Feretri ‘over size’ e loculi troppo piccoli

Premessa:

La circolare ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 non fissa le dimensioni dei loculi in maniera rigida, ma riporta la dicitura ‘e’ preferibile’, quindi, le stesse , agli effetti concreti”possono essere anche differenti.

Il DPR 285/90 non affronta questo argomento, in quanto con l’Art 80 comma 4 si limita a demandare ai comuni la definizione degli ingombri massimi per urne cinerarie e cellette destinate alla tumulazione di queste ultime. Per i loculi l’unica norma positiva rilevabile e’ quella dell’Art. 76 in cui si dispone:

• La loro costruzione secondo criteri antisismici.
• Il carico di 250 Kilogrammi/metro quadrato che il piano d’appoggio deve riuscire a reggere.
• L’inclinazione del piano d’appoggio per contenere eventuali percolazioni.
• La tamponatura stagna del lato da cui si introduce il feretro.

Possiamo adesso esaminare questo caso di scuola nemmeno cosi’ peregrino come si potrebbe pensare ad una prima valutazione: un comune ha dato in concessione ad un cittadino loculi con larghezza di soli cm. 70 ed il concessionario, esercitando il suo jus sepulcrhi, vuole li’ traslare le spoglie del defunto marito ma il feretro, essendo “fuori misura” proprio non entra nel loculo , come si puo’ risolvere il problema?

Andiamo con ordine: l’Art. 93 comma 1 DPR 285/90 statuisce il principio della naturale capienza fisica del sepolcro, ragion per cui, con questa previsione, il diritto di sepolcro da potere certo diviene una mera aspettativa, poiche’ se non e’ agli atti una diversa suddivisione dei posti feretro tra gli aventi diritto (cui il comune rimane estraneo anche e soprattutto in caso di controversie o liti) “chi prima muore meglio alloggia”. La battuta potrebbe sembrare irriverent o quasi empia ma, di solito, l’uso delle sepolture private e’ proprio regolato dalla cronologia degli eventi luttuosi.

Un soggetto, in teoria, puo’ anche aver titolo per esser sepolto in un sepolcro famigliare, ma se non c’e’ materialmente posto o si fa cremare oppure deve ripiegare su un’altra tomba sino almeno alla raccolta delle sue ossa dopo il completo decorso del periodo legale di sepoltura, sempre che i resti siano davvero riducibili in cassetta ossario.

Attenzione: la Circolare Ministero della Sanita’ 24 giugno 1993 n. 24 stabilisce delle misure standard per i tumuli, ma una circolare ministeriale non e’ una fonte del diritto, e’ semplicemente un atto di indirizzo con cui il vertice della Pubblica Amministrazione Statale (in questo caso il Ministero della Sanita’) dotato di potesta’ normativa dirama ai enti territoriali subordinati le AASSLL) istruzioni su come applicare o eventualmente integrare la Legge.

Non e’ quindi obbligo giuridico seguire alla lettera il dettato dalla Circolare Ministero della Sanita’ 24 giugno 1993 n. 24, questo onere, se c’e’, vale solo per l’ASL.

Per la funzione eminentemente pubblica dei cimiteri, la costruzione di un camposanto, il suo ampliamento o la realizzazione di manufatti cimiteriali (corpo di loculi) e’ opera igienico-sanitaria.

A prescindere da chi costruisca un colombario o una batteria di loculi (potrebbe esser lo stesso comune o un privato che abbia avuto in concessione un’area del cimitero) l’art. 55 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 impone che i progetti di ampliamento dei cimiteri siano approvati a norma delle leggi sanitarie.

Occorre quindi una certificazione di collaudo e di conformita’, sia tecnica che igienico-sanitaria, quest’ultima di competenza dell’ASL (Art. 94 DPR 285/90), al progetto regolarmente approvato dal comune.

Tale atto costituisce presupposto e momento fondativo per la concessione di aree e per la successiva approvazione dei progetti di costruzione di manufatti sepolcrali (edicole o quant’altro, indipendentemente dalla denominazione) da erigere da parte dei privati che abbiano ottenuto la regolare concessione dell’area.

A lavori ultimati e prima di porre in uso tali edicole o manufatti, comunque denominati, dovra’ esserne accertata l’agibilita’ od usabilita’, comprendente anche il rispetto delle disposizioni tecnico costruttive previste per la tipologia di sepoltura per cui i manufatti sono stati eretti.

Le tumulazioni in dette edicole potranno avvenire solo una volta effettuato tale accertamento, spesso consistente in apposita certificazione di agibilita’.

L’ASL se i loculi sono di recente costruzione avrebbe dovuto gia’ segnalare l’inadeguatezza dovuta ad una larghezza insufficiente per accogliere una bara.

Loculi con cubatura inferiore rispetto agli standards consigliati dalla Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24 possono certamente esser dati in concessione (magari per ossarini ed urne cinerarie) ma nel contratto deve esser espressamente specificato l’handicap dovuto alle misure troppo anguste proprio come accade per edicole, tombe a sterro non dotate di vestibolo o di quel diretto accesso al feretro di cui all’Art. 76 comma 3 DPR 285/90 fatta sempre salva la possibilita’ di ricorrere alla procedura di deroga dell’Art. 106 DPR 285/90.

Prima di firmare un’autorizzazione bisognerebbe raccogliere tutti gli elementi necessari (l’istruttoria sere proprio a questo precipuo scopo).

Spesso sono le imprese funebri ad attivarsi con metro e block notes quando c’e’ il rischio di un morto troppo grande e grosso per entrare nella tomba, cosi’ da consigliare la clientela sulla forma di sepoltura migliore, altrimenti deve provvedere l’ufficio del cimitero.

Appare persino pleonastico ricordare come anche solo per guadagnare qualche prezioso centimetro si assolutamente vietato intaccare, o lesionare le strutture murarie dei tumuli.

Le soluzioni non sono molte: se il concessionario in questione non vuole retrocedere, attraverso rinuncia, il loculo troppo stretto si potrebbe pensare alla cremazione del feretro contenente le spoglie del marito.

