Se il medico curante litiga con il necroscopo

Cara Redazione,


Sabato scorso ho chiamato il medico curante di una persona deceduta per farmi redigere il certificato di morte.

P5280081Lui si e’ opposto dicendomi che dalle ore 20 del venerdì alle ore 8 del lunedì non sarebbe stato reperibile, così di conseguenza mi sarei dovuto rivolgere alla guardia medica.
Ho controbattuto dicendogli che la guardia medica può solo constatare il decesso ma non può firmarmi la scheda ISTAT. Magari e’ il necroscopo che in assenza del medico di famiglia redige l’atto.

Contatto, quindi, il medico necroscopo di turno e gli spiego la situazione. Anche lui mi nega la sua firma in quanto e’ inammissibile che, secondo lui, il medico curante non abbia lasciato sostituti in caso di assenza.

In particolare ci siamo soffermati sull’art. 1 comma 4 del DPR 285/90, in particolare sulle le parole “decesso senza assistenza medica”. Lui intende per assistenza tutto l’iter storico io invece, magari da profano, il decorso della situazione psico-fisica che poi ha portato al decesso.

Secondo me ha ragione il medico necroscopo, ma il curante non è dello stesso avviso.
Alla fine entrambi mi hanno fatto “il favore” e ho dovuto ringraziarli quasi genuflettendomi al loro cospetto, altrimenti mi avrebbero bloccato il funerale.

Non senza ricordare ad entrambi che io in qualità di Impresa Funebre non dovrei vedere ne l’istat ne il certificato di morte, in quanto dati sensibili per la Legge sulla Privacy.

—————————————–

Premessa: Il provvedimento 30 dicembre 1999 – 13 gennaio 2000 ha individuato la polizia mortuaria fra le attività che perseguono rilevanti finalità d’interesse pubblico, per le quali è autorizzato il trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti istituzionali.

L’obbligo della compilazione della scheda di morte spetta al medico curante (art. 1, comma 1 DPR 10 settembre 1990, n. 285) o, per i frangenti di decesso senza assistenza medica, al medico necroscopo (comma 4 stesso art. 1).
Va ricordato come l’art. 103, comma 1, lettera a) TULLSS approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265 individui tale competenza nel medico in quanto esercente la professione. Sul punto si deve anche rammentare la circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, essa, infatti, dispone che per assistenza medica debba intendersi la conoscenza da parte del medico curante del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al decesso.

Pertanto dovrà essere redatto dal medico necroscopo solamente il modello ISTAT relativo a persone per le quali sia impossibile, per varie ragioni, stabilire quale sia il medico all’uopo preposto, rendendosi, così, implicitamente necessaria la richiesta di riscontro diagnostico (Artt. 1 comma 5, 37 e seguenti DPR 10 settembre 1990 n. 285).

Nell’evenienza di accertamento diagnostico od autopsia, il medico che esegua tali esami invasivi è tenuto a dare comunicazione al sindaco (in qualità autorità sanitaria locale o al dirigente di settore se detta trasmissione di informazioni rientra negli atti gestionali di cui all’Art. 107 comma 3 Decreto Legislativo 267/2000) per l’eventuale rettifica della denuncia della causa di morte (art. 39 DPR 10 settembre 1990, n. 285), tale previsione altro non significa se non che la denuncia della causa di morte (scheda ISTAT) deve essere già stata stilata (Solo la Lombardia con l’Art. 40 comma 3 Reg. Reg. n.6/2004 così come modificato dal Reg. Reg. n.1/2007 ha semplificato questa procedura eliminando il primo passaggio, cosicché è direttamente il medico settore ad effettuare la denuncia sulla causa di morte).

L’adempimento può esser assolto dal medico curante o dal medico necroscopo, quando quest’ultima figura risulti legittimata, tuttavia va utilizzato solo ed unicamente il modello prescritto (art. 1, comma 6 DPR 10 settembre 1990, n. 1238), in dottrina, però, non mancano posizione contrarie (Dr. Daniele Cafini, La compilazione del certificato sulle cause di morte, testo reperibile sul sito www.euroact.net nella sezione dedicata alla “formazione a distanza”.

Il medico individuato a termini del comma 1 o del comma 4 dell’art. 1 DPR 10 settembre 1990, n. 285 non può sottrarsi dallo stendere la denuncia della causa di morte, salvo non incorrere in violazioni rilevanti sia sotto il profilo penale che sotto il profilo professionale.

