gestore, sia degli utenti, si assumevano la responsabilità della esecuzione delle operazioni.
La L.R. Emilia Romagna 19/04, all’art. 12, trasferisce ora al gestore tale responsabilità. Si chiede se tale interpretazione sia giusta.
Risposta
Sì, il trasferimento di competenze è agli operatori che le eseguono.Però l’art. 12 della legge citata prevede l’obbligo di una adeguata formazione.
Poiché le esumazioni e le estumulazioni sono regolate dal Sindaco (con ordinanza) si ritiene che le modalità devono essere contenute nell’ordinanza.
La formazione consiste almeno nel mettere in condizione il personale di essere a conoscenza delle norme e stabilire che qualora si riscontrino situazioni non normate deve rivolgersi all’ASL per avere indicazioni comportamentali.
Ciò dopo aver consultato i responsabili gestionali, che diventeranno di riferimento ed integreranno i comportamenti già codificati.
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