Aprire la bara, squarciando il nastro di zinco, per trasferire il cadavere in una cassa piu’ piccola potrebbe essere azione di legittimita’ “border line” perche’ non e’ ancora trascorso il periodo di sepoltura legale (quando il resto mortale puo’ davvero esser racchiuso in un nuovo cofano di materiale piu’ leggero non necessariamente con le caratteristiche di una bara per cadaveri ai sensi del, paragrafo 2 Circolare Ministeriale 31 luglio 1998 n. 10 e della Risoluzione del Ministero della Salute n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23.03.2004) ed il rischio fuoriuscita di liquami e miasmi ammorbanti e’ molto alto.

In realta’ nessuna norma positiva permette o, tanto meno, vieta la sostituzione delle cassa, essa, pero’, si rende implicitamente necessaria quando un cadavere sia esumato per venir poi tumulato, siccome la tumulazione di un defunto, al contrario dell’inumazione, comporta sempre l’impiego di una cassa stagna con i requisiti costruttivi e di confezionamento di cui all’Art. 30 DPR 285/90 eccetto, forse il caso di resti mortali completamente privi di parti molli, per i quali non sussista piu’ il pericolo di percolazioni tale da giustificare la necessita’ della doppia cassa ermetica (paragrafo 3 Circ. in. 31 luglio 1998 n.10).

Dopo tutto lo stesso ‘avvolgimento’ con un involucro esterno di zinco delle bare interessate da fenomeni percolativi ci fa capire come il legislatore per tutelare la salute pubblica voglia limitare a pochissime e rarissime fattispecie la manomissione delle bare da tumulazione durante il periodo di sepoltura legale.

L’asportazione dei coperchi (con taglio di quello zincato) comunque e’ sempre possibile su istanza dell’Autorita’ giudiziaria, per dar corso a riscontro diagnostico, o ad prelevo di campioni biologici, oppure quando il cadavere debba esser incinerato dopo una prima sepoltura in tumulo e l’impianto di cremazione non sia dotato di opportuni filtri per abbattere le polveri sottili rilasciate dall’abbruciamento della cassa di zinco.

Si potrebbe, allora, sondare la disponibilita’ dell’ASL a consentire questa operazione, dopo tutto e’ l’ASL ex Art. 88 a vigilare sulle traslazioni e l’Art. 88 non fa nessun riferimento ad una nuova bara, ma solo alla sua alla sua sistemazione.

Ovviamente l’autorita’ da consultare e’ l’ASL, secondo il dettato del DPR 285/90 (Art. 51 comma 2) se nel frattempo non e’ intervenuta apposita norma regionale con cui si trasferisce al gestore del cimitero questa responsabilita’ di controllo e supervisione, tuttavia anche nelle regioni in cui il controllo sulle operazioni cimiteriali sia transitato in capo al comune l’ASl mantiene, comunque, un competenza esclusiva, e non altrimenti comprimibile, sulle questioni igienico-sanitarie.

Se il trasbordo del cadavere dalla cassa originaria ad una piu’ snella e piccola e’ autorizzato bisognera’ predisporre la camera mortuaria del cimitero per questo intervento, preparando anche deodoranti da nebulizzare e polvere assorbente o prodotti a base enzimatica per asciugare il fondo della vecchia cassa dal ristagno di fluidi post mortali prima di avviarla allo smaltimento in discarica secondo le procedure del DPR 254/2003.

Ai sensi dell’Art. 87 i resti mortali ed a maggior ragione i cadaveri non possono esser costretti con la forza entro contenitori eccessivamente piccoli o angusti, poiche’ soprattutto per i cadaveri si profilerebbe una sorta di vilipendio (sanzionato anche penalmente), pertanto quando il defunto in questione eccedesse le misure del loculo il semplice cambio del cofano, anche quando permesso, sarebbe un’ipotesi da accantonare.

Si puo’ subito rilevare una lacuna normativa: tutto il nostro ordinamento nazionale considera il problema dei feretri fuori misura solo con il paragrafo 16 della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24 quando detta alcune misure preventive di rinforzo per le bare da usare per le tumulazioni in deroga di cui all’Art. 106 del DPR 285/90.

E’quasi superfluo annotare come i necrofori durante questo lavoro per nulla simpatico dovranno come minimo indossare uno ‘scafandro’ ed esser catafratti con tute monouso, mascherine, occhiali, doppi guanti di gomma e maglia metallica in particolar modo per chi entra in contatto con la lamiera della bara per tagliarla.

Una volta saldata la nuova cassa bisognera’ disinfettare tutto l’ambiente.

Sono ora di rigore alcune riflessioni di natura giuridica:

Se il concessionario ha avuto in concessione il loculo con proposito ultimo ed esclusivo di traslarvi il feretro del marito e tale scopo e’ specificato nel contratto (decadrebbe cosi’ la collettivita’ del sepolcro di cui all’Art. 93 DPR 285/90) qualora vi sia l’impossibilita’ di procedere perche’ la cassa e’ troppo larga e l’ASL non autorizza l’apertura della bara per trasferire il cadavere in un cofano piu’ piccolo e non c’e’ la volonta’ di cremare il corpo (in quest’evenienza le difficolta’ svanirebbero) siamo dinnanzi ad mutamento del fine insito nel rapporto concessorio che, soprattutto per i loculi monoposto, comporta automaticamente la decadenza.

La decadenza e’ un provvedimento ricognitivo che deve esser pronunciato dal dirigente, se costui non adempie incorre nella responsabilita’ patrimoniale delineata dall’Art. 93 del Decreto Legislativo 267/2000.

La fattispecie in esame e’ quella della cosiddetta tomba “dedicata” con riserva di occupazione. Esempio: x acquista l’uso di un loculo per tumularvi solo ed esclusivamente la spoglia mortale di x, e questo vincolo e’ espressamente indicato nell’atto di concessione, la sepoltura di y, allora, e’ condizione costitutiva del rapporto concessorio, se essa vien meno (perche’ y li’ proprio non puo’ esser sepolto oppure i famigliari del de cuius hanno deliberato la traslazione verso una diversa destinazione) anche la concessione si estingue.