Il medico curante, qualora si allontani dalla sede, poiché vincolato a disporre di scheda sanitaria per ciascun assistito, dovrebbe consentire al proprio sostituto di identificare la causa di morte del paziente sulla base delle notizie clinico-anamnestiche, e, dovendo il medico curante garantire una pur generica reperibilità – a parere di chi scrive – egli non può esimersi dal compilare la scheda ISTAT relativa al decesso di un proprio assistito, qualora ne siano note le cause, neppure durante le giornate festive o le ferie (Dr. Daniele Cafini).

Perché sia tempestivamente attuabile questo circuito informativo, il sostituto del medico di base, il medico di guardia medica o il necroscopo dovrebbero avere la possibilità di contattare il medico curante, così da poter acquisire le notizie necessarie alla compilazione della denuncia delle cause di morte, specificando possibilmente le modalità con cui si sono apprese delle informazioni anamnestiche relative al defunto.

Nell’ulteriore ipotesi secondo cui il medico curante non sia a conoscenza di particolari ed importanti patologie che possano spiegare le cause del decesso del proprio assistito, il medico necroscopo si trova nella condizione di avanzare richiesta di indagine autoptica.

Occorre infine precisare come la scheda stessa rappresenta uno dei documenti necessari affinché, a meno di un intervento della magistratura, si possa procedere alle esequie funebri. La scheda – o certificato – ISTAT si assomma ad una serie di altri atti certificativi e non, quali:

  1. avviso di morte (titolo VII del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238), che, redatto in forma libera da uno dei congiunti o da persona convivente o da loro delegato (anche impresa di pompe funebri) o, in alternativa, da persona informata, va inoltrato entro 24 ore dal decesso all’Ufficiale di Stato Civile locale;
  2. certificato di necroscopia (art. 4, DPR 285/ 90)
  3. certificato per l’imbalsamazione (art. 46, DPR 285/90
  4. certificato per la cremazione (art. 79, DPR 285/90).

Ad oggi solo la Lombardia con norma positiva ha esteso la denuncia di morte anche al medico di continuità assistenziale (Art. 3 comma 2 Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22 e relativa Circolare Esplicativa 9 Febbraio 2004 7/SAN).

Il modello ISTAT deve essere compilato dal medico che ha assistito la persona defunta o, in caso di decesso senza assistenza medica, dal medico necroscopo e consegnato all’ufficiale di stato civile entro le 24 ore dal decesso (ai sensi dell’art.103, lett.a] del RD 27 luglio 1934, n.1265, Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie). Tale omissione è punita con una sanzione amministrativa compresa fra le 20.000 e le 200.000 lire (cfr. art.103 RD 1265/1934).

La scheda ISTAT/D.4 o D.5 (= di morte) altro non e’ se non la denuncia della causa di morte di cui all’art. 103 R.D. 27/7/1934, n. 1234.
Aut-0057Tale satuizione normativa impone espressamente (ben prima della L. 675/1996 o, oggi, D. Lgs. 196/2003) che il relativo contenuto sia destinato a rimanere segreto, anche ai sensi degli Artt. e 11 D. Lgs. 6/9/1989, n. 322.

Oltretutto, la scheda ISTAT stessa era, ed e’, trattata dai comuni al solo fine del suo invio al Sistan e, da anni, in copia anche all’ASL, essa è inoltrata aall’Ufficiale di Stato Civile, anche se rimane estranea ai procedimenti propri dello Stato Civile.

Quest’ultima fase (invio all’ASL) ha la funzione di consentire alla tessa la tenuta del registro delle cause di morte, previsto oggi dall’Art. 1 DPR 285/1990, mentre nel 1985 vigeva l’art. 1 dPR 803/1975 che prevedeva la medesima competenza (anzi, nel 1975, non esistendo anchera le ASL, si parlava di “ufficio igiene del comune”, le cui funzioni sono state attribuite all’USL, poi ASL, dalla L. 833/1978): in poche parole, il registro delle cause di morte e’, ed era, tenuto dall’ASL.

