Per quello che ho da fare…parlo di concessioni cimiteriali!

Cara Redazione,

chiedo cortesemente il Vostro aiuto per la soluzione di un caso pratico, in quanto, in tema di concessioni cimiteriali perpetue e trasmissione diritti per eredità ho cercato di documentarmi, ma ho le idee molto confuse.
Nel 1951 il Comune ha concesso ad un soggetto (persona fisica) un’area a perpetuità nel cimitero comunale, ove è stata costruita una cappella (l’atto di concessione non è stato trovato, ma la concessione a perpetuità dell’area è annotata su un registro cimiteriale del Comune, così come risulta effettuato il pagamento dell’area).
Nella cappella ad oggi risultano sepolti, oltre al concessionario, diversi soggetti, non solo ascendenti/discendenti in linea retta, ma anche zii e cugini (il Regolamento comunale non disciplina i parenti che possono essere sepolti nelle cappelle ed i defunti ivi sepolti lo sono stati per volontà del concessionario e, alla sua morte, dei suoi familiari).
Mentre il concessionario è defunto (ed è sepolto nella cappella), a tutt’oggi sono ancora in vita la moglie e la figlia (non ci sono altri discendenti), che, alla loro morte, vorrebbero lasciare, con disposizione testamentaria, la cappella alla moglie ed alla figlia di uno dei cugini del concessionario, anche lui sepolto nella cappella in argomento.

Il regolamento comunale nulla dice al riguardo ed il contratto cimiteriale non si riesce a reperire.

Volendo disciplinare nel regolamento cimiteriale comunale la casistica di una cappella perpetua lasciata, all’estinzione della famiglia del concessionario, in eredità , con disposizione testamentaria, ad altri soggetti, vorrei, cortesemente, chiedere chiarimenti in merito a tutti i dubbi che mi sono sorti.


A stretto rigore, l’atto di concessione dovrebbe essere condizione esclusiva per provare l’avvenuto sorgere della concessione.

Per altro, poiché, a volte, gli archivi non sempre sono tenuti come dovrbbero essere, si potrebbe verificare se vi sia stata deliberazione del consiglio comunale, nulla osta prefettizio (allora prescritto), ed iscrizione nel repertorio dell’atto di concessione.

SE non è rivenibile la copia dell’atto di concessione conservata (?) nell’archivio comunale, probabilmente, dato il riferimento temporale, una sua copia dovrebbe essere reperibile nell’Arichivio di Stato, tra gli atti riversati dalla G.P.A., dovendo, allora, tali atti essere anche oggetto del visto di quell’organo.

Il mero pagamento della tariffa di concessione non costituisce, da solo, titolo di prova dell’esistenza della concessione…se non avanti il giudice ordinario.

Si ritiene del tutto improprio che il Regolamento comunale di polizia mortuaria disciplini la fattispecie dell’eritabilità di un sepolcro, se non altro per il fatto che l’art. 71, commi 2 e ss. R. D. 21 dicembre 1942, n. 1880, è abrogato, con effetto solo ….. dal 10 febbraio 1976. Tra l’altro, quando tale disposizione vigeva, l’art. 71, comma 3 R. D. 21 dicembre 1942, n. 1880 prevedeva come: “… La cessione o trasmissione lascia inalterati gli obblighi imposti dal comune all’originario titolare della concessione. …. “.

 

 

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Carlo Ballotta

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