Se al feretro in tempi ragionevoli non verra’ assicurata stabile collocazione in una nuova sepoltura esso dovra’ necessariamente esser inumato con le prescrizioni di cui all’Art. 75 DPR 285/90 (temporanea rimozione del coperchio di legno per praticare tagli e squarci sulla superficie della bara metallica), per la legge italiana, infatti, la naturale tecnica di smaltimento dei cadaveri, nel silenzio delle parti interessate, e’ la loro inumazione in campo di terra (Art. 337 Regio Decreto 1265/1934). La tumulazione, infatti, presuppone sempre un atto di disposizione dei famigliari del de cuius che si estrinseca attraverso versamento del corrispettivo canone di concessione.

Il regolamento comunale di polizia mortuaria potrebbe anche contenere un meccanismo per regolarizzare queste posizioni anomale rispetto ai contratti tipo adottati oggi da quasi tutti i comuni, magari con una novazione dell’atto di concessione in cui inserire diverse clausole. Servirebbe, quindi, estinguere il rapporto giuridico sorto in origine e sostituendolo con altro nuovo, previo il versamento delle tariffe attualmente vigenti.

Il consiglio, poi, e’ di controllare sempre le norme del regolamento comunale di polizia mortuaria in tema di diritto di sepolcro, poiche’ l’inerzia prolungata sfocia nel “non uso” ed il “non uso’ in molti regolamenti comunali produce la decadenza.

Questa regola dovrebbe incentivare un impiego piu’ razionale degli spazi cimiteriali, evitando che molte tombe gia’ assegnate rimangano vuote.

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13 thoughts on “Feretri ‘over size’ e loculi troppo piccoli

  1. Buongiorno, sono da poco stata assunta presso una pubblica amministrazione per portare a termine la stipula degli atti di concessione per una nuova struttura realizzata, di circa 1000 loculi, mi si chiede di avviare tutte le pratiche contrattuali, senza che sia stata dichiarata l’agibilità della struttura in questione, l’unica documentazione presente è quella del collaudo provvisorio, io, a questa procedura sono contraria, ho chiesto che prima di dare avvio alle pratiche, venisse effettuata l’agibilità e se questo non fosse stato possibile, di essere esonerata tramite documentazione scritta, da qualunque responsabilità. Mi hanno risposto (verbalmente) che non corro nessun rischio, poichè non sono io a firmare, ma sono solo incaricata a predisporle e a farle firmare ai concessionari in mia presenza. Premetto, inoltre, che nonostante non vi sia l’agibilità, il comune ha iniziato a tumulare già da qualche mese le salme. Potete per cortesia chiarirmi le idee in merito a queste procedure? Grazie

  2. Gentile Federico,

    a parziale integrazione della risposta appena rcapitataLe debbo aggiungere quanto segue.

    Se la signora ha avuto in concessione il loculo con proposito ultimo ed esclusivo di traslarvi il feretro del marito e tale scopo è specificato nel contratto qualora vi sia l’impossibilità di procedere perchè la cassa è troppo larga e l’ASL non autorizza l’apertura della bara per trasferire il cadavere in un cofano più piccolo e non c’è la volontà di cremare il corpo (in questo caso i problemi svanirebbero) siamo dinnanzi ad mutamento del fine insito nel rapporto concessorio che comporta automaticamente la decadenza.
    la decadenza è un provvedimento ricognitivo che deve esser pronunciato dal dirigente, se costui non adempie incorre nella responsabilità patrimoniale.

    Mi spego meglio, la fattispecie in esame è quella della cosiddetta tomba chiusa. Esempio x acquista l’uso di un loculo per tumularvi solo ed esclusivamente la spoglia mortale di x, e questo vincolo è espressamente indicato nell’atto di concessione, la sepoltura di y, allora, è condizione costitutiva del rapporto concessorio, se essa vien meno (perchè y lì proprio non può esser sepolto) anche la concessione si estingue.

    Il regolamento comunale di polizia mortuaria potrebbe anche contenere un meccanismo per regolarizzare queste posizioni “pendenti”, correggendo il contratto di concessione, magari con una sua novazione in cui inserire diverse clausole.

    Le consiglio, poi, di controllare le norme del regolamento comunale di polizia mortuaria della Sua città, poichè l’inerzia prolungata sfocia nel non uso ed il non uso in molti regolamenti comunali produce la decadenza.

    Questa regola dovrebbe incentivare un impiego più razionale degli spazi cimiteriali, evitando che molte tombe già assegnate rimangano vuote

  3. E’l’Art. 93 comma 1 DPR 285/90 a fissare il criterio della naturale capienza del sepolcro, ragion per cui, con questa previsione, il diritto di sepolcro da potere certo diviene di mera aspettativa, poichè se non è agli atti una divesa suddivisione dei posti feretro tra gli aventi diritto chi prima muore… meglio alloggia.

    Un soggetto può anche aver titolo per esser tumulato in una sepoltura privata ma se non c’è materialmente posto o si fa cremare oppure deve ripiegare su un’altra tomba.

    Sarei curioso di conoscere la misteriosa circolare della Unione Europea sul dimensionamento dei loculi perchè non mi risulta che questa normativa sia stata recepita dall’ordinamento italiano di polizia mortuaria (mi fa un favore mostruoso se mi invia gli estremi di detto documento).

    Attenzione la Circolare Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 stabilisce delle misure standards per i tumuli, ma una circolare ministeriale non è una fonte del diritto, è semplicemente un atto di indirizzo il vertice della Pubblica Amministrazione Statale (in questo caso il Ministero) dotato di potestà normativa dirama ai enti territoriali subordinati /le AASSLL) istruzioni su come applicare o eventualmente integrare la Legge e poi, come giustamente rilevato il testo della stessa circolare così recita: “E’preferibile….”

