La “Traslazione” nell’ordinamento italiano di polizia mortuaria

Con il termine “traslazione” s’intende l’operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un’altra.

Nel nostro ordinamento di polizia mortuaria vige il principio di stabilità delle sepolture, sino a quando non si siano compiuti i naturali processi di mineralizzazione; detto postulato implicito e quindi fondativo di tutto il sistema funerario italiano è, tra l’altro, deducibile da questi elementi di diritto e giurisprudenziali:

“Art. 116 comma 2 del art. 116 D.Lgs. 28/7/1989, n. 271 il quale così recita: “Il disseppellimento di un cadavere può essere ordinato, con le dovute cautele, dall’autorità giudiziaria se vi sono gravi indizi di reato.


“Corte d’appello di Palermo, 7 febbraio 1930 n. 442 Il permesso di immettere un cadavere in una sepoltura particolare, dato da chi è il proprietario, non è revocabile dopo che l’inumazione abbia avuto luogo. È ammissibile la prova testimoniale per accertare il consenso dato dal proprietario alla sepoltura per tale ammissione.

” Art. 86 comma 2 DPR 10 settembre 1990 n. 285: “Le tumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua si eseguono allo scadere del periodo di concessione e sono regolate dal sindaco”.

chiusura del feretroLo stesso DPR 10 settembre 1990 n. 285 con l’Art. 84 detta precise limitazioni soprattutto di ordine igienico-sanitario per evitare, al possibile, il contatto diretto dei necrofori o dei visitatori del cimitero con le percolazioni ammorbanti dei cadaveri sino a quando non si siano compiuti i processi di mineralizzazione. Il comune può integrare queste prescrizioni attraverso il proprio regolamento con ulteriori requisiti e condizioni, dette restrizioni possono anche esser funzionali anche ad un contenimento di richieste pretenziose in contrasto con una strategia di gestione del cimitero improntata all’economicità poiché le operazioni cimiteriali spesso risultano molto onerose per l’erario comunale, anche dopo l’avvento dell’Art. 1 comma 7 bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26.
La mobilità delle spoglie umane durante e dopo il periodo legale di sepoltura (con il termine volutamente generico di “spoglie” s’intendono necessariamente i cadaveri e le loro trasformazioni di stato ossia ossa, ceneri ed esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo) è tuttavia sancita dal combinato disposto tra gli Artt. 24, 36 ed 88 comma 5 e soprattutto 88 del DPR 10 settembre 1990 n. 285 senza dimenticare l’Art. 3 commi 2 e 5 del DPR 15 Luglio 2003 n. 254 relativo al procedimento autorizzatorio per il trasferimento di parti anatomiche riconoscibili e resti mortali.

Questo diritto di natura personale il cui esercizio resta comunque subordinato ad autorizzazione, così come il dar sepoltura, si configura sempre come un atto di disposizione in termini di pietas e sacrale rispetto verso defunti e la loro memoria poiché attiene alla sfera ei sentimenti più intimi.
La tumulazione di soggetti estranei al nucleo famigliare è legittima, in base al criterio delle benemerenze (Art. 93 comma 2 DPR 285/1990) ma deve esser autorizzata di volta in volta dal concessionario, egli così esercita lo jus sepulchri in senso attivo e passivo.
Secondo un altro filone della dottrina in caso di benemerenze, oltre al titolare della concessione avrebbe potere di esprimersi chiunque, tra i famigliari, veda compresso il proprio jus sepulchri (inteso, pur sempre come mera aspettativa, secondo la capienza del sacello ed in rapporto alla cronologia degli eventi luttuosi). Secondo autorevolissima giurisprudenza (Cass., I Sez., 16 febbraio 1988) i familiari del concessionario sono titolari di un diritto di riserva che non può essere compromesso da nessun atto di disposizione.

È facile notare come questa soluzione imponendosi di tutelare massimamente lo jus sepulchri derivato dallo jus sanguinis di tutti i congiunti del fondatore comporti una procedura piuttosto farraginosa, dove elevatissime sarebbero le possibilità di conflitto, il cui unico risultato perverso condurrebbe alla paralisi, con il conseguente non uso della tomba, per molto tempo.
È, allora, possibile effettuare la estumulazione di un feretro tumulato in un sepolcro, per poi trasferirlo ad altra sepoltura o per dar luogo ad una pratica funebre diversa dalla tumulazione (inumazione o cremazione)?
Sì, laddove fin dall’inizio della tumulazione questa non fosse rientrata nella fattispecie della cosiddetta “tomba chiusa (1) per espressa volontà del fondatore del sepolcro. Egli, infatti è il titolare originario della concessione e riserva il sepolcro sibi familiaeque suae, ossia per sé e per la sua famiglia ai sensi dell’Art. 93 comma 1 DPR 285/90.

In altri termini, se chi ha fondato il sepolcro ha inserito la clausola espressa secondo cui per nessun motivo la spoglia ivi sepolta deve essere trasferita, gli aventi titolo non possono, fino alla scadenza della concessione, contrastare tale volontà. L’Autorità Comunale (Art. 107 comma 3 Decreto Legislativo 267/2000) dovrebbe quindi opporre rifiuto motivato (Art. 3 Legge 241/1990) ad una richiesta in tal senso.

