16 thoughts on “Che succede nei cimiteri

  1. Buonasera, scrivo da un Comune Pugliese. La mia domanda è questa:
    Possono i necrofori trasportare il feretro dalla camera mortuaria di un cimitero nel loculo?
    C’è qualche norma che vieta questo?
    Grazie in anticipo.

    1. X Marcello,

      la movimentazione dei feretri all’interno del cimitero compete esclusivamente al gestore dell’impianto. E’ escluso, pertanto che siano i necrofori dell’impresa funebre ad assicurare questo servizio. Tra l’altro quasi tutte le Leggi Regionali in materia di polizia mortuaria prevedono “ALMENO” la separazione societaria tra esercenti l’attività di onoranze funebri e chi eroghi, in regime di monopolio, prestazioni cimiteriali.

        1. La mia domanda fa riferimento ad un funerale. Il tragitto per arrivare vicino al luogo di sepoltura.
          Grazie in anticipo.

          1. Se può servire, riformulo la domanda: L’impresa funebre incaricata per il funerale che è autorizzata al trasporto salma, può portare il feretro fino al luogo di sepoltura? C’è qualche normativa in merito?

            1. X Marcello,

              il servizio funebre curato dall’impresa di estreme onoranze dovrebbe terminare con la consegna del feretro, seguito dai titoli di sepoltura al personale del cimitero, una volta varcato il cancello del sacro recinto. E’, però, prassi consolidata che l’impresa segua anche le successive fasi, con funzione di supporto o semplicemente per accommiatarsi dai dolenti al termine del funerale. Sulle mansioni del trasporto feretro all’interno del camposanto, l’unica fonte normativa cui attingere, per dissipare ogni dubbio, è il regolamento municipale di polizia mortuaria.

            2. X Maurizio,

              teoricamente no, perché il trasporto intra-cimiteriale compete esclusivamente al personale in servizio presso il cimitero stesso. Poi, per carenze organizzative o di forza lavoro della struttura cimiteriale spesso è la stessa impresa funebre a sopperire aiutando materialmente i necrofori in questo compito, ma non è tanto elemento di diritto, quanto di mera prassi, salvo specifica disposizione nel regolamento municipale tale da abilitare a questa funzione anche l’impresa funebre stessa.

    1. X Maurizio,

      La normativa nazionale vigente prevede l’obbligo minimo di riportare sulla lapide nome, cognome, data di nascita e di morte delle persone sepolte nella tomba. La fotografia, per quanto importante ai fini affettivi non è ancora elemento di diritto.

      Pertanto oltre agli estremi anagrafici del de cuius dovuti ed indispensabili è possibile concedere (da parte del dirigente di settore competente) altre iscrizioni commemorative, autorizzate, come anche un ricordo di persone sepolte da altra parte, purché chiarendo che la salma non è stata materialmente deposta dietro quella lapide.

      Questa ulteriore facoltà deve essere cedevole rispetto agli standards legali necessari per l’identificazione, in qualunque momento, della sepoltura, a maggior ragione se si tratta di una tumulazione, la quale è pur sempre una destinazione delle spoglie mortali privata e dedicata.

  2. Sono capitato qui per caso, perché stavo cercando la risposta alla seguenti domande:
    1. E’ possibile in Italia gestire un ‘cimitero privato’ dedicato esclusivamente a chi vuole seguire la pratica dell’inumazione (sull’esempio di quanto già accade in UK – un link per tutti: http://respectgb.co.uk/)
    2. Al di là di quanto nel punto precedente, posso, ovviamente al momento della mia morte, richiedere l’inumazione in un’area privata (di mia proprietà)?
    Grazie.

    1. Per Fabrizio
      1. No. I cimiteri di nuova istituzione sono solo appartenenti al demanio cimiteriale.
      2. Si, ma l’area, dentro qualsiasi cimitero italiano comunale è di proprietà del Comune. lei può solo usufruire di una concessione di area a pagamento al massimo di 99 anni, salvo rinnovo. Non è la proprietà, ma ci si avvicina molto!