    Non è quindi obbligo giuridico seguire alla lettera il dettato dalla Circolare Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24, questo vincolo, se c’è vale solo per l’ASL.

    Per la natura dei cimiteri, la costruzione di un cimitero, l’ampliamento di un cimitero o la realizzazione di manufatti cimiteriali (corpo di loculi) è opera igienico-sanitaria.

    A prescindere da chi costruisca un colombario o una batteria di loculi (potrebbe esser lo stesso comune o un privato che abbia avuto in concessione un’area del cimitero) l’art. 55 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 impone che i progetti di ampliamento dei cimiteri siano approvati a norma delle leggi sanitarie.

    Occorre quindi una certificazione di collaudo e di conformità, sia tecnica che igienico-sanitaria, quest’ultima di competenza dell’ASL (Art. 94 DPR 285/90), al progetto regolarmente approvato.

    Tale atto costituisce presupposto condizione per la concessione di aree e per la successiva approvazione dei progetti di costruzione di manufatti sepolcrali (edicole o quant’altro, indipendentemente dalla denominazione) da erigere da parte dei privati che abbiano ottenuto la regolare concessione dell’area.

    A lavori ultimati e prima che tali edicole o manufatti, comunque denominati, possano essere posti in uso, dovrà esserne accertata l’agibilità od usabilità, comprendente anche il rispetto delle disposizioni tecnico costruttive previste per la tipologia di sepoltura per cui i manufatti sono stati eretti. Le tumulazioni in dette edicole possono avvenire una volta effettuato tale accertamento, spesso consistente in apposita certificazione di agibilità.

    L’ASL se i loculi sono di recente costruzione avrebbe dovuto segnalare in sede istruttoria l’inadeguatezza dovuta ad una larghezza insufficiente per accogliere una bara.

    Loculi con cubatura inferiore rispetto agli standards consigliati dalla Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24 possono certamente esser dati in concessione (magari per ossarini ed urne cinerarie) ma nel contratto deve esser espressamente specificato l’handicap dovuto alle misure troppo anguste. Prima di firmare un’autorizzazione bisognerebbe raccogliere tutti gli elementi necessari (l’istruttoria sere proprio a questo precipuo scopo), in ogni caso responsabile dell’atto è sempre e comunque il dirigente.

    Le soluzioni non sono molte: se la signora in questione non vuole retrocedere il loculo troppo stretto si potrebbe pensare alla cremazione del feretro conrenente le spoglie del marito.

    Aprire la bara, squarciando il guscio di zinco, per trasferire il cadavere in una cassa più piccola è azione al limite della Legge perchè non è ancora trascorso il periodo di sepoltura legale (quando il resto mortale può davvero esser racchiuso in un nuovo cofano non necessariamente con le caratteristiche di una bara per cadaveri) ed il rischio di fenomeni percolativi ed esalazioni ammorbanti è molto alto.

    Per interventi di questo tipo di solito occorre un particolare permesso che esula dalla normale autorizzazione a spostare una bara da un loculo ad un’altro (si pensi ad un’autopsia ordinata dall’Autorità Giudiziaria o al prelievo di campioni di DNA per indagini).

    Si potrebbe sondare la disponibilità dell’ASL a consentire questa operazione, dopo tutto è l’ASL ex Art. 88 a vigilare sulle traslazioni.

    Se questo compito di solito è demandato agli operatori cimiteriali (attraverso l’ordinanza del sindaco ed il parere favorevole della stessa ASL) è bene consultare il dipartimento della locale ASL che si occupa di polizia mortuaria, sollecitando la presenza di un sanitario, senza il consenso dell’ASL il feretro può solo esser movimentato e trasferito dopo aver provveduto al rifascio se si evidenziano perdite di liquami.

    Difficilmente l’ordinanza del sindaco su esumazioni ed estumulazioni conterrà risposta ad un quesito così particolare ed estremo.

    Dopo tutto lo stesso “avvolgimento” delle bare lesionate con un involucro esterno di zinco ci fa capire come il legislatore per tutelare la salute pubblica voglia limitare a pochissime e rarissime fattispecie l’apertura delle bare da tumulazione durante il periodo di sepoltura legale.

    Se l’ASL è d’accordo ed autorizza il trasbordo del cadavere dalla cassa originaria ad una più snella e piccola bisognerà predisporre la camera mortuaria del cimitero per questo intervento, preparando anche deodoranti da nebulizzare e polvere assorbente o prodotti a base enzimatica per asciugare il fondo della vecchia cassa dal ristagno di fluidi post mortali prima di avviarla allo smaltimento in discarica.

    E’quasi superfluo annotare come i necrofori durante questo lavoro per nulla simpatico dovranno come minimo indossare uno “scafandro” ed esser catafratti con tute mono uso, mascherine, occhiali, doppi guanti di gomma e maglia metallica in particolar modo per chi entra in contatto con la lamiera della bara per tagliarla.

    Una volta saldata la nuova cassa bisognerà disinfettare tutto l’ambiente.

    Quanto all’ingiusto danno patito (o solamente percepito?) dall’utente dei servizi cimiteriali che non può traslare il feretro del marito non parrebbero esserci responsabilità civili perchè ad oggi non esistono dimensioni minime obbligatorie per i tumuli (se non nei regolamenti comunali da valutare caso per caso) e poi i feretro di cui sopra come Lei stesso mi riferisce è davvero “over size”, tuttavia (anche e soprattutto in prospettiva futura) quando si stipula l’atto di concessione bisogna sempre far presente la capienza limitata del loculi a causa dell’imbocco di soli 70 cm.’, sembra una sottigliezza, ma il non padroneggiare correttamente tutta la situazione cimiteriale (tombe in deroga ex Art. 106 DPR 285/90, tombe troppo piccole, tombe ipogee che si allagano al primo acquazzone estivo, loculi rivestiti con bitume e molto esposti al sole che con l’alta temperatura tendono a far scoppiare i feretri …) produce disservizi difficili da accettare per i cittadino.