L’estumulazione se è finalizzata allo spostamento verso altra sepoltura e non comporta l’apertura della cassa (asportazione del coperchio ligneo e taglio del nastro metallico ex Art. 75 comma 2 DPR 285/90) può, più correttamente, esser definita traslazione, altrimenti si ricadrebbe nella fattispecie della cosiddetta “verifica”, ossia una ricognizione sullo stato di mineralizzazione del cadavere volta alla raccolta dei resti ossei in cassetta di zinco (Art. 86 comma 5 DPR 285/1990).

Il combinato disposto dal comma 1 dell’art. 88, dal comma 5 dell’art. 86 e dall’art. 89 (che rinvia all’art. 83) del DPR 285/90 è alla base della possibilità di estumulazione con relativa raccolta di resti mortali in caso di tomba di concessione di durata superiore a 20 anni. In altri termini è possibile la estumulazione da una tomba, concessa per la durata ad es. di 99 anni, effettuata per una salma tumulatavi dopo 10 anni dall’inizio della concessione e decorsi ad es. 30 anni dalla tumulazione (è anzi auspicabile per far posto a nuove sepolture ove necessario). Non si vedrebbe infatti la differenza fra questo caso (99 anni, salvo rinnovo) e il caso di perpetuità, esplicitamente consentito comma 2 dell’art. 86 del DPR 285/90.

In merito alla manomissione della cassa occorre una precisazione: nel ciclo delle sepolture a sistema di inumazione (campi comuni o quadre date in Estumulazione2concessione quali sepolture private ex Art. 90 comma 2 DPR 285/90) è vietato, per il possibile, immettere materiali non biodegradabili quali appunto la lamiera di zinco o piombo, mentre anche per la cremazione molte legislazioni locali cominciano a prescrivere l’uso tassativo della sola cassa di legno, magari foderata internamente con una traversa impermeabile, ma, al contempo facilmente combustibile oppure con un dispositivo plastico ad effetto impermeabilizzante per trattenere eventuali percolazioni, si veda a tal proposito l’Art. 18 comma 2 del regolamento regionale lombardo 9 novembre 2004 n. 6.
Quindi se la “traslazione” comporta un passaggio da un avello ricavato in un blocco murario, ad una fossa l’originaria bara non deve esser sostituita (come, invece, accade per l’interro dei resti mortali Paragrafo 2 Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10 e Risoluzione del Ministero della Salute .n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/3/2004), più semplicemente occorrerà neutralizzare la cassa a tenuta stagna praticando tagli e squarci sul nastro metallico del coperchio.

Interessante il caso contrario ossia la tumulazione di un cadavere precedentemente inumato (in sola cassa lignea). Se, all’atto dello scavo il cofano si dimostra ancora integro e con spessore di 25 mm basta il rifascio, quindi la deposizione del feretro in un cassone di zinco da saldarsi prima della sepoltura. Se, invece, come è più probabile, la cassa si è sfasciata sotto il peso del terreno, è necessario l’impiego di un nuovo feretro con le caratteristiche di cui all’Art. 30 DPR 285/1990.
L’intervento è piuttosto scabroso e complicato, di solito si procede così: i necrofori si calano nella buca ed avvolgono il cadavere in un “body bag” (detto altrimenti “sacco da recupero”) munito di maniglie, così da facilitarne il sollevamento e la composizione entro la nuova bara.

Naturalmente tutta la fase istruttoria precedente all’operazione cimiteriale vera e propria si perfeziona quando sia individuato un titolo (detto altrimenti diritto di sepoltura ai sensi dell’Art. 50 DPR 285/90) tale per cui il feretro possa esser accolto nel cimitero di arrivo.
Altra condizione costitutiva dell’autorizzazione alla traslazione è un’attestazione di garanzia in cui il personale sanitario o lo stesso gestore del camposanto, se è intervenuta una riforma regionale sui servizi cimiteriali, certifichino, prima del trasporto la perfetta tenuta della bara, da perseguire anche mediante il rifascio della casse ex paragrafo 3 Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10, al fine di escludere pericoli per la salute pubblica cagionati dal rischio di per fusione all’esterno del cofano dei miasmi cadaverici.

Se si tratta di constatare la tenuta del feretro (art. 88 DPR 285/1990), fattispecie che la normativa regionale non considera e, quindi, da qualificare come tuttora vigente, è necessario un verbale di tale constatazione (ponendo tra l’altro la questione su chi ne abbia la competenza).

