Rapporto di coniugio e limiti dello Jus Sepulchri

Sul sito dell’Università di Catania, cliccando qui, è disponibile una sentenza particolarmente interessante, commentata da Anna Ansaldo. Di seguito se ne riporta la massima.

In caso di sepoltura del coniuge di un avente titolo nel sepolcro di famiglia il rifiuto non può essere opposto dagli altri discendenti aventi diritto (i fratelli e le sorelle). Non pare ipotizzabile una soluzione a priori: certo è che se il vincolo matrimoniale si basa sul consenso reciproco e sull’affectio, potrebbe escludersi lo ius sepulchri in capo al coniuge dell’avente titolo quando detti elementi siano venuti meno. Ad importare è comunque l’esistenza di una “corrispondenza di amorosi sensi”, che unica puo` giustificare il permanere di un vincolo tra le spoglie pur dopo la morte.

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Carlo Ballotta

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4 thoughts on “Rapporto di coniugio e limiti dello Jus Sepulchri

  1. X Fabrizio,

    sì, la risposta è positiva; vediamo perché:

    Il diritto secondario di sepolcro (iter ad sepulchrum) è un diritto personalissimo di godimento imprescrittibile che si configura come jus in re aliena, ossia diritto da esercitarsi su cosa altrui, esso sorge jure sanguinis, per il solo fatto di trovarsi in rapporto di consanguineità con il de cuius e segue la destinazione del defunto, anche il caso di sua traslazione ad altra sepoltura, a maggior ragione se privata.

    Il diritto secondario di sepolcro rappresenta, forse, la maggior eccezione all’intima caratteristica PRIVATA del sepolcro gentilizio, assieme ad una compressione del diritto di proprietà del titolare della concessione cimiteriale. L’ accesso alla tomba (jus escludendi alios) può esser sì interdetto al pubblico indifferenziato (= i comuni visitatori del cimitero), ma non a chi intrattenesse con il morto relazioni di stretta parentela (jure sanguinis o jure coniugii) Il fratello del de cuius ha quindi diritto ad ottenere le chiavi del sacello, a prescindere dai rapporti poco idilliaci che eventualmente intercorrano tra lui stesso e la vedova in questione.

  2. Per quanto riguarda ciò che è scritto sopra: ” Il diritto secondario di sepolcro importa il diritto di accedere alla tomba per compiervi gli atti di culto e di pietà verso le salme dei propri congiunti o dei propri danti causa, ivi legittimamente seppellite nonché il diritto di impedire atti che turbino l’avvenuta tumulazione delle predette salme.”

    Il fratello del defunto mantiene il diritto di accesso alla tomba anche se la salma viene trasferita in una cappella privata, di proprietà della vedova del defunto? Il fratello ha diritto alle chiavi della cappella?

  3. Consiglio di Stato, Sez. V^, sent. n. 4081 del 25 giugno 2010:
    “Risulta illegittima per i vizi di eccesso di potere e di difetto di motivazione la determinazione di decadenza della concessione di un’area cimiteriale per la circostanza di fatto relativa alla inesistenza di rapporti di parentela diretta tra il titolare della concessione cimiteriale e un certo numero di persone tumulate nella cappella gentilizia, nel caso in cui l’Amministrazione comunale, sempre tempestivamente informata della collocazione delle sepolture, non dimostri l’assenza di autorizzazioni.
    Tale grave carenza probatoria, tanto più rilevante nell’ambito di un procedimento di autotutela, sfociato nel contestato provvedimento decadenziale, costituisce indice significativo della esistenza se non di una formale autorizzazione, quanto meno di una reiterata e consolidata tolleranza delle condotte del concessionario, riguardanti l’utilizzazione del sepolcro gentilizio. In definitiva, quindi, la determinazione di decadenza, impugnata in primo grado, risulta illegittima per i denunciati vizi di eccesso di potere e di difetto di motivazione.”
    Per altro, la lettura dell’integrale testo della sentenza risulta evidenziare una sorta di contraddizione logica, considerando il collegio, dapprima aspetti, di ordine sostanziale e, di seguito, aspetti di ordine procedimentale, ricavando la decisione finale da questi ultimi.”

  4. Quest’argomento s’interseca inscindibilmente, in negativo, con il comportamento illecito di “Turbativa di Sepolcro”, il quale, nel caso italiano, spesso si configura come una sepoltura illegittima, ossia contraria allo jus sepulchri (o presunto tale) di cui il de cuius godeva.

    Riporto, per completezza le massime di alcune sentenze:

    Cassazione civile, Sez. I, 7 febbraio 1961 n. 246:

    ” Il diritto primario di sepolcro rispetto ad una tomba gentilizia importa il diritto alla tumulazione in quella tomba e determina una comunione indivisibile fra tutti i titolari del predetto diritto primario, sicché resta escluso il potere di disposizione della tomba stessa da parte di uno o di alcuni solo tra i predetti titolari o aventi causa da essi. Il diritto secondario di sepolcro importa il diritto di accedere alla tomba per compiervi gli atti di culto e di pietà verso le salme dei propri congiunti o dei propri danti causa, ivi legittimamente seppellite nonché il diritto di impedire atti che turbino l’avvenuta tumulazione delle predette salme. Il diritto secondario di sepolcro si risolve in un ius in re aliena che grava sulla tomba e ne segue gli eventuali trasferimenti. Per la validità dell’atto di disposizione di una tomba, non è necessario il consenso anche dei titolari del diritto secondario di sepolcro rispetto a quella tomba. I predetti titolari però hanno il diritto di far dichiarare la nullità di quelle clausole, dell’atto di disposizione, che importino turbativa della sistemazione già data legittimamente alle salme dei propri parenti o danti causa o che ledano, comunque, il contenuto del proprio diritto secondario di sepolcro”.

    Pretura di Genova, 30 dicembre 1995:

    “Non sussiste turbativa del possesso quando un congiunto del concessionario originario tumula nel sepolcro “familiare” la propria madre (moglie di un figlio del fondatore del sepolcro), pur senza il consenso degli altri contitolari e senza dare a questi ultimi preventivo avviso del seppellimento, avendo anzi mendacemente comunicato all’autorità comunale cimiteriale che i compossessori avevano acconsentito all’inumazione”.

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