    Spesso sono le imprese funebri ad attivarsi con metro e blocknotes quando c’è il rischio di un morto troppo grande e grosso per entrare nella tomba, così da consigliare la clientela sulla forma di sepoltura migliore, altrimenti deve provvedere l’ufficio del cimitero (sperare nei dirigenti è pura follia).

    Personalmente (anche per le esequie di mio padre) ho assistito ad episodi surreali con la cassa eccessivamente lunga o larga che non entrava nel loculo, mentre i necrofori armeggiavano confusamente collocandola di sghimbescio o “a coltello” pur di infilarla.

    Il consiglio è di approntare una sorta di mappa con le zone più critiche del cimitero da tenere costantemente aggiornato (potrebbe esser anche un campo di terra in cui per progressivo innalzamento della falda si riscontrano parecchie adipocere). Il nostro patrimonio cimiteriale sta invecchiando (ed io giunto ormai alla tragica soglia dei 37 anni con lui) se non vogliamo consegnare tutti i nostri cimiteri monumentali (e, quindi di concezione ottocentesca) allo stato di abbandono una puntuale ricognizione diventa elemento indispensabile e fondativo per una seria politica cimiteriale.

  4. Nel Cimitero nel quale opero ormai da circa un anno, sono stati costruiti circa 200 loculi di appena cm. 70 di larghezza. Dal momento che voglio rendere edotta la mia dirigente di questo fatto del quale, peraltro, mi é stato riferito sia stata già informata, tanto é vero che non ha fatto assolutamente nulla per risolverlo (!), stamane, dicevo, stavo preparando la lettera ma, durante la mia ricerca di documenti al riguardo mi sono imbattuto in una nota di “funerali.org” dal titolo: “Dimensioni standard dei loculi ai sensi della Circ. Minist. n. 24 del 24.6.1993 e feretri “over size” che tra le altre cose specifica, in riferimento alle misure di ingombro, quel che segue: “Ovviamente feretri che superino queste cubature” non sono idonei alla sepoltura in cella muraria, infatti, come recita la Legge (Art. 93 Comma 3 DPR 285/90) lo jus sepulchri, richiamato anche dalla lettera c) dell’Art. 50 DPR 285/90, si esercita sino al completamento della capienza del sepolcro, (capacità di ricezione del sepolcro che, in senso lato, si esaurisce, quindi, anche se un feretro materialmente non entra nell’imbocco di un loculo)”.
    Le chiedo:
    La circolare ministeriale non fissa le dimensioni dei loculi in maniera rigida, ma riporta la dicitura “é preferibile” credo, quindi, che voglia dire che le stesse all’atto pratico possono essere anche leggermente differenti ma…
    di quanto? Se l’Ente Comune ha dato in concessione a qualcuno loculi di larghezza cm. 70 e questo qualcuno vuole traslarci il feretro del defunto marito, feretro “over-size”, (richiesta regolarmente autorizzata) e se poi questo feretro dovesse aver bisogno di essere ricondizionato, come si dipana questa bella matassa? L’Ente Comune, in questo caso, non é responsabile nei confronti del dolente di questa situazione?
    Personalmente, conoscendo la concessionaria del loculo ho provato a dirle che il Comune stante la situazione, potrebbe offrirle di cambiare i loculi con altri più larghi, posti, però, in un padiglione diverso, ma la signora non accetta perché questi ultimi sono in un’ala del Cimitero più decentrata e al secondo piano sottostrada, mentre quelli che lei ottenne in concessione a suo tempo sono a livello della strada ed “in pieno sole”!
    Ho poi saputo che c’é una circolare della Comunità Europea che fissa le misure dei loculi in maniera univoca.
    Mi aiuta a compilare la mia lettera ed a fare in modo che alla mia “Kapa” si blocchi, almeno per un pò, la digestione?

  5. Puntualizzo solo alcune questioni cardine: le bare da tumulazione (Art.77 DPR 285/90) debbono rispondere ai requisiti costruttivi di cui all’Art. 30 DPR 285/90.

    La cassa deve esser composta da due elementi principali: cassa lignea di legno massello e vasca con relativo coperchio realizzati con lamiera zincata.

    E’vietatissimo tumulare un cadavere racchiuso nella sola bara di zinco.

    Solo per gli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo completamente essiccati, ossia privi di parti molli è consentita la sepoltura senza l’avvolgimento con il nastro metallico ai sensi della Circ. Min. n. 10 del 31 luglio 1998.

    Se la bara non entra per un problema di pochi cm potete cercare di “sbeccare” i bordi che di solito sporgono molto per piedini, fregi, cornici a sbalzo….

    Non dovete assolutamente intaccare lo spessore delle assi di legno, perchè indebolireste la resistenza del cofano alla sovrappressione dei gas putrefattivi che si sviluppano all’interno.

    La cassa non sarebbe più a norma e l’impresa dovrebbe risponderne come minimo in sede civile.

    A dire il vero lo spessore minimo non può esser inferiore ai 25 mm (comma 5 Art. 30 DPR 285/90) quindi, almeno in teoria potreste levigare o “scorticare” bare più massicce per farle rientrare nei 25 mm, ma l’operazione è improponibile.

    Chi s’azzarda a prender a scalpellate un feretro davanti ai dolenti esterrefatti che, magari, hanno pagato una pazzia per acquistare un pregiatissimo cofano di noce nazionale?

    E’parimenti proibito abbattere parti o porzioni dei paramento lapideo che costituisce il colombario per allargare l’imbocco di una cella sepolcrale.

    Nessuno Vi può autorizzare a compromettere la stabilità delle strutture cimiteriali, l’eventuale ristrutturazione dei sepolcri non in regola con la Legge per ricavare nuovi posti salma deve esser approvata non in modo estemporaneo, ma solo ed esclusivamente attraverso la procedura di deroga di cui all’Art. 106 DPR 285/90 e non è competenza in alcun modo delle imprese funebri.