Il certificato necroscopico e’ condicio sine qua non (anche a prescindere dal Nulla Osta ex Art.116 D.Lgs. 28/7/1989, n. 271) ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’inumazione o alla tumulazione, procedimento di polizia mortuaria che e’ distinto, anche se temporalmente ravvicinato, alla dichiarazione di morte, conservandone comunque autonomia. A parte la considerazione che tale certificato non dovrebbe, a rigore riportare indicazioni sulla causa di morte (anche se ‘prassi’ variamente diffuse),

La scheda ISTAT andrebbe compilata entro 24 ore dall’accertamento della morte (l’accertamento ha luogo nei modi e termini dell’art. 4 DPR 285/1990), anche se è largamente diffusa la prassi della sua redazione abbastanza presto, dato che non vi è un termine iniziale, se non il decesso. Anch’essa è, tecnicamente, indipendente dalla dichiarazione di morte, benché si debba registrare la consuetudine poterla consultare già al momento della dichiarazione di morte, magari perché anche il medico necroscopo ne prenda visione.

Pur nel rigoroso rispetto della tempistica ufficiale una certa isteresi dei vari adempimenti (con accorpamento o, comunque, compressione temporale delle varie fasi precedi mentali) non è del tutto deprecabile.

Come rilevato prima Scheda ISTAT (Art. 103 Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265) e Certificato Necroscopico (Art. 74 comma 2 DPR n.396/2000 ed Artt. 1 comma 4 e Art. 4 DPR n.285/1990) sono soggetti anche ai sensi della Legge Statistica (artt. 10 e 11 D. Lgs. 6/9/1989, n. 322) al segreto, senza poi contare come tali certificazioni contengano dati sensibili per la privacy (D. Lgs. 196/2003). Esse possono, però, esser materialmente consegnate anche da personale dell’Impresa funebre, purché siano racchiuse in altrettante buste sigillate.

Il DPR 285/1990 lascia un margine di 15 ore per procedere all’accertamento della morte, infatti il medico necroscopo deve svolgere la visita tra le 15 e le 30 ore dopo il decesso. Per un effetto a cascata di ritardo nella comunicazione, del resto spiegabilissimo, in quanto sono ben pochi i cittadini che conoscono una simile incombenza è le evidenti discrasie fra il limite massimo per l’avviso e quello massimo per l’accertamento, si può determinare uno slittamento fuori delle 30 ore.

Le eventuali infrazioni potrebbero essere le seguenti: – omissione di avviso di morte da parte dei familiari o del responsabile dell’impresa funebre che ne avesse ricevuto mandato scritto; – ritardo nell’accertamento di morte.

Solo se si ha una colpa grave scatterebbe la omissione di pubblico servizio per quest’ultimo caso, potendo, generalmente far valere i motivi di un eventuale ritardo. Cosa diversa è se dovessero verificarsi ripetuti casi del genere per effetto di una organizzazione carente. In questo caso è il Giudice che dovrà valutare se i responsabili dei servizi non hanno provveduto a regolamentare in modo definito la materia in sede locale o se la responsabilità sia del medico necroscopo. Comunque, tralasciando risvolti penali, vi è, comunque, violazione dell’art. 4 del DPR 285/1990 ed essa è sanzionabile ai sensi dell’Art. 107 DPR 285/1990, il quale rinvia all’Art. 358 Regio Decreto n.1265/1934 così come novellato nel proprio importo dall’ L’art.16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n.196. I DPR 396/2000, ossia il regolamento per la semplificazione e la revisione dell’Ordinamento di Stato Civile, essendo a differenza del suo predecessore Regio Decreto 9 luglio 1939, n.1238, è una fonte di rango secondario e, pertanto, non è dotato di un proprio autonomo impianto di diritto punitivo.

Ad oggi nessuna norma positiva (eccetto l’Art.3 comma 3 Legge Regionale Lombarda 18 novembre 2003 n. 22) fa sorgere in capo all’Ufficiale di Stato Civile la responsabilità di richiedere e sollecitare l’attivazione del medico necroscopo.

Questa precisazione, però, non vieta che l’Ufficiale di Stato Civile possa anche essere “cortese” dando comunicazione dei decessi di cui abbia avuto, giuridicamente, conoscenza a seguito dell’avvenuta dichiarazione di morte (art. 72 DPR 396/2000), il cui ricevimento altro non e’/corrisponde/coincide se non con la formazione dell’atto di morte.

Ma la “gentilezza” e’ atteggiamento spontaneo ben diversa dalla sussistenza di un qualche onere fissato procedurale fissato dalla Legge.

