Detraibilità spese funebri

Per spese funebri detraibili si intendono quelle che servono per lo svolgimento del funerale, come ad es. il trasporto funebre al cimitero o al crematorio, l’onoranza funebre, le spese per la tanatocosmesi, quelle per le operazioni cimiteriali connesse con la sepoltura o la cremazione ma inserite nella fattura della impresa funebre.

Vedi istruzioni Agenzia Entrate
Domanda
Tra le spese funebri da comunicare all’Agenzia delle Entrate in base a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2016, oltre alle spese relative all’attività delle pompe funebri, rientrano anche le ulteriori spese sostenute in dipendenza del decesso, quali per esempio le spese sostenute per l’acquisto di fiori o per la lavorazione di marmi e lapidi?
Risposta
Al fine evitare che il nuovo adempimento riguardi una platea indefinita di soggetti, tenuto conto anche del limite di spesa detraibile pari a 1.550 euro e considerato che le ulteriori spese sostenute in dipendenza del decesso non potrebbero essere riportate automaticamente nella dichiarazione precompilata in quanto l’Agenzia delle Entrate non è a conoscenza dell’effettivo collegamento tra la spesa e l’evento funebre, si ritiene che l’obbligo di comunicazione delle spese funebri riguardi esclusivamente i dati delle fatture emesse, in relazione all’evento funebre, dai soggetti esercenti l’attività di servizi di pompe funebri e attività connesse.

E’ fondamentale per la detrazione che le spese funebri rispondano al criterio di attualità rispetto all’evento Risoluzione n 944 del 28 luglio 1976.
Sono quindi escluse sia spese anticipate (ad es. l’acquisto di una concessione di un manufatto preventivamente eseguito, le operazioni di estumulazione o esumazione postume alla sepoltura, ecc.
Sono anche escluse, attualmente, le spese sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri, come per esempio quelle di previdenza funeraria.

Con la Legge di Stabilità 2016 (art. 1 comma 954 L. 208/2015) la detrazione si applica per la morte di qualunque persona, indipendentemente dal rapporto di parentela (mentre fino ad allora non era così).

Venne così superato il requisito del vincolo parentale fra il defunto e chi sostiene la spesa, rimasto in vigore fino alle dichiarazioni del 2015 sui redditi 2014.
E’ però essenziale che il documento fiscale rilasciato dall’impresa funebre indichi il codice fiscale della persona intestataria.
Se la fattura è intestata a una sola persona, la detrazione spese funebri può comunque essere applicata agli eventuali altri soggetti che abbiano contribuito alle spese. Nel caso quindi la fattura dell’impresa funebre riportasse il nome di una sola persona, ma di fatto alla spesa avessero partecipato più soggetti, sulla fattura stessa andrà riportata un’annotazione (sottoscritta dall’intestatario della fattura) che certifichi la spartizione della spesa. In questo modo, conservando tutti una copia della fattura, sarà possibile applicare la detrazione pro-quota.

Vedi istruzioni Agenzia Entrate
Domanda
In caso di rilascio di fattura-ricevuta fiscale l’impresa deve inviare le comunicazioni spese funebri?
Risposta
Come previsto dall’articolo 2, del D.M. 30 marzo 1992, la ricevuta fiscale deve contenere i “dati identificativi del cliente” – fra i quali si annovera anche il codice fiscale – solo nel caso in cui il documento assuma la forma di fattura-ricevuta fiscale utile alla detrazione della spesa ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera d), del TUIR. Pertanto, se l’impresa di servizi funebri rilascia una fattura-ricevuta fiscale con l’indicazione dei dati identificativi del cliente, è tenuta a comunicare tali dati all’Agenzia delle entrate ai sensi del D.M. 13 gennaio 2016.
Se, invece, l’impresa di servizi funebri rilascia una ricevuta fiscale priva degli elementi identificativi del cliente, non può trasmettere i dati all’Agenzia in quanto non dispone di una delle informazioni essenziali per la compilazione della comunicazione, ossia il codice fiscale del contribuente che ha sostenuto la spesa detraibile. In tale ultima ipotesi, peraltro, il documento fiscale che non riporti i dati identificativi di chi ha sostenuto la spesa non consentirebbe al cliente stesso di portare in detrazione la spesa ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera d), del TUIR.

Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto se provato con sistemi di tracciabilità e quindi con:
– versamento bancario o postale;
– ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (ad es. carta di credito).
L’utilizzo del mezzo tracciabile è dimostrato dal contribuente mediante prova cartacea della transazione/pagamento con:
ricevuta bancomat, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPaA.

Spese funebri: quanto si può detrarre?

A prescindere in questo momento dai ragionamenti che poi faremo in base al reddito dell’intestatario della fattura, la detrazione riguarda la somma di 1.550 euro per ciascun funerale pagato nel corso di ogni anno solare.
Ciò significa che i 1.550 euro non corrispondono al quantum effettivo che si sottrae dall’imposta lorda, ma alla soglia di spesa sulla quale viene poi calcolato il 19%.

Le spese funebri rientrano tra quelle per le quali la detrazione dall’imposta varia in base al reddito.

L’art.1 comma 629 della legge di Bilancio 2020 ha introdotto una revisione sostanziale delle detrazioni fiscali al 19%, che prevede la riduzione progressiva della percentuale di recupero, fino al suo totale azzeramento, in funzione del reddito complessivo del contribuente.
Sono state individuate fasce reddituali all’interno delle quali avviene, appunto, la rimodulazione:
– fino al 120.000€ di reddito, la quota di detraibilità delle spese (tutte, anche le spese funebri calcolate al massimo in 1550 euro/funerale) rimane invariata al 100%;
– da 120.000€ a 240.000€ di reddito, la quota di detraibilità risulta dalla formula 100*(240.000 – reddito percepito)/120.000;
– oltre 240.000€ la quota di detraibilità è pari a 0.

A titolo d’esempio e supponendo di avere in detraibilità al 19% le sole spese per un funerale:

– reddito complessivo dell’intestatario fattura 60.000 euro: detrazione del 19% di 1550 euro (anche se la fattura del funerale è di 4.000 euro). Quindi detrazione di 294,50 euro.
– reddito complessivo pari a 125.000€: quota di detraibilità pari al 95,83% .
Il contribuente potrà recuperare il 95,83% dell’onere sostenuto, da assoggettare poi alla detrazione del 19%.
Se il contribuente ha pagato un funerale 4000€, la quota ammessa in detrazione è di 1.550 euro, e la detraibile è 1.485,36€ (95,83%), la detrazione spettante è pari a 282,22€ (19%).

In precedenti moduli 730 le spese funebri sono da indicare nel rigo da E8 a E10 sono annotate con il codice “14”
Cosicché, nel Modello 730 nel QUADRO E Sezione I nei righi da E8 a E10 andrà indicato il codice “14” nella colonna 1 e la spesa nella colonna 2.
Oltretutto va precisato che tale soglia è riferita a ciascun decesso, non al singolo contribuente che versa l’importo. In altri termini, per ciascun decesso la detrazione massima spettante equivarrà a 294,5 euro (ossia il 19% di 1.550), da spartire, eventualmente, fra tutti quelli che hanno sostenuto la spesa. Qualora poi vi fossero stati più decessi nell’arco dello stesso anno, sarà sufficiente compilare più righi tra l’E8 e l’E12, ovviamente in riferimento a ciascuno di essi, indicando poi il medesimo codice di spesa “14” con a fianco il relativo importo.

Ricordiamo ancora una volta che l’importo massimo detraibile per ciascun decesso è del 19% di 1.550,00 euro.
Inoltre vale il criterio di cassa e cioé se anche il decesso è avvenuto nel corso dell’anno 2020, ad es. a dicembre, ma il pagamento è avvenuto a gennaio 2021, ciò ch econta è la data del pagamento e quindi la detrazione spetta per l’anno di imposta 2021.
Più persone possono concorrere al pagamento delle spese di un funerale. In tal caso resta sempre fermo il limite totale di detraibili in 1550 euro, ma ognuno avrà diritto ad una sola parte di detrazione, in genere in proporzione tra quanto pagato e il limite massimo di detraibilità.
Se, invece vi dovessero essere più decessi nello stesso anno, con relativi pagamenti sempre nello stesso anno, è possibile procedere a detrazione per ciascuno dei decessi. E quindi, caso di più decessi, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice “14” e la spesa relativa a ciascun decesso.

