[Fun.News 2330] In Gazzetta Ufficiale le nuove norme sui servizi pubblici locali e l’illuminazione elettrica votiva

Si informa che è operativa la legge di conversione in legge del DL 179/2012; il TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, recante: “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.”. (GU n. 294 del 18-12-2012 – Suppl. Ordinario n.208)

Di seguito si riportano i commi che principalmente interessano il settore funerario, estratti dall’articolo 34:

Art. 34 – Misure urgenti per le attivita’ produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni

… omissis …

20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine
di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parita’ tra
gli operatori, l’economicita’ della gestione e di garantire adeguata
informazione alla collettivita’ di riferimento, l’affidamento del
servizio e’ effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata
sul sito internet dell’ente affidante, che da’ conto delle ragioni e
della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per
la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti
specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale,
indicando le compensazioni economiche se previste.
21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa
europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013
pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20.
Per gli affidamenti in cui non e’ prevista una data di scadenza gli
enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto
di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di
scadenza dell’affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi
previsti nel presente comma determina la cessazione dell’affidamento
alla data del 31 dicembre 2013.
22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre
2003 a societa’ a partecipazione pubblica gia’ quotate in borsa a
tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell’articolo 2359
del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di
servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti
che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e
senza necessita’ di apposita deliberazione dell’ente affidante, il 31
dicembre 2020.
23. Dopo il comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e’ inserito il
seguente:
“1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali
a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al
settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di
determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di
affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate
unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali
ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del
presente articolo”.
24. All’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, la lettera b) e’ abrogata.
25. I commi da 20 a 22 non si applicano al servizio di
distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, al servizio di distribuzione di energia
elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla
legge 23 agosto 2004, n. 239, nonche’ alla gestione delle farmacie
comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. Restano inoltre
ferme le disposizioni di cui all’articolo 37 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134.
26. Al fine di aumentare la concorrenza nell’ambito delle
procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione
votiva, all’articolo unico del decreto del Ministro dell’interno 31
dicembre 1983, pubblicato nella ))Gazzetta Ufficiale(( n. 16 del 17
gennaio 1984, al numero 18) sono soppresse le seguenti parole: “e
illuminazioni votive”. Conseguentemente i comuni, per l’affidamento
del servizio di illuminazione votiva, applicano le disposizioni di
cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e in particolare
l’articolo 30 e, qualora ne ricorrano le condizioni, l’articolo
125.
27. All’articolo 4, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole: “e a condizione che il valore economico del servizio o dei
beni oggetto dell’affidamento sia complessivamente pari o inferiore a
200.000 euro annui” sono soppresse.
& omissis &

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