    C’è un altro medodo (o meglio: una furbata!): secondo l’Art. 76 la tamponatura deve esser assicurata con muro in mattoni pieni ad una testa (non si possono disporre i mattoni a coltello) intonacato, oppure da una lastra in pietra naturale o da un pannello di cemento.

    Se il loculo viene murato con i mattoni, si può guadagnare qualche prezioso cm spostando leggermente verso l’esterno la tamponatura, insomma il muro che sigilla il loculo potrebbe esser storto e sporgere un po’ in avanti (non troppo, altrimenti collassa per l’eccessiva inclinazione).

    Per assicurare la stabilità della lapide basterà l’applicazione di staffe o chiavarde, come già previsto dal regolamento comunale di molti cimiteri italiani.

    E’l’impresa a doversi preliminarmente accertare sulla reale capienza delle celle sepolcrali, magari quando accompagna il cliente presso l’ufficio della polizia mortuaria per stipulare l’atto di concessione della tomba.

    L’impresario saprà consigliare al dolente la cassa adatta alla circostanza riscontrata.

    Il gestore del cimitero non ha alcuna responsabilità in merito, anche se, teoricamente, dovrebbe informare l’utenza a proposito dei loculi piuttosto stretti in un certo padiglione del cimitero.

    Se la noia è cronica e si ripresenta per l’inerzia del comune Vi conviene agire preventivamente, con molta doscrezione effettuate un sopralluogo in cimitero, armati di block notes e metro potrete agevolmente prender preziosi appunti sull’effettiva cubatura ei loculi.

    Perchè un funerale riesca bene e senza intoppi occorre dialogo tra tutte le parti in causa, anche se, forse, in molte occasioni non è agevole riuscir a ragionare con le amministrazioni locali.

  6. Ho intrapreso da poco l’attività di impresario funebre, nel mio paese ci sono le comfraternite cioè un vasto gruppo di persone associate in una compagnia di assistenza per il post mortem che negli anni passati ha costruito delle grandi cappelle al cimitero, i loculi sono stati costruiti più piccoli delle misure standard dei cofani cioè anche Cm. 58 di spalla e Cm. 40 di altezza. pertanto abbiamo dei seri problemi, abbiamo chiesto ai custodi di rimpicciolire la bara al momento della tumulazione ma ci sono stati dei serie difficolotà, ci hanno detto che è illegale, chiedo a voi invece: Si può scolpire il cofano per far si che entri nel loculo? e fino a che punto? possiamo togliere il cofano ligneo in modo tale che la salma rimanga solo nella cassa di zinco? eventualmente mandatemi il numero della legge in materia di dimensionamento loculi, così i custodi la smettono di intralciarci il lavoro.
    vi ringrazio.

  7. @ Nicola.
    Per una persona di 180 cm., che non abbia un pancione enorme, va bene una bara ordinaria. Ma in genere problemi non ce ne sono se la lunghezza interna è superiore a 195 cm. in quanto occorre mettere un cuscino dove appoggiare la testa e un cuscino dove appoggiare i piedi che si inclinano naturalmente in avanti.

  8. In Italia mancano norme tecniche riguardanti i Cofani funebri di legno; il riferimento di legge nazionale attualmente vigente è il Regolamento di polizia mortuaria (DPR 10 settembre 1990, n. 285) che prevede per il trasporto, l’inumazione e la tumulazione l’utilizzo di una cassa di legno, salvo diversa autorizzazione del Ministero della sanità, il quale, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire l’uso di casse di materiali diversi prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l’impermeabilità del feretro.

    Le disposizioni di legge e regolamentari vigenti seguono in genere il vecchio stile prescrittivo, cercano cioè di stabilire nel modo più dettagliato come un cofano funebre debba essere costruito allo scopo di svolgere al meglio le sue funzioni. Tale filosofia normativa “congela” lo stato dell’arte, rende difficile l’innovazione e lascia di fatto privo di qualsiasi garanzia il consumatore finale riguardo alle prestazioni effettive del manufatto, che non vengono controllate in quanto date per garantite.

    Un approccio più moderno, attualmente utilizzato per la maggior parte delle normative tecniche, è quello prestazionale, per cui si specificano nel dettaglio i requisiti funzionali che il prodotto deve garantire, si indica come misurarli oggettivamente e poi si lascia libero il mercato di sviluppare le soluzioni più efficienti. Aderendo a quest’ultima impostazione (che non demonizza in assoluto alcun materiale o procedimento costruttivo) un cofano funebre, in estrema sintesi, deve in ogni caso soddisfare i seguenti requisiti essenziali: – deve salvaguardare il decoro e la dignità del defunto (opacità, forma, dimensioni minime) – deve assicurare adeguata solidità, resistenza meccanica e rigidezza fino al termine delle operazioni funerarie – deve assicurare un’adeguata tenuta ai liquidi per il tempo desiderato – non deve rilasciare sostanze inquinanti nell’ambiente.

  9. E’capitato un fatto analogo in un comune dell’Emilia Romagna.

    Colgo, allora, l’occasione per qualche chiosa e postilla.

    E’infatti, interessante capire come la normativa locale s’intersechi con il DPR 10 settembre 1990 n. 285.

    Nell’evenienza di tumulazioni di casse fuori misura standard e troppo grandi per essere contenute in un loculo il Comune, non avendo loculi sufficientemente capienti, può offrire come uniche alternative la inumazione o la cremazione.

    La soluzione prospettata (un aut aut tranchant tra inumazione ed incinerazione) pare, allora, corretta e logica, perché è la sola davvero praticabile, in effetti mai, come in questo frangente, tertium non datur, come recita il celebre brocardo latino, dopo tutto il titolo di accettazione “d’ufficio” in cimitero si esplica attraverso l’interro in campo comune (Art. 337 Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265).