Obblighi di comunicazione dei dati relativi alle spese funebri per l’impresa funebre

I soggetti (imprese funebri) che emettono fatture relative a spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente, con riferimento a ciascun decesso.
Le comunicazioni sono effettuate, in via telematica, entro il 16 marzo con riferimento ai dati dell’anno precedente.
NORME

  • Provvedimento del 16 ottobre 2020 – pdf – Tracciabilità degli oneri detraibili diversi dalle spese sanitarie e veterinarie da comunicare all’Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall’anno d’imposta 2020 (pubblicato il 16/10/2020)
  • Decreto del 13 gennaio 2016 – pdf – Termini e modalità per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese universitarie, alle spese funebri, alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e alle spese per interventi volti alla riqualificazione energetica, ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata
  • Provvedimento del 19 febbraio 2016 – Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese funebri ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2016 (Pubblicato il 19/02/2016)

Per il software di compilazione, di controllo e le specifiche tecniche si consiglia il link dell’Agenzia Entrate raggiungibile con VEDI

259 thoughts on “Detraibilità spese funebri

  1. Se ho ben capito le spese per l’esumazione alla scadenza della concessione trentennale del loculo non sono detraibili, ma se non è possibile la riduzione in cassetta e si deve procedere alla cremazione, ben 714,20 euro, possibile che non possa detrarle? Mi sembra un sopruso, se non fosse la salma di mia moglie ci rinuncerei e la lascerei andare in ossario comune.

    1. x Carlo Caponi.
      No, non è un sopruso, è una spesa che Lei sostiene per un servizio che viene svolto e da lei richiesto.
      Ci sono moltissimi servizi per i quali non c’è la detrazione fiscale e di cui nessuno si lamenta per la spesa.
      Ricordiamo che la detrazione fiscale (con le norme vigenti) è ammessa solo per le spese funebri sostenute al momento del funerale (cioè nell’immediatezza del decesso).

      1. Non è affatto vero che la cremazione è un servizio sempre richiesto, nella maggior parte dei casi se la richiesta di riduzione in cassetta non si può fare per demineralizzazione incompleta diventa obbligatoria quindi la non detraibilità è sicuramente un sopruso, frutto delle numerosi leggi che non ci tutelano. Commenti tipo: nessuno si è mai lamentato sono insensati e fuori luogo.

    1. x Saldutti
      Le spese per la esumazione di XY non sono detraibili quali spese funebri del defunto XY. La detraibilità vale solo per il funerale poco dopo il decesso.

  2. Mi sembra di capire che per le spese funerarie per il decesso di mia madre, che io e mia figlia abbiamo equamente affrontato, con una mia dichiarazione di ripartizione delle spese possiamo ambedue detrarre per il limite massimo dell’importo considerando la fattura di € 5.200,00?

    1. x Gerlando. Mi spiace, ha capito male dalla lettura delle istruzioni di detraibilità. Si può detrarre una cifra fino a 1.549,37 euro totali per ciascun decesso (non per ciascuna persona che ha contribuito al pagamento del funerale). Quindi Lei e sua figli potete detrarre il 50% del limite. Vale il criterio di cassa. Pertanto se il funerale è avvenuto il 31 dicembre 2014 e il pagamento il 2 gennaio 2015, la detrazione è riferita NON ai redditi dell’anno 2014, bensì a quelli dell’anno 2015.

  3. Grazie della sollecita risposta. No, mia madre non ha ereditato nulla e io temo che sul conto lasciatomi in eredità, ma finora gestito dai fratelli, sia rimasto ben poco.

  4. Il fratello di mia madre deceduto di recente mi avrebbe lasciato in eredità quanto rimasto sul suo conto corrente, mentre ha lasciato la casa ai 2 fratelli. Tenuto conto che mia madre è ancora in vita, a chi tocca per legge pagare le spese funebri e in quale proporzione? Ho, in qualità di nipote diritto alla detrazione?

    1. x Terziano: se non abbiamo compreso male suo zio aveva due fratelli e 1 sorella. Tutti sembrano aver ricevuto qualche cosa in eredità.
      Il pagamento delle spese del funerale compete ai tre fratelli, a nostro avviso, in parti eguali.
      Come nipote, se paga il funerale, questo è un atto di buon cuore (e aggiungiamo di buon senso) visto che lo zio Le ha lasciato una somma in eredità.
      Ma Lei non ha titolo a detrarre fiscalmente le spese funebri.