A giudizio dei più eruditi glossatori l’articolo 83 del DPR 285/90 si applicherebbe al trasporto in altre sepolture o crematoi del medesimo cimitero, tumulazione1invece l’articolo 88 si riferirebbe alle estumulazioni di feretri per il trasporto anche in altri cimiteri. Da queste considerazioni consegue l’ammissibilità della delega, accompagnata da dettagliate prescrizioni, in caso di esumazioni ed estumulazioni straordinarie finalizzate al trasporto dei feretri all’interno del medesimo cimitero. Nel caso in cui la movimentazione della cassa fosse finalizzate al trasporto in altra sede si propende per l’inammissibilità della delega. (1) Cfr. BRUSCHI – PANETTA, Nuovo ordinamento di polizia mortuaria, Bologna, 1991, 180 ss.
Seguendo i criteri stabiliti dal regolamento e/o negli atti originari di concessione, si procede d’ufficio su istanza di uno degli interessati, si tenga, però, presente come una volta avvenuto la sistemazione nel cimitero, seppure senza titolo, non sia più possibile disporre il trasferimento in altro cimitero con atto d’ufficio, al massimo si potrà procedere ex Artt. 49 e 50 DPR 285/90 con il collocamento del feretro nel campo comune ad inumazione nel cimitero in cui il cadavere si trova. (Sereno Scolaro).Eventuali provvedimenti con cui si ordini il trasferimento della salma in altro sepolcro e, in difetto, il trasferimento della salma in campo comune, sono altrettanto a titolo oneroso, così che in difetto di assunzione spontanea dell’onere, può farsi ricorso alle procedure di cui al D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, quale modificato dal D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 326.
Se si tratta di traslazione di cadavere dopo un primo periodo di sepoltura (si veda circolare n.10/1998 del Ministero della Sanità ed Art. 3 DPR 254/2003 per la distinzione fra resti mortali (2) e cadavere) l’incaricato del trasporto, ai sensi dell’articolo 23 del DPR 285/90, deve essere munito di relativa autorizzazione al trasporto, secondo il dettato dell’ art. 24. Per trasporti interni allo stesso cimitero basta l’annotazione negli appositi registri di cui all’Art. 52 DPR 285/1990.

L’autorizzazione alla sepoltura originale (n.d.r. ora autorizzazione alla inumazione o alla tumulazione, ai sensi dell’art. 74 del DPR 396/2000) resta nel cimitero di prima sepoltura, non essendo richiesto per legge che segua il cadavere.
La licenza di seppellimento (ora definita autorizzazione alla sepoltura) è infatti il documento in base al quale, dopo aver accertato a mezzo del medico necroscopo l’incontrovertibile realtà della morte, l’Ufficiale di stato civile autorizza la sepoltura della spoglia del de cuius.
Pertanto una volta espletata tale funzione, non è più necessario che questa venga ripetuta, né tanto meno richiesta. È invece importante trasmettere al seguito del feretro eventuali disposizioni concernenti: divieto di cremazione (3) fino a nulla osta dell’autorità giudiziaria, morte per malattia infettivo diffusiva.

Il servizio di custodia del cimitero a quo, cioè di provenienza può senz’altro fornire, per conoscenza, una fotocopia dell’autorizzazione alla sepoltura da conservare agli atti del cimitero di nuova destinazione, ma questa modalità operativa non essendo obbligatoria è del tutto facoltativa e non deve tradursi in un ingiustificato aggravamento delle procedure vietato, per altro, dalla Legge sul procedimento amministrativo dall’Art.1 comma 2 7 agosto 1990 n. 241.

Per quanto concerne i resti mortali deve sempre esser rilasciata l’autorizzazione al trasporto (art. 24 e segg. DPR 285/90) assieme all’eventuale autorizzazione alla cremazione senza, però, la procedura aggravata di cui ai commi 4 e 5 dell’Art. 79 DPR 285/90. Se il trasferimento avviene entro i confini dello stesso cimitero sarà sufficiente la sola annotazione sull’apposito registro di cui all’Art. 52 DPR 285/90 dove verrà anche indicata l’eventuale trasformazione di stato del cadavere in ceneri per effetto di cremazione oppure ossa se vi è stata riduzione in cassetta ossario dei resti ossei.

La gestione autorizzatoria per il trasporto e le operazioni cimiteriali riguardanti i resti mortali viene attribuita dal comma 5 dell’articolo 3 del DPR 254/03 ad un ufficio del Comune in cui avviene la esumazione o la estumulazione.
Ne consegue che si rende necessaria l’individuazione da parte della Giunta comunale dell’ufficio competente attraverso il regolamento di organizzazione degli uffici. Questo comporta che la Giunta comunale potrà decidere di attribuire detta competenza anche al responsabile del cimitero. In attesa della emanazione del regolamento si procede con Ordinanza del Sindaco ad individuare le figure competenti, generalmente coincidenti con il Responsabile del cimitero, cui ai sensi dell’art. 17, è attribuita la funzione di sorveglianza e rispetto delle disposizioni del DPR 254/2003;

La traslazione non influisce sull’assetto temporale di una concessione La perpetuità della concessione di un’area o dell’uso di un sepolcro è indipendente dal “tragitto” fatto dal feretro (cioè dal fatto che la stessa vi pervenga dopo tumulazione in altra sepoltura concessa per 6 mesi, 30 anni o altro), se, ovviamente lo spostamento del feretro non comporta un mutamento (o esaurimento?) dei fini nel rapporto concessorio.
È soprattutto il caso della tomba “monoposto”, definita anche come “sepoltura dedicata”, in cui il diritto d’uso è subordinato all’accoglimento delle spoglie di solo un determinato individuo. L’estumulazione provocherebbe l’estinzione della concessione stessa con relativa pronuncia di decadenza da parte dell’autorità comunale.