  3. X Marco,

    il cimitero costituisce un impianto comunale, rappresenta un presidio, un momento pubblico del nostro vivere civile ed associato. Il camposanto, infatti, appartiene al demanio comunale ed il comune, di conseguenza ne è il proprietario. Decide, pertanto il comune, sulla base del proprio regolamento di polizia mortuaria se ammettere o meno attività non istituzionali (esempio: le pubbliche affissioni dei necrologi), ma di tipo commerciale, come accade per la pubblicità, all’interno del sacro recinto. Molti comuni, secondo me giustamente, vietano qualunque tipo di comunicazione a rilevanza economica (pubblicità per imprese funebri) proprio per non disturbare o turbare la quiete del luogo con mirabolanti slogan, strombazzati ed ineleganti, stampigliati su locandine king size che poco si addicono agli arredi votivi di un cimitero.

    Spesso i giornali locali, proprio perchè più vicini alla dimensione del vivere quotidiano ed alle sue bassezze pubblicano curiose inchiesta sulle guerre sommerse tra diverse imprese funebri pur di accaparrarsi il funerale.

    Il casus belli, sempre più spesso è rappresentato dagli avvisi murali.

    Pare che per procacciarsi il poco spazio disponibile nelle bacheche comunali i manifesti vengano strappati con furiosa solerzia, anche prima dei tre giorni canonici di esposizione.

    Altri impresari furbastri, invece, stampano necrologie formato “lenzuolo” così da coprire l’intera bacheca e costringere i concorrenti ad emigrare verso tabelloni. più periferici e, quindi, meno visibili.

    Purtroppo l’epigrafe è, ormai, diventata l’unico biglietto da visita per le ditte, spesso accanto al nome del defunto o nella cornice campeggia il logo dell’agenzia, ovvero il suo stemma.

    Il necrologio perde allora la sua funzione di pubblicità-notizia, e diventa, in modo surrettizio, un informazione di tipo commerciale, pagata inconsapevolmente dalle famiglie.

    Qualche consumatore particolarmente attento si è accorto di questa stortura e, in modo comprensibile, si è rifiutato di sovvenzionare sotto banco l’impresa funebre, versando cifre anche considerevoli per garantirsi un’adeguata copertura di manifesti a lutto sututto il territorio cittadino.

    Bisogna però considerare come riesca sempre più difficile alle imprese funebri accedere ai normali mezzi pubblicitari per un luogo comune di cui sembra davvero difficile potersi sbarazzare. I mezzi di comunicazione spesso rifiutano la pubblicità di un agenzia di onoranze che voglia accreditarsi presso la potenziale clientela.

    Se l’impresa vuole prestare alle famiglie un servizio serio e corretto, senza essere accusata di pubblicità occulta può procedere in questo modo: basta, infatti, apporre nel necrologio una piccola postilla, magari proprio sopra il proprio logo: “Per informazioni contattare il recapito XYZ”

  4. Salve, vorrei sapere cortesemente se un agenzia funebre può pubblicizzare la propria azienda all’interno dei cimiteri comunali; nella parte superiore dei cartelloni per le affissioni funebri sulle strutture metalliche per gli annaffiatoi e sugli annaffiatoi stessi. Mi piacerebbe sapere se c’è una legge in merito che vieta questo scempio. Grazie.

  5. In Regione Friuli Venezia Giulia si possono seppellire le ceneri, ovviamente purchè in cimitero, a diretto contatto con il terreno?