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Carlo Ballotta

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30 thoughts on “Se il medico curante litiga con il necroscopo

  1. S continua a citare erroneamente la legge regiona 18 novembre 2003 n. 22: ricordo che è stata ABROGATA.
    La legge vigente in Lombardia è la Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33 (artt. da 67 a 77) che peraltro ha subito numerose modificazioni ed integrazioni.

    1. X Bruno,
      teoricamente sì, se previsto da apposita Legge Regionale, rimane tuttavia fissa la distinzione di ruoli, funzioni e competenze tra le due figure di medico curante e medico necroscopo, anche quando esse dovessero coincidere nella medesima persona fisica.

  2. Il medico di medicina generale non ha alcun obbligo di certificazione e assistenza dalle ore 10 del sabato fino alla domenica compresa. Stesso obbligo non lo hanno i suoi sostituti.
    Per cui, visto che la scheda ISTAT può essere compilata anche il lunedì (salvo la fretta di pompe funebri e parenti a organizzare il funerale), o si attende il lunedì successivo o si scomoda il necroscopo.
    Punto. Evitate di dare informazioni errate sulla reperibilità dei medici di assistenza primaria.

  3. X Carlo
    Salve Carlo vi devo esporre un quesito.
    Un hospice privato senza convenzione pubblica, che effetua il tracciato al paziente ricoverato presso appunto l ‘Hospice in questione, puo rilasciare il tracciato effetuato ai familiari che lo porteranno all’attenzione del medico necroscopo
    e dell’ ufficio comunale preposto al rilascio del permesso di seppelimento???
    GRAZIE

    1. X Franco,

      tutti sono in ferie…io, invece, sono ancora qua, in servizio (domenicale, per giunta!)

      1) l’oggetto da allegare ex post all’atto di morte ex art. 74 D.P.R. n. 396/2000 (che, quindi dovrebbe risultare già formato) è il certificato di avvenuta visita necroscopica, cioè il medico all’uopo nominato dall’ASL deve aver materialmente eseguito l’esame sulla salma. Lasciamo, quindi, perdere le visite fatte per sentito dire o per interposta persona non autorizzata (il medico necroscopo potrebbe, infatti, avvalersi anche dell’ausilio di personale tecnico-sanitario, purchè preventivamente individuato ed addestrato alla mansione) Si configurerebbero almeno i reati di falsità in atto pubblico e omissione/rifiuto in atti d’ufficio. Ragion per cui il medico incaricato delle funzioni di necroscopo DEVE necessariamente uscire e recarsi sul posto ove giace la salma, per visionarla.

      2) Il medico necroscopo dipende, per tale sua funzione di medicina pubblica direttamente dall’ASL (giova ricordare che, come ha recentemente osservato la Suprema Corte di Cassazione Penale sez. V 7/11/2006 n. 36778, Il certificato necroscopico, rilasciato dal medico necroscopo, il quale agisce come “delegato” dell’Ufficiale dello Stato Civile, costituisca atto pubblico, mentre altrettanto non può dirsi del certificato accordato dal medico curante, che, a sua volta, attende semplicemente ad un servizio di pubblica necessità ex Art. 359 Cod. Penale).

      3) Il Cosiddetto “tanatogramma” altro non è se non il rilevamento strumentale, tramite ECG “piatto” protratto ininterrottamente per almeno 20 minuti primi ex art. 8 D.P.R. n. 285/1990, della definitiva cessazione delle funzioni vitali, esso è eseguito dal medico, firmato dallo stesso e costituisce il presupposto per il rilascio del certificato necroscopico vero e proprio.

      Saluti by Carlo!

      1. x CARLO
        spero che almeno ad oggi siate in ferieeee…………
        CMQ capisco che ecg fatto in hospice e presentato al medico necroscopo in sede di vistia alla salma puo essere accettato dal necroscopo x riduzione periodo di osservazione.!!!!! ?????????????????
        GIUSTO??????

          1. x carlo
            OK capito !!!
            e teoricamente anche giusto.
            però ti posso assicurare che in diversi ospedali pubblici lo fanno in reparto e poi viene trasmesso al medico necroscopo delegato dal direttore sanitario a tale funzione.
            saluti

  4. x carlo
    e se in clinica privata il paziente muore e non ci sono medici in reparto, il decesso a che ora lo facciamo partire?????
    chiamiamo la gurdia medica di turno per accertare il decesso e dare un inizio alla storia?????
    e se la guardia medica si rifiuta di venire ad accertare morte????