Rilevano sono solo 2 elementi sostanziali, previsti dall’art. 93 del DPR 285/1990:

a) Il diritto all’utilizzo del sepolcro (connesso al grado di parentela col fondatore del sepolcro e cioè del primo concessionario);

b) L’effettiva capienza nel sepolcro (essa è da intendersi in senso sostanziale, pertanto se vi è spazio per cassetta resti ossei o urna cineraria queste possono essere tumulate, ma se non vi è per un feretro, questo deve trovare altra collocazione a meno che attraverso la riduzione in resti non si possa liberare spazio nella tomba oppure si trasformi subito in cenere il cadavere da tumulare, per il quale, però, non c’è posto).

Spesso la richiesta di traslazione è volta ad una riunione simbolica ed anche fisica di più defunti appartenuti allo stesso nucleo famigliare o affettivo. Possiamo ora porci questo quesito: chi ha diritto ad esser sepolto in un sepolcro privato: È il regolamento di polizia mortuaria comunale che stabilisce come intendere il concetto di famiglia (in senso stretto o allargato). In assenza, valgono le norme del Codice Civile, o meglio il combinato disposto tra l’Art. 93 DPR 285/1990 e gli Artt. 74, 75, 76, 77 del Codice Civile).

L’amministrazione comunale ha tutto l’interesse a facilitare l’uso di tombe esistenti, per massimizzare la capienza cimiteriale. Pertanto si può sempre estendere il diritto di sepolcro (altrimenti ristretto alla famiglia)attraverso l’istituto della benemerenza (da definirsi con maglie più o meno larghe e sempre nel rispetto del criterio che non vi sia lucro e speculazione, ai sensi dell’art. 93 comma 2 del DPR 285/90). Se il fondatore del sepolcro non ha deciso diversamente, il sepolcro è di tipo familiare (Cassazione civile, 24 marzo 1928 n. 613 Quando il fondatore del sepolcro non abbia, per chiari segni, manifestato una volontà contraria, deve presumersi abbia inteso di escludere dall’uso della tomba le persone di coloro che non facciano parte del nucleo familiare).

Hanno, così, diritto di entrarvi i familiari del fondatore ed estintasi la la sua famiglia, gli eredi, purché entro la capienza massima del sepolcro. Su questo punto s’infiamma il dibattito degli studiosi: alcuni ritengono che gli eredi siano esclusi dallo jus sepulchri altri forse favorevoli ad un utilizzo più intenso e responsabile del patrimonio cimiteriale vorrebbero dilatare lo jus sepulchri anche agli onerati (si tratta di quanti attraverso successione mortis causa sono subentrati nella titolarità della tomba, intesa come proprietà, ma non del diritto ad esser ivi tumulati o inumati).

Per effetto delle recenti tendenze (cremazione, riduzione in resti ossei di salma tumulata, con mantenimento o meno di cassetta resti ossei dentro la stessa tomba), la capienza originaria delle tombe si dilata, consentendo una autonomia delle stesse e dell’intero cimitero notevolmente maggiorata. Generalmente per l’accesso in una tomba di un feretro contenente salma di persona che aveva diritto alla sepoltura, è sufficiente la verifica di tale situazione attraverso ricerche anagrafiche.
E’, ora, opportuna una breve carrellata sull’orientamento della giurisprudenza in merito alle traslazioni:

Cassazione civile, 13 giugno 1938 n. 896: “In mancanza di disposizioni del de cuius, il diritto di scelta del sepolcro spetta di preferenza al coniuge superstite, che può anche chiedere la traslazione della salma del coniuge predefunto da una tomba di famiglia dove era stata sepolta in un’altra da lui acquistata”.

Consiglio di Stato, Sez. V, 16 giugno 1948 n. 358: “La concessione di un diritto di sepoltura su un terreno sul quale era già stato concesso altro diritto di sepolcro, non viene in essere se il primo concessionario non consente alla trasformazione del diritto di sepolcro e alla traslazione della salma inumata”.

Cassazione civile, 16 dicembre 1974 n. 4288: “Nel giudicare dell’opposizione dei parenti del defunto alla traslazione della salma di questo, ad iniziativa degli attuali aventi diritto alla scelta del sepolcro – a seguito della verificatasi necessità di immutare l’originario luogo di sepoltura – il giudice, una volta accertato che il luogo di sepoltura era stato originariamente determinato dal titolare del relativo diritto, deve valutare con oculata prudenza le giustificazioni addotte per pretendere di operare un trasferimento che comporta esumazione e ritumulazione del cadavere, posto che è avvertita dalla sensibilità degli uomini l’esigenza che le salme dei defunti non vengano, senza adeguate e gravi ragioni, trasferite da un luogo ad un altro”.