      Difatti le detrazioni per spese funebri sono fruibili dal contribuente in caso di decesso delle persone indicate all’articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati.
      In particolare essi sono:
      il coniuge
      i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali
      i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali
      gli adottanti
      i fratelli e le sorelle
      i generi e le nuore
      il suocero e la suocera.
      Non è necessario che tali soggetti deceduti siano stati a carico o siano stati conviventi del contribuente che ha sostenuto le spese funebri.

  5. Buongiorno,
    ho sostenuto le spese funerarie per la morte della nonna di mia moglie.
    La futtura è stata emessa a nome di mia moglie.
    Mia moglie è a carico mio. L’AG delle entrate mi contesta che non potevano essere detratte.
    Se facesse mia moglie un’autocertificazione che le spese sono state sostenute quasi interamente da me , per esempio al 95% sarebbe possibile detrarre?

    1. x GianLuca
      1) Innanzitutto occorre capire se sua moglie ha diritto alla detrazione.
      Le detrazioni spese funebri sono fruibili dal contribuente in caso di decesso delle persone indicate all’articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati. In particolare essi sono:
      il coniuge
      i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali
      i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali
      gli adottanti
      i fratelli e le sorelle
      i generi e le nuore
      il suocero e la suocera.

      In sostanza ne aveva diritto solo in caso di assenza dei genitori.
      2) Se ne avesse avuto diritto poteva detrarre le spese funebri solo sua moglie, avendo capienza reddituale (cosa che non ha, essendo a carico suo)
      3) Lei non ha comunque titolo a detrarre le spese funebri, in quanto non ha un rapporto di parentela che lo legittimi, e ciò indipendentemente dalla percentuale.

  6. Mia sorella ha sostenuto il funerale del marito con una spesa di 3000 euro circa. Entrambi disoccupati , possono in qualche modo ottenere un rimborso fiscale di quanto speso? Nel caso potrei farla io la richiesta di detrazione in modo da dargli cio che le spetta? Cosa comporterebbe per me? Grazie

  7. salve vorrei un chiarimento , ho sostenuto delle spese funebri per la morte di mio suocero per un totale di 2000 euro vorrei capire se nel rigo apposito del 730 io debba inserire il limite max di 1549 euro opppure si riferisce al limite max rimborsabile…grazie

    1. xRosalba
      Nel rigo deve mettere l’importo della fattura se inferiore al limite massimo di 1.549 euro. O altrimenti il limite massimo (che corrisponde a quanto potrà detrarre).

  8. Spett.le redazione gradirei porvi un quesito:
    dovendo sostenere una spesa di 3.000 euro, dei quali metà saranno da me sostenuti con bonifico bancario, che sarò l’intestatario della fattura e procederò alla naturale detrazione. Gradirei sapere se la somma rimanente di 1.500 euro, che deve essere sostenuta dai rimanenti 3 eredi (500 a testa), può essere pagata in contanti all’agenzia funebre, o deve avvenire con metodo tracciabile? Grazie e buon lavoro

    1. X Antonello. Sconsigliamo la procedura da lei ipotizzata che parrebbe sottintendere una evasione fiscale, in caso di non tracciabilità ad accertamenti successivi della Finanza. Comunque la risposta è’ che la tracciabilita’ e’ obbligatoria x acquisto di beni di valore inferiore a mille euro. Il caso da lei prospettato e’ invece un acquisto di beni e servizio unico con pagamento frazionato tra più soggetti. A nostro avviso sussistendo il divieto di frazionamento di importi superiori alla soglia proprio per eludere la norma occorre che tutti i pagamenti siano tracciabili

  9. A dicembre del 2013 è deceduto mio padre, in caso di dichiarazione dei redditi di mio padre effettuata da mia madre in qualità di erede è possibile scaricare la fattura intestata a lei?Precisando che mia madre non ha reddito in quanto era a carico di mio padre

    1. X Katia. A nostro avviso non sono detraibili le spese funebri dal reddito del de cuius. Unico consiglio che possiamo dare e’ che figurino pagate spese funebri in piccola parte da sua madre che non le detrae e in massima parte da lei figlia. Veda altre risposte a quesiti analoghi x come fare.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.