    1. La denuncia della causa di morte (alias, scheda ISTAT, nel caso) va redatta da chi ne abbia giuridicamente l’obbligo ex art. 103 comma 1, sub) a T.U.LL.SS. e art. 1 d.P.R. 10/9/1990, n. 285 (cioè, dal medico del reparto dove ha avuto luogo il decesso).

      Il medico che effettua l’autopsia e’ competente solo nell’evenienza in cui vi sia stato decesso sensa assistenza medica (art. 1 comma 4 d.P.R. n.285/1990), ipotesi da escludersi, salvo non presupporre che l’ospedale non abbia prestato assistenza medica … in ospedale, per definizione, l’assistenza medica non può mancare (può esservi, invece, nel caso di morte sulla pubblica via o simili).

      Il medico legale è, comunque, tenuto a quanto prescritto dall’art. 39 d.P.R. n.285/1990, procedura, per altro, scollegata dalla denuncia della causa di morte (e, soprattutto, dai procedimenti amministrativi propri dell’Ufficiale di Stato Civile).

      Oltretutto, la formazione dell’atto di morte non ha relazioni (se non per prassi) ne’ con l’accertamento di morte (leggasi visita necroscopica, ex art. 4 d.P.R. n 285/1990) che serve unicamente da presupposto ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’inumazione o, distintamente, alla tumulazione, ne’ con la denuncia della causa di morte (= scheda ISTAT) la quale ha unicamente le funzioni di cui all’art. 1 comma 9 d.P.R. n.285/1990.

      La formazione dell’atto di morte, entro le 24 ore dall’exitus, ha luogo unicamente sulla base dell’avviso di cui all’art. 72 comma 3 D.P.R. n. 396/2000 (che non riporta, o non dovrebbe recare altra informazione, se non l’evento luttuoso e la persona da questo interessata).

      Il termine per la denuncia della causa di morte, a rigore, decorre dall’accertamento della morte (art. 1 comma 6 d.P.R. n. 285/1990), cioè a partire dalla avvenuta visita di accertamento sull’effettività della morte (art. 4 d.P.R. n.285/1990); anche se, spesso e meramente sotto il profilo delle consuetudini, spesso e’ stilata prescindendo da questo accertamento., per ragioni di isteresi amministrativa (= compressione del “timing” burocratico)

      Essa non ha relazioni di sorta ne’ con la formazione dell’atto di morte, ne’ con il rilascio delle autorizzazioni all’inumazione / tumulazione, per le quali ultime rileva unicamente il certificato di avvenuta visita necroscopica (art. 74, comma 2 D.P.R. n. 396/2000).

      1. x carlo
        mi scusi…. ma io ho capito solo che “forse” in clinica il medico ci deve essere per forza sempre e non bisogna chiamare la guardia medica per certificare l?orario di avvenuto decesso.!!!!
        voglio solo precisare che si tratta di un hospice quindi non una struttura pubblica.
        aspetto una vostra delucidazione grazieeeeee carlo

        1. X Franco,

          chiedo anticipatamente scusa per il ritardo con cui rispondo, ma sono di rientro da qualche giorno di riposo “forzato” (mi si è rotto il computer!).

          La dichiarazione di morte è inoltrata non oltre le ventiquattro ore dal decesso all’ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.

          La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, si veda anche il punto 2.2 della Circ. Min. esplicativa del regolamento nazionale di polizia mortuaria 24 giugno 1993 n. 24.

          In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento che operi in regime di ricovero, il direttore o chi ne è stato delegato dall’amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1 dell’art. 72 D.P.R. n. 396/2000, all’ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell’articolo 73 del D.P.R. n. 396/2000.

          La cosiddetta “constatazione di decesso”, ovvero una certificazione medica con cui si attesti la cessazione delle funzioni vitali da presentarsi all’ufficiale di stato civile per corroborare la “denuncia/avviso” di morte appartiene unicamente alla PRASSI, non essendo contemplata da nessuna norma formale nello jus positum.

          Spetta, infatti, al solo medico necroscopo l’accertamento sull’effettività della morte.

          1. x Carlo
            La ringrazio della spiegazione molto dettagliata della normativa vigente.
            resta però il dubbio …….
            la guardia medica deve intervenire per constatare le fine delle funzioni vitali???
            in più come fà il necroscopo a stabilire se sono passate o meno le 15 ore per redigere certificazione di costatazione ??
            saluti

            1. X Franco,

              indico, qui, di seguito, la sequenza logico-funzionale degli adempimenti da osservarsi in caso di decesso, la procedura standard, valevole quindi su tutto il territorio nazionale, non introduce modifiche sostanziali rispetto al DPR n.285/1990 o al D.P.R.396/2000, anche dove sia intervenuta apposita legge regionale di riforma.

