[Fun.News 3231] Corte dei Conti TAA su a chi competa pagare le spese funerarie per defunto indigente in casa di cura

Su a chi competa pagare le spese funerarie se un defunto è in una casa di cura in Comune diverso da quello di ultima residenza prima del ricovero, è stato proposto quesito dal Comune di Mori, in trentino, alla sezione territorialmente competente delal Corte dei Conti.
Il quesito è il seguente:
Sulla base di dette ultime disposizioni, il Comune sostiene che gli oneri delle spese funerarie nel caso di decesso di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari spetterebbero al Comune di residenza in vita o a quello di residenza prima dell’entrata in strutture residenziali, in quanto gli adempimenti relativi alla sepoltura rappresentano, a parere del Comune, la naturale conclusione di un percorso di assistenza posto in carico allo stesso dalla L. n. 328/2000”.
Si rammenta che l’art. 6, comma 4, della Legge n. 328/2000 dispone quanto segue:
Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica”.
Rileva la Sezione audita della Corte dei Conti che tale disposizione, interpretata in modo letterale e sistematico, riguarda, evidentemente, le sole spese inerenti al ricovero nelle strutture assistenziali (per l’eventuale integrazione economica), configurandosi quindi come un’eccezione alla generale regola per cui il Comune di residenza si occupa di tutte le funzioni di assistenza alla persona nei confronti dei propri cittadini (cfr. art. 13, c. 1, del Tuel – Testo unico enti locali).
La Corte dei Conti del TAA, con decisione n.6/2016 del16/3/2016, ha individuato la seguente linea di comportamento:
Per quanto attiene (…) alle spese funerarie l’art. 1, c. 7-bis, della Legge n. 26/2001, interpretando in modo autentico il comma 4 dell’articolo 12 del Legge n. 440/1987, dispone che “la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi.”.
Inoltre, in base a quanto prescritto dall’art. 5, c. 1, della Legge n. 130/2001
Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione…”.
I servizi funerari elencati dalle citate disposizioni rivestono, quindi, carattere di gratuità esclusivamente nei casi tipizzati dalla citata normativa (decesso di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari).
Pertanto, qualora venga accertata la ricorrenza di tali presupposti, gli oneri di cui trattasi graveranno necessariamente sul bilancio del Comune di residenza al momento del decesso, che può individuarsi nel Comune dove è ubicata la casa di cura, qualora il deceduto abbia ivi trasferito la propria iscrizione anagrafica, trattandosi in tale ipotesi del “Comune di ultima residenza”, ovvero del “Comune di residenza in vita”.

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