Cassazione civile, 11 dicembre 1987 n. 9168: “Il diritto del coniuge rimasto in vita a traslare la salma del coniuge defunto dal luogo di sepoltura ad altro sepolcro, che è limitato solo da diversa volontà del defunto, non è in contrasto con la pietas verso i defunti, perché la coscienza collettiva cui tale sentimento fa riferimento, non recepisce negativamente, né disapprova la traslazione dei resti mortali per un seppellimento ritenuto ragionevolmente più idoneo e conveniente da detto coniuge superstite e dagli altri aventi diritto”.

Consiglio di Stato, pronunciamento del 29/11/2005: “Secondo l’art. 88 del D.P.R. n. 285/1990 (nel caso di specie, riprodotto nel locale regolamento di polizia mortuaria) il limite alla potestà sindacale di autorizzare l’estumulazione e il trasporto dei feretri va rinvenuto nell’assenso dell’autorità sanitaria sulle cautele da osservare onde evitare pregiudizi alla salute pubblica per il trasporto del feretro, ferme perciò restando le valutazioni del Sindaco circa l’opportunità del trasferimento, dato il carattere latamente discrezionale dell’autorizzazione. Pertanto, nell’esercizio della discrezionalità attribuitagli dall’art. 88 del D.P.R. n. 285/1990, il Sindaco ben può negare l’autorizzazione all’estumulazione e trasporto della salma sulla sola scorta della volontà del defunto, ove questa sia chiara e inequivocabile”.

________________________________________
(1) Si tratta di una precisa determinazione nel fine della concessione, risultante dall’atto di concessione, che non consente di utilizzare la tumulazione individuale (loculo) se non per la salma indicata nell’atto stesso. Questo, tra l’altro, determina anche l’ulteriore conseguenza che tale salma non può essere oggetto di estumulazione, dal momento che l’estumulazione può essere disposta solo alla scadenza della concessione se, ovviamente quest’ultima non è perpetuaQuesti due elementi costitutivi del rapporto di concessione – fine e durata – inibiscono che il loculo possa essere utilizzato in modo difforme rispetto all’atto di concessione
(2) Quando sia completamente decorso il periodo di sepoltura (20 anni per le tumulazioni e 10 anni per le inumazioni se il turno di rotazione è di durata decennale, si potrà più propriamente parlare di traslazione non più di cadavere, ma di resto mortale.
(3) Nel caso di cremazione occorre uno specifico ulteriore nullaosta dell’Autorità Giudiziaria competente. In caso contrario non si autorizza la cremazione. Laddove si autorizzi il trasporto in altro Comune deve essere fatta menzione della circostanza nel decreto di trasporto di cui all’art. 24 del DPR 285/90.

Articoli Correlati e reperibili con la funzione “CERCA”:

  • Jus Sepulchri: titolo necessario per rilascio autorizzazione al trasporto funebre
  • Il senso della famiglia nel DPR 285/1990
  • Vendita di tombe tra privati
  • Eredi o discendenti?
  • Traslare i resti ossei?
  • La rotazione dei posti feretro
  • L’iter delle estumulazioni

Written by:

Carlo Ballotta

784 Posts

View All Posts
Follow Me :

58 thoughts on “La “Traslazione” nell’ordinamento italiano di polizia mortuaria

  1. X Alex,

    tutte le autorizzazioni e le materiali operazioni di traslazione feretro da un loculo ad un altro, ex Art. 88 DPR 10 settembre 1990 n. 285, recante l’approvazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria sono sempre a titolo oneroso per il richiedente, poiché si tratta, comunque, di sepolcri PRIVATI all’interno del cimitero, altrimenti il Comune che deliberasse tale intervento con spese a proprio carico (salvo rarissimi casi) incorrerebbe nella responsabilità patrimoniale per danno erariale ex Art. 93 D.Lgs n. 267/2000.

    IL trasferimento delle bare in altra sede, cioè in un nuovo sepolcro privato, presuppone necessariamente la preliminare stipula di un nuovo contratto di concessione, secondo i vigenti canoni concessori, altrimenti a difettare, senza il regolare atto di concessione, sarebbe lo stesso Jus Sepulchri, inteso quale titolo di accoglimento delle spoglie mortali.

    Le modalità relative all’atto di rinuncia non sono mai state previste da alcun regolamento nazionale di polizia mortuaria. Solitamente spetta ai regolamenti comunali di polizia mortuaria definire nello specifico le modalità di retrocessione, revoca e decadenza della concessione.

    E’ poi facoltà del Comune accettare la rinuncia a concessioni di manufatti, di durata a tempo determinato o perpetua, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, resti mortali ceneri o ossa.

    In tal caso, di solito, spetta al concessionario o agli aventi titolo rinuncianti, il rimborso di una determinata somma (sempre secondo il principio nominalistico dettato dall’Art. 1277 Cod. Civile), per gli anni non goduti di permanenza nel sepolcro dei feretri, se e solo se quest’ipotesi sia contemplata espressamente dal Regolamento Municipale di Polizia Mortuaria, altrimenti al concessionario rinunciante non è riconosciuto alcunché.

