[Fun.News 2352] Attenzione agli alberi nei cimiteri: è uscita la legge sugli spazi verdi urbani

DAVANTI SAN GUIDO
I cipressi che a Bólgheri alti e schietti
Van da San Guido in duplice filar,
Quasi in corsa giganti giovinetti
Mi balzarono incontro e mi guardâr.

Nuove incombenze per i gestori dei cimiteri. Difatti il 16 febbraio entra in vigore la legge 14 gennaio 2013, n. 10 Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani , pubblicata in G.U. n. 27 del 1° febbraio 2013.
Il provvedimento introduce molteplici novità che impegnano le amministrazioni comunali e i cittadini in diversi settori della pubblica amministrazione, tra cui l ambiente, il territorio, l urbanistica, l edilizia. Tra le novità di maggiore effetto la tutela degli alberi monumentali. Dopodiché, il 21 novembre di ogni anno si istituirà la Giornata Nazionale degli Alberi, vi sarà l obbligo per i Comuni di rispettare standard minimi in materia di verde pubblico per abitante, misure per favorire la creazione attorno alle città di cinture verdi e soluzioni architettoniche innovative quali le coperture a verde sui lastrici solari e sulle pareti degli edifici. Resta da capire quali caratteristiche dovranno avere gli alberi per poter essere considerati monumentali . Ma anche che il 50% delle maggiori entrate dei permessi di costruire e dalle sanzioni in materia edilizia sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione (NdR rammentiamo che anche i cimiteri sono equiparati alle opere di urbanizzazione), di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale.

Arriva con questa legge anche il catasto degli alberi nelle grandi città: ogni sindaco, alla scadenza dell’incarico, dovrà rendere pubblico il bilancio arboreo affinché i cittadini possano verificare l’impegno verde del suo mandato. Il censimento riguarderà anche gli alberi monumentali e storici della città: l’eventuale danneggiamento o abbattimento sarà punito, salvo che il fatto costituisca reato, con sanzioni dai 5 mila ai 100 mila euro.
Inoltre, è istituito al ministero dell’Ambiente un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico con compiti di monitoraggio, controllo, promozione del verde.

Di seguito le parti del provvedimento che si ritengono di maggiore interesse per i gestori dei cimiteri:

Articolo 2
Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113
… omissis …

c) dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:
“Articolo 3-bis. – 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascun comune provvede a censire e classificare gli alberi piantati, nell’ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica.
2. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco rende noto il bilancio arboreo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza. Nei casi di cui agli articoli 52 e 53 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del mandato del sindaco, l’autorità subentrata provvede alla pubblicazione delle informazioni di cui al presente comma”.
3. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente articolo sono svolte nell’ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4
Misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali di standard previste nell’ambito degli strumenti urbanistici attuativi dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444

… omissis …

3. Le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale in misura non inferiore al 50 per cento del totale annuo.

Articolo 6
Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani
1. Ai fini di cui alla presente legge, le Regioni, le Province e i Comuni, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuovono l’incremento degli spazi verdi urbani, di “cinture verdi” intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, adottando misure per la formazione del personale e l’elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree, e adottano misure volte a favorire il risparmio e l’efficienza energetica, l’assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l’effetto “isola di calore estiva”, favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, con particolare riferimento:
a) alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell’impatto edilizio e il rinverdimento dell’area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia;
b) agli edifici esistenti, tramite l’incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici;
c) alle coperture a verde, di cui all’articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, quali strutture dell’involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili;
d) al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde pensile verticale;
e) alla previsione e alla realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell’ambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia;
f) alla previsione di capitolati per le opere a verde che prevedano l’obbligo delle necessarie infrastrutture di servizio di irrigazione e drenaggio e specifiche schede tecniche sulle essenze vegetali;
g) alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le università, e alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di Comunicazione e di informazione.
… omissis ..

Articolo 7
Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale
1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per “albero monumentale” si intendono:
a) l’albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l’albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei Comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle Regioni e dei Comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito l’elenco degli alberi monumentali d’Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Dell’avvenuto inserimento di un albero nell’elenco è data pubblicità mediante l’albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l’inserimento.
L’elenco degli alberi monumentali d’Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettività.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al comma 1, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai Comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale dello Stato. L’inottemperanza o la persistente inerzia delle Regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l’attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l’abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell’apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.
5. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2013 e di 1 milione di euro per l’anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

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2 thoughts on “[Fun.News 2352] Attenzione agli alberi nei cimiteri: è uscita la legge sugli spazi verdi urbani

  1. X Susanna,

    Le conviene, nuovamente, protocollare l’istanza ai competenti uffici del Comune, al fine di ottener soddisfazione alla Sua richiesta. Si rappresenta che, con quanto ne consegua per gli aspetti civilistici, è il Comune ad esser proprietario unico del cimitero.
    Le dimensioni ingombranti del pino non sono nemmeno un problema risolvibile con il piano regolatore cimiteriale, questo, al massimo, può disciplinare la distanza tra le tombe date in concessione ed edificate dai privati.
    In caso di immotivato silenzio (e il Comune è giuridicamente tenuto a rispondere, non solo per una questione di cortesia istituzionale) l’unica soluzione sarà quella di adire le vie legali (danno ingiusto ex Art. 2043 Cod. Civile?) per vedere riconosciuta una responsabilità aquiliana, in sede civile.

  2. Ho un grosso pino di proprietà del comune sopra la tomba di famiglia e nel periodo autunnale deposita polvere gialla e sporofilli verdi. Nonostante varie richieste di abbatte l’albero non ho ricevuto nessun riscontro posso appellarmi a qualche legge in vigore
    Spero qualcuno possa consigliarmi
    Grazie saluti

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