    No, se non è intervenuta apposita norma regionale ad hoc (e non mi risulta che Il Friuli Venezia Giulia il quale, per altro, ha già legiferato con una riforma organica in tema di polizia mortuaria, abbia trattato quest’aspetto) per implementare gli istituti più innovativi della Legge 130/2001 (tra i quali si contemplava appunto la possibilità di inumare le urne) ai sensi del combinato disposto tra l’Art. 343 del Regio Decreto 1265/1934 (Testo Unico Leggi Sanitarie) e l’Art. 80 comma 3 DPR 285/90, in cimitero le urne contenenti gli esiti da completa cremazione dei cadaveri possono esser solo tumulate, in nicchia, cappella gentilizia, o loculo sia o meno presente un feretro secondo il dettato della stessa Circolare Ministeriali n. 24/1993 (paragrafo 13.1) emanata dal Ministero della Sanità. Ovviamente giusta il disposto di cui agli Artt. 340 e 341 Regio Decreto n. 1265/1934 l’inumazione (è quasi ultroneo ripeterlo, ma è bene ribadire il concetto) comporta sempre l’interro in cimitero, siccome l’inumazione stessa è vietata, tout curt, fuori del perimetro cimiteriale (e la norma assoluta ed inderogabile è di ordine pubblico)

    Naturalmente le ceneri ex Art. 80 comma 6 DPR 285/90 possono esser disperse in cinerario comune.

    La Lombardia, ad esempio, vieta l’interro delle urne perchè ai sensi dell’Art. 75 comma 1 DPR 285/90 (divieto di immettere nel ciclo cimiteriale delle quadre di terra materiali non facilmente biodegradabili) l’urna dovrebbe esser costruita con sostanze decomponibili così da permettere il naturale sversamento delle ceneri nella terra della fossa, ma lo spargimento delle ceneri nella terra (o sottoterra) si configura come una dispersione che, come tale, necessita:

    Di una palese disposizione testamentaria in tal senso del de cuius
    dell’autorizzazione da parte dello Stato Civile
    La dispersione difforme dal volere del de cuius o non autorizzata dallo Stato Civile integra la fattispecie di reato di cui all’Art. 411 Codice Penale.

    L’unica soluzione anche piuttosto intelligente potrebbe consistere nel ricavare un pozzetto nella profondità della lastra, solitamente marmorea, che copre la tomba.

    In questo piccolo vano impermeabile (potrebbe esser sufficiente una camicia di zinco o plastica) ipogeo rispetto al piano di campagna si potrà racchiudere l’urna rispettando perfettamente il dettato dell’Art. 343 Regio Decreto 1265/1934.

    Naturalmente l’imbocco del pozzetto dovrà esser sigillato, non perchè sussista il rischio di percolazioni cadaveriche, ma solamente per evitare la profanazione dell’urna o l’infiltrazione delle acque piovane.

    C’è poi un dettaglio di ordine tariffario: caratteristica delle tumulazioni è la corresponsione di un canone, assente, invece, per le sepolture in campo comune, c’è solo l’uso della fossa, anche se la stessa inumazione è divenuta servizio cimiteriale a titolo oneroso.

    Consentire la creazione di una celletta per tumulazione urne in campo di terra (non soggetta, quindi, a tariffazione) potrebbe causare la perdita di preziosi introiti per la macchina cimiteriale, un possibile rimedio sarebbe, allora, l’introduzione di un diritto fisso sulla tumulazione delle stesse urne, a prescindere dal luogo fisico ove quest’ultime verranno poi tumulate.

    Nel comune di Bolzano già da anni si segue questa filosofia. Nel capoluogo dell’Alto Adige, infatti, sono molto diffuse le tombe familiari a sistema di inumazione, mentre alta è l’incidenza della cremazione sul numero di funerali annui.

    Il pozzetto ipogeo di cui sopra permette allora di unire nello stesso campetto di terra feretri inumati assieme a cassette ossario ed urne.

  6. Alla cortese attenzione del Sig. Federico.

    Nella Regione Marche si applica il Regolamento Regionale 9 febbraio 2009 n. 3 che integra e sostituisce le norme di cui al DPR n.285/1990, mentre per il pregresso e per le parti non novellate valgono, per sempre le disposizioni del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, in questo curioso intreccio tra fonti del diritto di vario ordine e grado.