    E’persino lapalissiano e scontatissimo ricordare come l’Art.87 DPR 285/90, ovvero il divieto assoluto di costringere con la forza i cadaveri estumulati in bare altrimenti troppo anguste per contenerli, se si applica ai resti mortali a maggior ragione varrà per i corpi in attesa di prima sepoltura.

    Una simile violenza integrerebbe la fattispecie penale di vilipendio di cadavere Art. 410 C.P.

    L’unica norma di diritto positivo che consideri il problema di bare “over size” è contenuta nel paragrafo 16 della Circ. Min. n. 24 del 24 giugno 1993 laddove si stabilisce a proposito delle casse di zinco esterne utilizzate negli avvolgimenti e per quelle interne “fuori misura” che è consentito l’uso di due nastri metallici, congiunti anch’essi con la saldatura di cui al citato terzo comma dell’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 990, n. 285.

    Ai sensi dell’Art. 49 DPR 285/90 ogni comune deve disporre di almeno un cimitero con un campo di terra, ossia un reparto a sistema di inumazione, in cui accogliere tutti i soggetti legittimati di cui all’Art. 50 DPR 285/90., queste norme sono state riprese anche dagli Artt. 1 e 2 del Reg. Reg. 23 maggio 2006 n. 4.

    Il dimensionamento del sepolcreto e, quindi, il fabbisogno di fosse, è dettato dai parametri enumerati all’Art. 58, mentre nell’area per le quadre d’inumazione non deve esser calcolato lo spazio necessario alla costruzione di tutte le strutture ed i servizi cimiteriali elencati dall’Art. 59.

    L’Emilia Romagna ha ulteriormente implementato questi disposti codificando con l’Art. 1 del Reg. Reg. n.4/2006 le procedure di adozione del piano regolatore cimiteriale

    L’inumazione con relativa esumazione ordinaria, per effetto della Legge n. 26 del 28 febbraio 2001, è divenuta a titolo oneroso se si eccettuano i casi di indigenza, stato di bisogno disinteresse da parte dei famigliari del defunto.

    Le tombe basate sulla tecnica della tumulazione sono assimilabili, in tutto e per tutto, alle sepolture private individuate dall’Art. 90 DPR 285/90 che il comune ha solo la facoltà e non l’obbligo di concedere.

    Il comune, quindi, non è tenuto ad assicurare spazi o, comunque, disponibilità di tumulazioni che, avendo natura di sepolcri privati, non determinano alcun dovere in capo al comune, ma solo una mera possibilità di concessione che l’ente locale può esercitare o meno.

    Questa libera opzione è subordinata alla preventiva previsione del piano regolatore cimiteriale (art. 91) se il può contare su aree cimiteriali eccedenti il fabbisogno programmato definibile con i criteri del già citato Art. 58, comma 1 DPR 285/1990

    Detto vincolo di edilizia cimiteriale è presente a partire dal D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, I vecchi regolamenti di polizia mortuaria, infatti, contemplavano addirittura una valutazione caso per caso da parte dell’autorità prefettizia (Tra l’altro in nessun regolamento nazionale di polizia mortuaria si è mai specificato come debba esser l’Ente Locale a costruire edifici sepolcrali, la lettera della legge parla molto più semplicemente di spazi cimiteriali da dare in concessione sui quali i privati acquisirebbero il diritto di erigere sepolcri, assumendo così la concessione una natura meramente traslativa)

    Con l’Art. 4 comma 1 del proprio regolamento l’Emilia Romagna limita questa competenza al solo Comune (viene quindi limitata la previsione di cui al comma 1 dell’articolo 94 del D.P.R. 285/90, che obbligava a conformarsi al parere della ASL e della commissione edilizia).

    Il volume ed i dimensionamenti generali per i loculi sono fissati dall’Art. 76 DPR 285/90 e dal paragrafo 13.2 della Circ. Min. n.24 del 24 giugno 1993, l’Emila Romagna ha modificato solo le misure minime di fosse a sistema di inumazione, con un aumento implicito delle possibilità inumative (dimensioni delle fosse non rigide come nel DPR 285/90 ma di almeno 2,20 metri di larghezza e 0,80 metri di larghezza (soluzione buona per i feretri di adulti fuori misura. L’obesità, al di là delle facili ironie, da malattia a sfondo sociale diverrà sempre più una criticità anche per le gestioni cimiteriali).

    ——————————————————————————–

    La circolare 24/93 del Ministero della Sanità delinea, al paragrafo 13.2, una sorta di standardizzazione implicita nella grandezza dei tumuli.

    La circolare, però, si limita a dire che è “preferibile siano garantiti standards di ingombro libero interno per la tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25 di larghezza m. 0,75 e di altezza 0,70”, cui aggiungere, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all’art. 76, commi 8 e 9 del D.P.R. 285/90.

    Lo scopo è di consentire, per le nuove costruzioni, un’ampiezza dei tumuli tali da garantire l’agevole immissione di feretri anche superiori alla norma.

    Inoltre si è preso atto della forte crescita della statura media della popolazione italiana negli ultimi decenni.

    I motivi dell’aver fissato l’altezza di riferimento del tumulo a m. 0,70, sono da ricercarsi essenzialmente nella possibilità di collocazione di cassette resti ed urne cinerarie sopra al feretro (vedasi par. 13.3 della stessa circolare), nonché nel facilitare le operazioni nei tumuli da parte del personale necroforo: – nel caso di immissione a mezzo di montaferetri con barre di sostegno che entrano nel tumulo; – nel caso di rifascio del feretro con cassone di avvolgimento di zinco, specie se rinforzato secondo le specifiche di cui al punto 3.2 del Mod. 4 dell’Allegato tecnico alla circolare.

    Ancor più cogente è stata la Regione Lombardia con l’allegato n.2 al regolamento n. 6 del 27 ottobre 2004 che detta i seguenti ed analoghi criteri costruttivi:

    “[…]I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura…omissis”

    Ovviamente feretri che superino queste “cubature” non sono idonei alla sepoltura in cella muraria, infatti, come recita la Legge (Art. 93 Comma 3 DPR 285/90) lo jus sepulchri, richiamato anche dalla lettera c) dell’Art. 50 DPR 285/90, si esercita sino al completamento della capienza del sepolcro, (capacità di ricezione del sepolcro che, in senso lato, si esaurisce, quindi, anche se un feretro materialmente non entra nell’imbocco di un loculo).

