Animali d’affezione e/o animali da compagnia?

Da qualche tempo stanno avendosi sempre maggiori attenzioni per i c.d. cimiteri per animali, spesso denominati quali “d’affezione“, materia del tutto estranea al contesto della polizia mortuaria, in quanto propria della materia della polizia veterinaria (D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e s.m.), materia che, oltretutto, è ampiamente (molto ampiamente) oggetto di norme dell’Unione europea (e, non solo, essendovi anche Convenzioni di diritto internazionale pattizio (Cfr.: infra).
Il reg. reg. (Lombardia) 9 novembre 2004, n. 6 e s.m. (ormai abrogato per effetto dell’art. 34 reg. reg. (Lombardia) 14 giugno 2022, n. 4), tra le “definizioni” enunciate al suo art. 2, prevedeva: “animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l’uomo;”, definizione che ha portato alcuni a porsi la domanda se tra questi rientrassero anche i pidocchi, in relazione a quel “… che stabilmente o occasionalmente convivono con l’uomo”, questione che, fuori di celia, si collegava al fatto che la pediculosi è una delle malattie infettive-diffusive presenti nell’apposito elenco ministeriale, per quanto collocata in Classe IV.
Con la L. R. (Lombardia) 4 marzo 2019, n. 4 e s.m., si è provveduto a modificare il T.U.LL.RR.SS., L.R. (Lombardia) 30 dicembre 2009, n. 33 in più punti, tra cui (art. 67-bis introducendo “definizioni” (in precedenza dettate con norma di rango secondario, il citato regolamento), nonché prevedendo (art. 75, commi 8 e 9) che i comuni potessero autorizzare, tra l’altro, la costruzione e l’uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d’affezione (comma 8, lett. a)) e definire le modalità di concessione, ecc. “nonché le modalità di tumulazione degli animali di affezione” (comma 9, lett. c)), mentre al successivo comma 13 è previsto: “13. Gli animali di affezione, …., possono essere tumulati in teca separata, previa cremazione, nello stesso loculo …”. Rimanendo nel medesimo ambito territoriale, la stessa regione, con L. R. (Lombardia) 21 ottobre 2022, n. 20, ha adottato “Disposizioni sui cimiteri e sugli impianti di cremazione per animali da compagnia”.
In via incidentale, va ricordato come molte regioni si fossero dotate di disposizioni pertinenti, a volte solo con lo strumento della legge regionale, altre volte con legge regionale e suo regolamento di esecuzione.

Non interessano qui più di tanto queste disposizioni, come non interessa il solo caso della regione Lombardia, che è stata richiamata per la pluralità di interventi avutisi nel tempo, ma sul fatto che si hanno disposizioni aventi ad oggetto gli animali d’affezione ed altre il cui oggetto sono gli animali da compagnia.
L’appena citata L.R. (Lombardia) 21 ottobre 2022, n. 20, all’art. 1 rinvia, per la definizione di “animali da compagnia) al D.P.C.M. 28 febbraio 2003 “Recepimento dell’accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”, che presenta la seguente definizione: “a) «animale da compagnia»: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;”.
In via incidentale, si ricorda che il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 134 “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53”, dedichi agli animali di compagnia gli artt. 16 (e per le infrazioni a questo, art. 20).
In questo ambito, non può trascurarsi di richiamare il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), osservandosi come in questa fonte (norma di rango primario) non sia presente il termine “cremazione”, bensì quello di “incenerimento”, così come non vi è il termine “inumazione”,  ma quello di “sotterramento”.
La medesima qualificazione di animali da compagnia, è presente nel Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, il cui Allegato I individua le specie animali (Parte A: Cani, Gatti; Parte B: Furetti; Parte C: Invertebrati (escluse le api e i crostacei), pesci tropicali decorativi, anfibi, rettili. – Uccelli: tutte le specie [esclusi i volatili previsti dalle direttive 90/539/CEE e 92/65/CEE]. –Mammiferi: roditori e conigli domestici).

Come fatto cenno inizialmente, non mancano Convenzioni internazionali, principalmente quella fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata con L. 4 novembre 2010, n. 202 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”, che, nell’adottare modifiche all’ordinamento interno conseguenti, richiama in più occasioni il già sopra citato Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003.
La Convenzione così ratificata è una Convenzione adottata in sede di Consiglio d’Europa, organismo del tutto distinto dall’Unione europea (Cfr.: art. 220 (ex articoli da 302 a 304 del TCE) TFUE), come distinte lo sono le Nazioni Unite, l’O.S.C.E. e l’O.C.S.E.
Merita di precisarsi come il già citato d.P.C.M. 28 febbraio 2003, costituisca atto conseguente all’adesione alla Convenzione fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, adottato a seguito dell’accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, relativo al benessere degli animali da compagnia e la pet-therapy, stipulato il 6 febbraio 2003.
Questa rassegna non poteva omettere la L. 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”, ricordando che, nel contesto costituzionale dell’epoca, le “leggi quadro” costituivano uno degli strumenti prodromici all’esercizio della potestà legislativa regionale concorrente.
Ma ciò non fornisce una risposta alla domanda se si debba parlare di animali d’affezione, oppure di animali da compagnia (e quali essi siano …), salvo non adottare un criterio, per così dire, “evolutivo”, nel senso che il secondo venga progressivamente a sostituirsi al precedente, destinato a passare all’”archeologia definitoria”, come accade alle onde in cui quella successiva va a sovrastare la precedente.
Si lascia ai veterinari la titolarità decisionale, in quanto materia chiaramente estranea alla polizia mortuaria, alla realizzazione e gestione dei cimiteri (termine improprio per lo smaltimento di carcasse) e crematori (o, più correttamente, impianti d’incenerimento di carcasse di animali).
È comunque materia del Regolamento comunale di polizia veterinaria, non certo del Regolamento comunale di polizia mortuaria.

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Sereno Scolaro

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