Loculo occupato da altri

Va al cimitero in visita ai propri defunti al cimitero di Gombito, centro del Cremonese, e scopre che nel loculo tomba che aveva prenotato per se stesso riposa un’altra salma. L’episodio ha avuto per protagonista un cittadino di Gombito che, sconcertato, è andato subito in Comune per chiedere spiegazioni. Dagli accertamenti svolti dall’amministrazione è emerso che in effetti un errore è stato commesso, non adesso ma sette anni fa. Il loculo era stato rivenduto a un’altra persona.
Una soluzione è stata trovata rapidamente e l’interessato ha dichiarato che pensa di utilizzare il nuovo loculo il più tardi possibile …

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5 thoughts on “Loculo occupato da altri

  1. X Anna,

    E’la solita “trappola” in cui cadono i volenterosi, purtroppo, però, a digiuno delle nozioni basilari di polizia mortuaria.

    lo jus sepulchri è ordinariamente RISERVATO sibi familiaeque suae, cioè per il fondatore del del sepolcro e la di lui famiglia, nel momento genetico del diritto viene stabilita, tra le parti contraenti (Comune da un lato e privato cittadino dall’altro) la c.d. lex sepulchri, vale adire la rosa, il novero delle persone portatrici, in vita, del diritto di sepolcro, legittima aspettativa, quando si è ancora vivi, da esercitarsi in proiezione dell’oscuro post mortem. L’accesso dei feretri in un sacello gentilizio non è libera, bensì vincolata all’appartenenza al nucleo famigliare del concessionario.
    Prestare, pertanto, un loculo è pratica assai diffusa, ma – ahimè – ILLEGITTIMA ed a rigor di logica dovrebbe condurre alla pronuncia da parte dell’autorità comunale della decadenza sanzionatoria, per violazione unilaterale delle obbligazioni sinallagmatiche contratte alla stipula dell’atto concessorio.
    In alternativa (ma se Lei, a Suo tempo, acconsentì formalmente alla tumulazione dell’estraneo le speranze sono davvero risicate) si potrebbero tentare alcuni rimedi civilistici offerti dall’attuale Cod. Civile, come, appunto le azioni negatoria o di manutenzione, poichè, come ha ribadito in più occasioni il supremo giudice della nomofilachia (la Cassazione) lo jus sepulchri, quale diritto reale, personalissimo ed anche patrimoniale concreta il possesso sull’immobile destinato ad uso sepolcrale.

  2. Ho ospitato una persona non avente diritto per favorire la famiglia in un momento di necessità nella mia cappella cimiteriale adesso passati +.di 40.anni ho chiesto ai figli di provvedere alla riduzione in cassetta si rifiutano di pagare le spese posso obbligarli e come?

    1. Salve, il mio è un caso simile a quello sopra esposto. Mio padre è titolare di una concessione di area cimiteriale sulla quale è stata edificata una cappella privata. Gli aventi diritto sono lui e i membri della famiglia. Tuttavia un anno fa è stata presentata un’istanza per ottenere il nulla osta alla tumulazione di un estraneo alla famiglia, definito “amico di famiglia” nell’istanza stessa. Possiamo ottenere che il feretro venga rimosso per essere traslato in un’altra sepoltura, eventualmente a carico del Comune che, verificata la non rispondenza alla concessione, non avrebbe dovuto concedere il suddetto nulla-osta? Anticipo che il Comune, interpellato, ha declinato ogni responsabilità scaricando la questione sulle parti private e preciso che è stata depositata una denuncia penale (contro ignoti) perché la sottoscrizione dell’istanza è stata apposta da persona diversa dal concessionario? dobbiamo proporre un ricorso al TAR per chiedere l’annullamento del nulla osta e la rimozione del feretro o rivolgerci al giudice civile come ha consigliato qui ad Anna? grazie infinite

    2. Salve riposto il commento perché non lo vedo pubblicato. In una cappella privata viene tumulato il feretro di una persona non rientrante nella famiglia del concessionario dietro autorizzazione comunale su istanza sottoscritta con firma apocrifa, tanto che viene depositata denuncia penale.
      E’ possibile secondo Lei far annullare il nulla osta perché contrario alle clausole della concessione? Ovviamente con ricorso al TAR. Oppure è competente il giudice civile? Sono fatti risalenti a poco più di un anno fa. Grazie

      1. X Francesca,

        L’istituto, seppur applicato in modo distorto e quasi abusivo, cui opera riferimento il Suo Comune e quello delle benemerenze ex art. 93 comma 2 del regolamento nazionale di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Attenzione, però, detto istituto implica riserva di regolamento comunale, per poter esplicare i propri effetti compiutamente.
        La legge, infatti, punisce ai termini dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci o forzate rese ad un pubblica amministrazione.
        Stante la situazione il Suo Comune potrebbe anche agire in regime di autotutela ex Legge n. 241/1990 annullando o meglio zancorarevocando l’autorizzazione alla tumulazione.
        Nell’inerzia pilatesca della pubblica amministrazione rimangono sempre valide le soluzioni previste dal Cod. Civile (azione di manutenzione e negatoria) o il ricorso al T.A.R., per ottenere la dichiarazione d’illegittimità (mancanza dell’elemento contrale della volontà nel concedere la benemerenza) del provvedimento autorizzativo adottato dal Suo Comune.

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