    1. dunque il mio comune mi ha fatto fare due concessioni nuove per spostare i loculi di mia madre e mia sorella ha occupato i vecchi e a me non ha ancora risarcito niente e tutto normale ? grazie mille

    2. la ringrazio della risposta nel mio caso le vecchie concessioni sono a nome di mio padre e le nuove a nome mio a chi spetta il rimborso degli anni della concessione non goduti ? il comune a riutilizzato i loculi senza ancora rimbosarci e normale ?grazie

  2. se trasferisci 2 bare zincate da un loculo a un altro nello stesso cimitero il comune ha il diritto di farti ripagare l intera concessine ? nonostante avessi ancora 20 anni e trenta di concessione ancora da utilizzare nei vecchi loculi?

  3. X Marco,

    avvocato io? Sììììì….magari! No, in realtà sono solo un povero beccamorto, per di più fallito, con una strana ed insana passione per il diritto funerario ed in tasca il tesserino da giornalista, ecco il perché della mia bizzarra definizione canonica di giornalista-necroforo e del mio stesso pseudonimo qui su funerali.org.

    La politica della casa editrice che pubblica questo sito, pensato un pubblico di massa, è orientata alla massima trasparenza, qui su funerali.org, per tanto, il dialogo con i lettori è pubblico e soprattutto GRATUITO e non potrebbe esser diversamente, dato il valore fortemente didascalico dell’iniziativa, dopo tutto siamo un forum dedicato alla polizia mortuaria ed ai suoi problemi.

    Per eventuali consulenze private (che io non sarei nemmeno in grado di erogare, siccome rimango pur sempre un volgare mestierante e profano della materia) e più approfondite Le consiglio di rivolgersi ai miei superiori gerarchici, cioè direttamente alla proprietà del sito,la quale è sempre contattabile a questo recapito e-mail: redazione@euroact.net, lì potrà contare sul supporto di gente ben più competente e titolata.

    Al di là di questi aspetti meramente organizzativi e di organigramma redazionale mi preme puntualizzare quanto segue:

    È noto che il diritto a disporre del proprio corpo dopo la morte, nel solco tracciato dall’Art. 5 Cod. Civile, è personale, e le spoglie umane non sono considerate di proprietà pubblica, ma nemmeno costituiscono una res nullius o peggio ancora una res derelicta, in quanto ogni cadavere è pur sempre portatore di un insopprimibile Jus Sepulchri.

    La personalità del diritto è esercitata nel rispetto delle norme di salute pubblica, di morale e di ordine pubblico che diversamente inficiano l’efficacia della manifestazione di volontà del de cuius.

    Lo ius eligendi sepulchrum, ossia il potere di determinare modalità e luogo di sepoltura della salma spetta, in mancanza di designazione del defunto, al coniuge e agli stretti congiunti, ossia esclusivamente a soggetti legati al defunto da vincoli formali di parentela o di coniugio.

    Ora non è chiaro se, a questo punto, la moglie “ufficiale” di Suo padre voglia istituire un mandato post mortem exequendum per tutelare la tomba del coniuge premorto (= Suo padre) da eventuali atti di disposizione, inibendo l’eventuale traslazione del feretro. la soluzione mi pare francamente piuttosto rischiosa e fors’anche irregolare perchè, come visto in precedenza, gli atti di disposizione su salme, cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri sono di natura personalissima (non è ammessa la rappresentazione) e si estinguono con il loro titolare essendo ad esso indissolubilmente legati.

    In altre parole sin quando la Signora in questione sarà viva potrà proibire in forza del proprio titolo privilegiato a decidere, lo spostamento del feretro del marito, ma questo divieto intrasmissibile potrebbe estendersi anche al tempo successivo alla propria morte? Avrei forti perplessità a tal proposito.

    Di solito per evitare “dispetti” futuri sui propri morti la prassi, nel corso degli anni, ha elaborato una figura definita nella vulgata necroforese “formula concessoria della tomba chiusa”

    Il divieto di estumulazione assoluto di cui parlano molti studiosi della materia funeraria, magari esplicitamente riportato nell’atto di concessione si riferisce, invece, alla cosiddetta tipologia della “tomba chiusa”.

    Si tratta di una clausola contrattuale in voga soprattutto in passato ed intrinsecamente connessa con la perpetuità del sepolcro.

    La “tomba chiusa” si ha quando il concessionario originario e fondatore della tomba gentilizia inserisce nell’atto di concessione la precisa riserva che proibisce l’estumulazione per i feretri tumulati in quel particolare avello.

    L’interdizione addirittura di solo toccare, o, peggio ancora, manomettere, il feretro custodito nella “tomba chiusa” produce subito i suoi effetti, “da qui all’eternità” non appena sia terminata la tamponatura del loculo ed inibisce gli atti di disposizione sulla spoglia mortale di uno o più soggetti che i loro aventi titolo secondo jure sanguinis (diritto di consanguineità) potrebbero manifestare nel tempo successivo alla morte del fondatore del sepolcro stesso.

    Post scriptum: Io non vado in vacanza e rimango in servizio, a disposizione, come sempre, per ulteriori chiarimenti.

