Cimitero e pannelli fotovoltaici in zona di rispetto

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Nel Comune di Pignataro Maggiore (Caserta) è nata una contestazione sulla collocazione di pannelli solari fotovoltaici in un campo adiacente ad un cimitero, in zona di rispetto cimiteriale. La questione è di particolare interesse pe ri possibili sbocchi (anche giudiziari) circa l’utilizzo possibile o meno di pannelli in tali zone. Di seguito riportaimo la notizia tratta da una letetra aperta di un comitato contrario alla installazione:

Cimitero e pannelli fotovoltaici

Il giorno 9 settembre è previsto l’esame, in sede di conferenza dei servizi, della richiesta della Gaia Energy di allestire un parco fotovoltaico sui terreni che costeggiano il Cimitero di Pignataro Maggiore.

L’impianto dovrebbe sorgere su un fondo agricolo, di proprietà della Curia, sottoposto a vincolo di rispetto cimiteriale. Ci teniamo a precisare che il Movimento non è affatto contrario all’installazione di pannelli fotovoltaici, ma sorprende e mortifica la nostra coscienza di cristiani la richiesta avanzata dalla società Gaia Energy di installare un campo fotovoltaico proprio a ridosso del Cimitero, all’interno della fascia di rispetto.

Come sorprende il fatto che anche la Curia, direttamente o indirettamente, possa aver avallato tale richiesta. Non sorprende affatto, invece, che il terreno adiacente al Cimitero sia già stato spianato e sia già pronto per accogliere l’impianto: ultimamente una politica senza anima ci ha abituati a queste cose.

I Cimiteri sono strutture che necessitano di una particolare tutela per fini morali, ecologici ed igienico-sanitari; intorno ad essi è prevista una fascia di rispetto, fissata per legge in 200 metri, nella quale né i privati né l’amministrazione pubblica possono costruire.

Tale fascia di rispetto oltre a garantire il decoro del luogo, è necessaria per poter permettere eventuali ampliamenti dell’area cimiteriale. Il mancato rispetto di tale distanza potrebbe compromettere la possibilità di eventuali futuri ampliamenti del Cimitero.

La legge che regolamenta la materia è chiara, l’articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie dispone che:
“I Cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E’ vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge; le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell’ultima salma; il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 200.000 e deve, inoltre, demolire l’edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza; il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza non inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni: risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti; l’impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strada pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi. Per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre”.

Pertanto il vincolo cimiteriale ha una triplice finalità:
a) la salvaguardia di esigenze igienico sanitarie;
b) la necessità di mantenere un’area di possibile espansione del perimetro cimiteriale;
c) il rispetto della tranquillità e del decoro dei luoghi di sepoltura.

La norma sopra citata pertanto ha introdotto un vincolo assoluto di inedificabilità ex lege, giustificato dalla tutela delle predette finalità. Inoltre la giurisprudenza ha ripetutamente confermato i principi suesposti: vedasi, tra le tante, la sentenze del T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, ordinanza 20 maggio 2009 n. 397; del T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 27 novembre 2008, n. 3046; del TA.R. Abruzzo L’Aquila, sez. I, 14 ottobre 2008 n. 1141; oltre alla recentissima pronuncia del Consiglio di Stato, sez. IV, 27 ottobre 2009 n. 6547 (“il vincolo posto dall’articolo 338 del Rd n. 1265/1934 in materia di zona di rispetto cimiteriale è un vincolo di in edificabilità ex lege, tale da prevalere addirittura anche su eventuali disposizioni contrarie del Prg, con conseguente insanabilità delle opere ivi realizzate ai sensi dell’articolo 33 della legge 47/1985”).

Addirittura è escluso l’ammissibilità in tali zone anche di costruzioni totalmente interrate (sentenza del T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 2 luglio 2008 n. 1712).

Atteso quanto sopra e considerata la delicatezza della materia questo Movimento, nel chiedere il rigoroso rispetto delle normative vigenti, si appella alla coscienza dei nostri Amministratori e alla Curia Diocesana di Teano – Calvi affinché non prevalga un interesse privato, una iniziativa industriale sul rispetto della “pietas” nei confronti dei nostri defunti.

MOVIMENTO SPERANZA PER PIGNATARO

Fonte: www.comunedipignataro.it

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