              1) dichiarazione di morte o,in caso di decesso in ospedale o altra struttura residenziale, avviso di morte (art.72, commi 2 e 3, del DPR 396/20000): si tratta del primo pasaggio, a cura dei congiunti, conviventi, loro delegati o direttori della struttura,volto a comunicare all’ufficiale di stato civile l’avvenuto decesso;

              2) denuncia delle cause di morte (alias: scheda ISTAT ex art. 103 sub) a Testo Unico Leggi Sanitarie), a cura del medico curante o in sua assenza del necroscopo: anch’essa è indirizzata al Comune, transita attraverso lo stato civile, pur non essendone un procedimento proprio, e deve essere rilasciata entro 24 ore dall’accertamento necroscopico ;

              3) accertamento di morte (art. 74, comma 2, del DPR 396/2000): a seguito della dichiarazione o avviso di morte, l’ufficiale di stato civile, onde accertarsi del decesso tramite un medico con funzioni di necroscopo, richiede, secondo modalità da concordarsi, tale visita alla ASL, che provvede ad individuare i medici con funzioni di necroscopo,trasmettendone debita informazione ai Comuni.

              Non è prevista la cosiddetta constatazione di decesso, redatta da un medico (del 118, di continuità assistenziale…) impropriamente utilizzata come dichiarazione o avviso di morte: non possono pertanto essere evase le richieste di tale certificazione da parte d iComuni o altri enti appartenenti al circiuto informativo della polizia mortuaria.

              Solo nel caso in cui vi sia rinvenimento di cadavere e l’autorità giudiziaria debba disporne il trasporto,la constatazione di decesso dovrà essere effettuata da un medico, non necessariamente incaricato della funzione di necroscopo.

              E’l’Ufficiale delle stato civile, in ultima istanza, ad attivare il medico necroscopo, anche per quanto riguarda il timing, sulla base della presunta ora di decesso desumibile dalla dichiarazione/avviso di morte.

  5. X Mauro,

    mi permetto d’insistere: per una volta, almeno, la legge è chiara: l’assistenza medica è da intendersi come conoscenza da parte del MEDICO CURANTE del decorso della patologia che ha condotto alla morte, indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al decesso. Il medico curante deve compilare, ai sensi dell’art. 1, comma 1 DPR n. 285/1990, unicamente la scheda ISTAT. In Italia l’assistenza sanitaria è di tipo universalistico ed è garantita a chiunque. Per immigrati deceduti durante il viaggio o apolidi provvederà alla stesura della denuncia sulla causa di morte il medico necroscopo.

    Attenzione, però, in diverse Regioni, proprio per snellire le procedure, magari in caso di irreperibilità del curante, la compilazione della scheda ISTAT è estesa anche ai medici sostituti o a quelli di continuità assistenziale.

  6. x carlo
    il problema del medico curante etc sta nella mancata chiarezza della frase “senza assistenza medica” ad esempio immigrati, apolidi etce pertanto non si riferirebbe alla mancanza momentanea nel senzo di assenza. quindi punto a capo

  7. X Giovanni,

    Da quale regione scrive?

    Alcune Regioni, infatti, hanno legiferato in materia, estendendo la competenza alla redazione della denuncia sulla causa di morte (Art. 103 comma 1 sub. a) Testo Unico delle leggi Sanitarie Regio Decreto n. 1265/1934) anche al medico di continuità assistenziale. Nel silenzio della Regione, o laddove viga solo il DPR 10 settembre 1990 n. 285, le norme di riferimento sono l’Art. 1 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, integrato dal paragrafo 2.3 della Circolare Ministeriale Esplicativa 24 giugno 1993 n. 24. La compilazione della Scheda ISTAT spetta, quindi, legittimamente al medico curante, o al necroscopo, in caso di decesso senza assistenza sanitaria.

  8. C’è solo una assoluta confusione : il Medico di Continuità Assistenziale ( ex “Guardia Medica” ) ha il dovere di redigere la “Constatazione di decesso” e non la “Certificazione di morte”. Quindi : è o non è obbligato a redigere il “Certificato ISTAT” ??????????????? Nessuno lo sa, neppure la Legge !!

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