Concessioni di beni pubblici: D.L.vo per la rilevazione. Ancora irrisolto il fatto se siano compresi anche aree e manufatti cimiteriali

Si segnala che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023 il decreto legislativo 26 luglio 2023, n. 106 che costituisce presso il Ministero dell’economia e delle finanze il sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici (SICONBEP) per promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi alle concessioni di beni pubblici.
La rilevazione, in base all’art. 3 comma 1 del D.L.vo, comprende tutti i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile di cui agli articoli da 822 a 830 del codice civile, che formano oggetto di atti, contratti e convenzioni comportanti l’attribuzione a soggetti privati o pubblici dell’utilizzo in via esclusiva di tali beni.
I soggetti interessati dalla norma sono le Amministrazioni pubbliche (ivi compresi i comuni) o i gestori del beni sopra specificati.
E con tali definizioni sembra proprio che ricadano nella rilevazione anche le concessioni cimiteriali, siano esse effettuate da soggetti pubblici, siano esse effettuate da soggetti privati in regime di concessione di costruzione e gestione o di sola gestione dei cimiteri.

Ma la parola fine se siano o meno ricomprese le concessioni cimiteriali in questa rilevazione è rimandata ad un ulteriore provvedimento, come specifica l’articolo 4 del D.L.vo:
Art. 4 – Trasmissione dei dati
1. Le specifiche tecniche, le modalità e la tempistica per l’invio dei dati al SICONBEP da parte dei soggetti di cui all’articolo 2 sono definite dal Ministero dell’economia e delle finanze attraverso linee guida, adottate sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e pubblicate sul proprio sito internet istituzionale.
2. Le linee guida individuano, in particolare, le categorie dei beni oggetto di rilevazione, distribuite per classi omogenee, sulla base delle caratteristiche fisiche, giuridiche ed economiche di ciascun bene, avendo riguardo alle esigenze di analisi economica del fenomeno, nonché i criteri standard da utilizzare per la comunicazione dei dati, con riferimento alle nomenclature e ai sistemi di misurazione fisici ed economici.
L’alimentazione del sistema informativo avviene con l’acquisizione delle informazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche che siano o meno organizzate in banche dati, garantendo il coordinamento e tramite l’interoperabilità con gli altri sistemi informativi esistenti in materia di concessione di beni pubblici.

L’obbligo di comunicazione si intende assolto nel caso in cui i dati siano stati inseriti nei sistemi informativi a condizione che tali sistemi:
a) siano conformi alle linee guida;
b) siano interoperabili con il sistema informativo.

Le informazioni minime da comunicare sono le seguenti:
a) la natura del bene oggetto di concessione;
b) l’ente proprietario e, se diverso, l’ente gestore;
c) le generalità del concessionario;
d) la modalità di assegnazione della concessione;
e) l’identificativo dell’atto, del contratto ovvero della convenzione che regola la concessione;
f) la durata della concessione;
g) i rinnovi in favore del medesimo concessionario, di una società dallo stesso controllata o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;
h) l’entità del canone concessorio nonché ogni altro dato utile a verificare la proficuità dell’utilizzo economico del bene in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell’interesse pubblico.

Il decreto è entrato in vigore il 25 agosto 2023.

Se dovesse essere applicato al sistema cimiteriale italiano, questo decreto, determina un problema di non poco conto per la raccolta di tutte le informazioni su concessioni, soprattutto di vecchia data, ma permetterebbe di fare chiarezza sulla gestione economica dei cimiteri, alle prese, soprattutto al Nord e al Centro, dove più si è sviluppata la cremazione, con una crisi economica importante e con un surplus di manufatti che rientrano al termine di concessioni per feretri, quando ormai queste non servono nella misura che in passata servivano.
È una questione che dovrebbe essere affrontata unitamente ad una revisione straordinaria dei piani regolatori cimiteriali che una volta registrati i cambiamenti nelle necessità di sepoltura dovranno essere adeguati profondamente.
In pratica sta succedendo in diversi cimiteri, in particolare del Nord, che si rendono disponibili aree prima destinare ad inumazione le quali ora non servono più dentro il perimetro cimiteriale e anche rientri di quote consistenti di manufatti vuotati dai feretri a fine concessione.
Un parallelo con ciò che avvenne qualche decennio fa nelle città, quando i centri storici vennero svuotati della gran parte degli abitanti per destinarli ad attività di servizio o ancora alla riqualificazione di grosse porzioni urbane (ex aree industriali dismesse) con cambi di destinazione d’uso.

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