Autorizzazione per trasporto funebre

Domanda

Il Responsabile dell’Ufficio cimiteriale, sito in Lombardia, pone il seguente quesito.
Dal 10 febbraio le ditte di onoranze funebri con sede commerciale nel Comune sono tre.
Cosa deve fare per autorizzare il singolo trasporto funebre richiesto da una di queste 3 ditte?
Le ditte devono ricevere dal Comune un’autorizzazione comunale ex novo per poter operare?
Oppure l'autorizzazione non è necessaria ed il Comune dovrà solo, alla scadenza del termine di due anni ex art. 32 reg.reg.le lombardo n. 6/04, controllare il possesso dei requisiti previsti? dal citato articolo?

Risposta

Chi alla data del 9/2/2005 è in possesso di autorizzazione al commercio non alimentare e di licenza ex art. 115 T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza è un'impresa funebre titolata a svolgere tale attività.
Ciò in senso completo fino ad un massimo di 2 anni dalla entrata in vigore del regolamento.
Solo questi soggetti possono operare fino al 9/2/2007 per svolgere l’intera gamma del servizio, compreso il trasporto di salma, il trasporto funebre.
Non la sala del commiato che è riservata all’esercente l’attività funebre.
Se vi sono soggetti in possesso dell’una o dell’altra autorizzazione, occorre che si siano regolarizzati entro il 9/2/2005 (prendendo l’autorizzazione mancante).
Quindi sono considerati impresa funebre per il periodo transitorio.
In assenza di una o dell’altra autorizzazione devono fare solo l’una attività o l’altra.
Quindi, chi è solo agenzia d’affari potrà fare solo agenzia d’affari, chi è autorizzato a vendere in posto fisso solo quello.
Questo dal 10/2/2005 in poi, sia nel biennio transitorio, che dopo.
Dopo il biennio transitorio (cioè dal 10/2/2007), solo l’esercente l’attività funebre potrà fare i trasporti di salma e di cadavere.
Per cui tornando al suo quesito sono le 3 ditte a dover scegliere cosa fare:
a) se hanno caratteristiche di impresa funebre, potranno fare anche i trasporti funebri fino al 9/2/2007.
Tranne che non chiedano la autorizzazione all’esercizio di attività funebre prima.
Essa riunisce tutte le fattispecie, utilizzando anche parzialmente mezzi e personale di terzi, pur sempre in regola, tra le forme consentite dal regolamento regionale.
Cioè fino al massimo al 10/2/2007 non vi è l’obbligo del minimo di 5 persone in regola con i contributi;
b) se hanno caratteristiche per poter essere solo agenzia d’affari e vorranno continuare a fare solo quella, lo potranno fare;
c) se hanno caratteristiche per poter essere solo venditore di bare e articoli funebri e vorranno continuare a fare solo quello anche dopo il biennio lo potranno fare;
d) se dopo il biennio vorranno avere anche solo le 2 autorizzazioni (affari e vendita in posto fisso) lo potranno fare.
Ma non potranno svolgere trasporti funebri interamente svolgentisi dentro la Regione Lombardia.
Invece potranno fare trasporti funebri da e per altre regioni in cui sia sufficiente essere impresa funebre come stabilito ex D.P.R. 285/90 e circolare esplicativa del Ministero della sanità 24/6/1993 n. 24, al paragrafo 5.