  4. Gentile Carlo,
    La ringrazio infinitamente per il tempo dedicato alla mia questione ed approfitto della sua disponibilità e della sua cordiale attenzione per chiederle ulteriori chiarimenti, se possibile:
    1) Se il coniuge superstite dovesse lasciare un atto scritto in cui dispone che la salma di suo marito defunto (mio padre) non debba essere trasportata altrove a questo punto nemmeno noi figli superstiti possiamo decidere, anche una volta deceduta la moglie? Una sua eventuale dichiarazione di volontà avrà sempre maggior valore?

    2) La proprietà della nicchia apparteneva originariamente a mia zia (sorella di mio padre): a quanto pare le mie sorellastre hanno estorto una firma a mia zia, anziana, dicendole che avrebbe dovuto firmare delle carte per dei lavori cimiteriali. Io posso agire in tribunale e chiedere l’annullamento dell’atto?

    P.s. è una questione molto complessa, mi chiedevo se fosse possibile contattarla in privato gentile Avvocato.

    Ancora infinitamente grazie!!!
    Cordiali saluti,
    marco

  5. X Marco,

    purtroppo per Lei il titolo privilegiato a disporre della spoglia mortale del de cuius, nel suo silenzio, spetta al coniuge superstite, ancorché in stato di separazione, questo per giurisprudenza costante ed anche per norma positiva.

    La convivenza di Suo padre more uxorio negli ultimi 25 anni giuridicamente non rileva, perché se non è intervenuta sentenza di scioglimento del matrimonio, con apposita annotazione nei registri di stato civile, il precedente vincolo coniugale continua a produrre anche nel post mortem tutti i suoi effetti, intesi poi come atti di disposizione in termini di pietas e diritti personalissimi.

    La decisione della moglie “ufficiale” può senz’altro esser impugnata instaurando un giudizio in sede civile, (con tutta l’aleatorietà e le spese che una causa sempre comporta) quando questa scelta dovesse ledere il desiderio intimo del de cuius di una diversa sepoltura (arduo da provare, dopo tanti anni dalla morte). Ribadisco: la questione va risolta davanti alla magistratura, perché non è compito dell’autorità amministrativa comunale preposta ai servizi di polizia mortuaria dirimere le questioni inerenti allo jus sepulchri, salvo non sconfinare illegittimamente nell’attività appunto giurisdizionale. Le possibili soluzioni non sono molte: o cercate una composizione bonaria in limine litis (molto difficile dati i rapporti immagino poco idilliaci intrattenuti da Lei e le Sue 2 sorelle con la prima famiglia di Suo padre) oppure obtorto collo vi conformate alla volontà dell'”odiata” moglie, sino a quando, almeno, essa sia in vita, dopo occorrerà solo il volere unanime di tutti i figli per procedere alla traslazione o alla riduzione dei resti mortali in cassetta ossario, oppure ancora alla cremazione di quest’ultimi. Ovviamente il comune rimane estraneo alla vertenza endo-famigliare e magari si limita a mantenere fermo lo status quo, sin quando non sia stata pronunciata sentenza di ultima istanza, tuttavia se sussiste il titolo formale di disposizione da parte del coniuge rimasto, l’ufficio di polizia mortuaria non può esimersi dall’autorizzare l’operazione cimiteriale.

  6. Salve a tutti! Vi scrivo per sottoporvi una questione abbastanza complessa:
    Sono orfano di padre da 21 anni e mio padre si trova all’interno di una nicchia di proprietà della moglie.
    La mia situazione familiare è la seguente: mio padre era sposato ed aveva 4 figli. Negli ultimi 25 anni di vita però mio padre ha stabilmente convissuto con mia madre dalla quale ha avuto 3 figli (me e le mie due sorelle).
    Il mio quesito è duplice:
    1) Purtroppo la moglie legittima di mio padre ed i figli son persone tutt’altro che rispettabili ed hanno dichiarato di voler un domani riunire mio padre e sua moglie all’interno della stessa nicchia (nonostante mio padre vivesse ormai con mia madre ed odiasse la moglie…ma questa è una questione etica che poco interessa) La mia domanda è questa: un domani noi figli legittimi possiamo impugnare questa “sepoltura” per violazione dei nostri diritti morali ed ottenere il trasferimento di mio padre verso altra nicchia?

    2) Io figlio legittimo posso spostare il feretro di mio padre in un’altra nicchia acquistata da me? Chi son gli organi competenti da dover interpellare? E nel caso, è necessario sentire gli altri prossimi congiunti?

    Vi ringrazio di cuore e spero di non essere stato troppo poco chiaro.

  7. X Francesca,
    Se il regolamento comunale o, meglio ancora l’ordinanza sindacale così dispongono il Comune ha agito legittimamente. Non è obbligatorio, ma nemmeno vietato che i parenti del defunto assistano alla traslazione, se ciò non confligge con imprescindibili ragioni di pubblica sicurezza per visitatori del cimitero e lavoratori in servizio presso il camposanto stesso. Questa materia così specifica e particolare. è demandata al diritto funerario adottato in ogni singolo comune.