    Molti regolamenti comunali, onde evitare spiacevoli inconvenienti nel momento dell’inserimento della bara nel loculo, impongono alle ditte di Onoranze Funebri che forniscono la bara di accertarsi preventivamente, tramite l’ufficio Cimiteriale, delle reale metratura del loculo interessato.

    Qualora le casse, non dovessero entrare nel “forno” per un qualsiasi motivo è potere dell’autorità comunale vietare tassativamente di adoperarsi nell’abbattimento di una qualsiasi parte delle masse murarie o del paramento lapideo (pareti, solette, spigoli…) che impedisca l’ingresso della bara nel loculo interessato, per quanto piccola essa possa essere.

    Le ditte stesse di estreme onoranze devono, così, impegnarsi in prima persona per rendere le misure delle bare idonee all’ingresso nel loculo stesso.

    In caso contrario non si dà luogo alla tumulazione fino a quando la bara non venga adattata alle misure che ne consentano un agevole entrata nell’avello

    Altra prassi piuttosto pericolosa (ed inefficace) è la manomissione della cassa ottenuta strappando frammenti di legno dalla base per recuperare qualche centimetro, la Legge (Art. 30 comma 5 DPR 285/90) fissa per lo spessore della bare da tumulazione una misura minima molto precisa ed inderogabile: 2,5 cm, sono, dunque, da considerarsi fuori legge tutti quegli interventi estemporanei atti a ridurre la consistenza delle assi. Spesso, in realtà, si sbeccano solo le decorazioni lungo il bordo perimetrale ossia fregi in rilievo e cornici, quindi il danno è solo estetico.

    In determinate circostanze la cassa sembra non entrare attraverso l’imbocco del forno solamente a causa di un suo cattivo posizionamento, perché s’intraversa, impuntandosi contro uno spigolo oppure una parete laterale.

    Data la straordinarietà del problema se si individuasse una cella muraria (di solito le tombe ad arcosolio si prestano bene a questo questo scopo) atta ad accogliere la cassa fuori misura, ma non in regola con il requisito del diretto accesso al feretro (Art.76 comma 3 DPR 285/90), magari perchè più profonda o alta del solito in quanto originariamente predisposta per ricevere 2 feretri collocati lateralmente, si potrebbe attuare la procedura di deroga ai sensi dell’Art. 106 DPR 285/90 e del paragrafo 16 Circ. Min. n.24 del 24 giugno 1993 (vasca di zinco rinforzata, dispositivo assorbente per neutralizzare il percolato cadaverico, divieto di estumulazione per almeno 2 anni dalla prima sepoltura…)

    Da noi in Emilia Romagna l’istruttoria è ulteriormente semplificata, infatti si applica la deroga di cui al comma 16 dell’articolo 2 del reg. reg. 4/2006 e non occorre più nessuna autorizzazione formalizzata in un provvedimento amministrativo o sanitario.

    La norma è estremamente semplice, bastando l’utilizzo aggiuntivo , rispetto ai casi ordinari, di un dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas oltre ad avere un supporto per sostenere il feretro ove necessario (ad es. anche aste o mensole metalliche, piastre in c.a.v., ecc.). procedura di deroga per tombe non a norma: l’Art. 106 DPR 285/90 con il relativo il paragrafo 16 della Circ.Min. 241993 è completamente superato: non occorrono più zinco rinforzato con spessore di 0,74 mm e vaschetta interna di contenimento con materiale assorbente per evitare accidentali scoppi dei feretri da movimentare.

    A quanto pare basta confezionare il feretro con la semplice valvola o con la reggetta (o altro dispositivo chimico enzimatico di cui all’Art. 77 comma 3 DPR 285/90 ma mai sperimentato in Italia), tuttavia in regime di DPR 285/90 le casse da tumulazione debbono esser ordinariamente già dotate di questi meccanismi. Qual è, allora, questo dispositivo aggiuntivo? Il legislatore sembra non aver considerato come a volte la perdita di liquami sia originata dalla corrosione del nastro metallico, specialmente lungo le piegature del fondo e non dallo scoppio della bara dovuto alla sovrappressione dei miasmi cadaverici.

    Il comma in questione consente la messa a norma di un considerevole numero di posti, spesso utilizzati impropriamente, senza più seguire le procedure di deroga prima individuate in campo nazionale dall’art. 106 del DPR 285/90 e dal paragrafo 16 e allegato tecnico della circolare Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993.
    Si noti che non vi sono limiti temporali di utilizzo (come, invece, accade in Lombardia)

    Naturalmente nel contratto di concessione si stabilirà se la tomba possa accogliere uno o più feretri, di solito, poi, se il sepolcro è riattato per due o più sepolture si inserisce nell’atto una clausola che imponga di non poter effettuare l’estumulazione della cadavere non direttamente raggiungibile fino alla completa mineralizzazione della spoglia mortale che preclude l’accesso al secondo feretro. Ad avviso di altra dottrina parimenti autorevole, invece, l’estumulazione volta al trasferimento della cassa in altra sede sarebbe sempre possibile.

    La modifica, se effettuata all’interno della procedura di deroga, non produce alterazione del rapporto concessorio, con conseguente pronuncia di decadenza

    Se il de cuius ha titolo per esser tumulato in una particolare tomba il suo diritto di sepolcro, secondo un’interpretazione figurale cui pare attenersi anche tutta la più autorevole dottrina, è esteso anche alle trasformazioni di stato del suo cadavere (ceneri, ossa, esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo).

    Dopo il periodo legale di sepoltura o la cremazione resti ossei e ceneri potranno esser tumulati nel luogo eletto dal de cuius come propria dimora per il post mortem.

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