Proposta riduzione da 5 a 2 anni per periodo di volontà di ricorso al mercato per recupero o smaltimento di rifiuti urbani da parte di utenti non domestici

Il termine per la comunicazione della volontà di ricorso al mercato per recupero o smaltimento di rifiuti urbani da parte di utenti non domestici, recentemente introdotto dall’art. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, del Testo Unico ambientale, per effetto del D.Lgs. 116/2020 e s.m.i. è ritenuto perentorio.
La PDL “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, AS 2469, all’articolo 12, comma 1, prevede la riduzione da 5 a 2 anni del periodo di uscita dal servizio pubblico per certe tipologie di rifiuti urbani.
Si riporta per esteso il contenuto del comma 1 del citato Art. 12 ed estratto della relazione accompagnatoria illustrativa dei cambiamenti.


Art. 12. (Servizi di gestione dei rifiuti)
1. All’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 10 è sostituito dal seguente:
« 10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni ».
… omissis ….

“L’articolo 12 apporta modifiche agli articoli 202, 224 e 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di promuovere l’introduzione di una maggiore concorrenza nella filiera di gestione dei rifiuti, in modo da favorire il perseguimento degli obiettivi conseguenti alla diffusione dell’economia circolare.
Al riguardo, si evidenzia che il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 ha modificato la definizione dei rifiuti urbani, introducendo in tale categoria la nozione dei c.d. “rifiuti simili” merceologicamente a quelli domestici, e riaffermando la piena libertà delle attività economiche che producono rifiuti “simili” di affidarne la raccolta e l’avvio a recupero e/o a smaltimento al di fuori della gestione del servizio pubblico.
Tanto premesso, si osserva che la vigente formulazione del comma 10 dell’articolo 238 (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani) del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce la necessità di stipulare con il gestore pubblico o con l’operatore privato prescelto un accordo contrattuale con una durata minima quinquennale ope legis.
Tale previsione appare tuttavia discriminatoria per i gestori privati, in quanto, mentre è possibile rientrare nella gestione pubblica in ogni momento e, quindi, anche prima del decorso dei cinque anni, non è consentito il contrario; al fine di non ostacolare la concorrenza tra i diversi operatori (privati e pubblico) del servizio di raccolta e avvio a recupero dei rifiuti estendendo impropriamente la privativa delle gestioni pubbliche, si ritiene necessario ridurre la durata minima dell’accordo a soli due anni, superandosi l’attuale trattamento di favore in vantaggio della gestione da parte del titolare del servizio pubblico di gestione dei rifiuti. Pertanto, si modifica l’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riducendo a due anni la durata minima quinquennale prevista per gli accordi che le utenze non domestiche devono stipulare con il gestore pubblico o con l’operatore privato per la raccolta e l’avvio a recupero dei propri rifiuti (comma 1)”.

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