    La traslazione altro non è se non un’estumulazione straordinaria (= estumulazione prima della scadenza della concessione cimiteriale), essa è normata, a livello nazionale (valevole anche in Regione Sicilia, quindi!) dall’Art. 88 del Regolamento Statale di Polizia Mortuaria, approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285.
    Orbene tutte le operazioni cimiteriali debbono, prima della loro materiale esecuzione, esser autorizzate direttamente dal dirigente di settore ex Art. 107 comma 3 lett. f) D.LGS n. 267/2000 o da dipendente comunale da lui delegato ai sensi del D.lgs 165/2001e Capo II Legge n.241/1990 (dopo l’entrata in vigore della “vecchia” Legge 142/1990, sull’ordinamento enti locali, oggi trasfusa nell’attuale D.LGS n. 267/2000 la competenza non è più del sindaco, ma esclusivamente degli apicali, cioè della dirigenza o del funzionario, nei comuni laddove manchino figure dirigenziali). La regolamentazione di dettaglio per le estumulazioni ex Art. 86 comma 1 DPR n.285/1990 è affidata, appunto, ad ordinanza comunale (del sindaco o del dirigente) ed essa, essendo uno strumento molto elastico, varia da comune a comune secondo le esigenze di ogni comunità territoriale (o le scelte, in ogni caso, delle singole amministrazioni locali). Anche se i famigliari del de cuius non hanno presenziato all’apertura del tumulo ed al trasferimento del feretro l’Art. 88 prevede una procedura di garanzia piuttosto complessa (per evitare errori o scambi accidentali di bara) in cui sono coinvolti sia il responsabile del servizio di custodia che identifica prima la tomba oggetto di estumulazione, poi conseguentemente il feretro ed annoterà, infine, l’operazione appena avvenuta sugli appositi registri cimiteriali di cui all’Art. 52 DPR n. 285/1990 e soprattutto il personale sanitario dell’ASL, al quale spetta il compito di constare, con apposita attestazione sanitaria ex Art. 49 DPR n. 445/2000, la perfetta tenuta stagna del cofano, prima che si proceda alla nuova tumulazione. Abbiamo, dunque, una sorta di doppio controllo operativo.

  8. La traslazione di un feretro, dal loculo provvisorio a quello definitivo e all’interno dello stesso cimitero, (due anni dalla tumulazione), può avvenire senza la presenza dei familiari, che non sono stati informati? Varia l’ordinanza in base al Comune o alla Regione? (Gela (CL) Sicilia).
    Grazie.

  9. X Marisa,
    Sì, in linea di massima, è possibile!
    Si segue, infatti, il dettato dell’art. 88 del DPR 10 settembre 1990 n. 285, recante l’approvazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, in questo caso però con le eventuali limitazioni previste dal regolamento locale di polizia mortuaria del Suo Comune.

    Il Regolamento comunale di polizia mortuaria (non si entra nel merito delle specifiche disposizioni), opera, su di un piano di pari ordinazione (art. 117 comma 6, III periodo Cost.) rispetto al DPR 285/1990, ovviamente per le parti non regolate da questo.
    O, meglio, i due livelli regolamentari sono attivi in ambiti differenti e non sovrapponibili.

    In relazione alla norma di cui all’Art. 88 del DPR n. 285/1990, per ogni estumulazione di feretro destinato ad essere trasportato in altra sede occorre sia l?’autorizzazione del Sindaco (ora del dirigente comunale competente ex Art 107 comma 3 lett. f) D.LGS n. 267/2000 o suo delegato ex D.LGS 165/2001) che viene rilasciata a questa condizione: il sanitario, infatti, deve constatare la perfetta tenuta del feretro e dichiarare, con certificazione sanitaria non surrogabile da soggetti terzi ai sensi dell’Art. 49 DPR n. 445/2000 che la sua traslazione in diverso luogo può esser effettuata senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Ove necessario è il sanitario che ordina idonea sistemazione del feretro, magari lesionato, attraverso il suo avvolgimento in un nuovo cassone esterno di zinco.

    In diversi Comuni viene legittimata l?’assenza del sanitario attraverso due distinte ipotesi:

    a) ordinanza del sindaco (o assessore competente) che regola le esumazioni ed estumulazioni – con il parere preventivo del sanitario che sia d’? accordo nel non presenziare all’operazione cimiteriale, ma egli deve, parimenti, stabilire i criteri generali a cui devono attenersi gli operatori (comunali o del gestore del cimitero);

    b) provvedimento amministrativo regionale o meglio ancora Legge Regionale, magari implementata da apposito regolamento, che varia la norma statale, abrogandola parzialmente, nel senso di non richiedere più la funzione di vigilanza da parte del personale sanitario per l?’applicazione integrale dell’?art. 88 citato.

    In tali situazioni resta il sindaco, come autorità sanitaria locale la quale sovrintende ex Art. 51 DPR n. 285/1990 alla polizia cimiteriale, che decide chi sia competente per le verifiche ex art. 88 DPR n.285/1990.

  10. E’ possibile effettuare la traslazione di un feretro a distanza di due anni dalla tumulazione per trasferirlo in un altro loculo all’interno dello stesso cimitero? E’ necessaria la presenza di personale sanitario?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.