    Comunque cerchiamo di entrare in medias res.

    Sicuramente, nel caso in esame, non può essere rilasciata nuova concessione della tomba per un numero di posti superiore a quello che la legge consente.

    In tutt’Italia, sostanzialmente , anche dopo le recenti riforme, attuate su base locale, a causa della colpevole inerzia del Governo Centrale, per la disciplina generale delle concessioni si segue ancora l’articolato del DPR n. 285/1990: dopo tutto la concessione cimiteriale, per sua natura ed oggetto attiene pur sempre ad un bene demaniale (Art. 824 comma 2 Cod. Civile) soggetto alla sola Legge Statale ex Art. 117 comma 2 Cost.

    Bisogna innanzi tutto capire il significato dell’espressione linguistica: “tumulazione multipla” i loculi, infatti, possono esser monoposto o pluriposto, ma in tal caso debbono rispettare il dettato dell’Art. 76 comma 3 DPR n.285/1990.

    Sarebbe interessante conoscere il contenuto del contratto di concessione per i sepolcri privati di cui Lei mi parla.

    Un contratto di concessione non può mai contravvenire al regolamento nazionale di polizia mortuaria, poichè i privati cittadini concessionari di tombe vantano sul suolo cimiteriale (che è demanio comunale) un diritto affievolito, su quest’aspetto v’è giurisprudenza costante.

    Se c’è conflitto tra regolamento di polizia mortuaria e contratto di concessione è sempre quest’ultimo a soccombere, fatte salve, per il noto principio del Tempus Regit Actum, le clausole (= diritti perfetti ed acquisiti) di maggior favore, come ad esempio la perpetuità della concessione stessa.

    Ai sensi della Circolare Ministeriale n. 24 del 24 giugno 1993 (paragrafo 14.3) in un loculo possono esser tumulati un solo feretro e più cassette ossario o urne cinerarie sino al completameto della masica capienza del sepolcro.

    Il loculo, allora, diventa una sorta di piccola tomba di famiglia, dove riunire assieme ad uno ed un solo feretro diverse urne o cassette per resti ossei.

    Si parla in questa situazione di un modello di sepoltura non ad accumulo, ma a rotazione, in cui al concetto in senso stretto di cadavere si sostituiscono le sua trasformazioni di stato, ossia:

    1) Ossame.
    2) Ceneri.
    IL Regolamento Regionale delle Marche (Art. 7 comma 3) amplia questa definizione estendendola anche ai contenitori per esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo.

    Esistono tombe a sistema di tumulazione capaci di accogliere più feretri ma sprovviste del cosiddetto “VESTIBOLO” ossia di quello spazio necessario e sufficiente per avere diretto accesso al feretro, senza dover spostare le altre bare.

    Questi sepolcri che non rispettano il requisito dell’Art. 74 DPR 285/90, sempre in regime di DPR 10 settembre 1990 n. 285 possono esser riattati (aumentando, così, la disponibilità di posti salma in cimitero) attraverso la procedura di deroga dettata dall’Art. 106 DPR n. 285/1990, essa viene implementata attraverso il paragrafo 16 (con relativi allegati tecnici) della Circolare Ministeriale n. 24 del 24 giugno 1993, ma in regione Marche questa complessa serie di adempimenti amministrativi è stata soppiantata da una più snella procedura di deroga di cui all’Art. 7 comma 7 del Regolamento REgionale Marchigiano.

    Per intenderci: la tumulazione di due feretri in un solo loculo, senza diretto accesso ad ognuno dei due feretri, o soletta di separazione in muratura o lastra di cemento vibrato se non si è attivata la procedura di deroga ex Art. 7 comma 7 del Regolamento Regionale 9 febbraio 2009 n. 3 è impossibile e, quindi, vietata. Potranno esser ivi tumulate solo urne cinerarie, cassette ossario e casse per resti mortali.

    Per quanto riguarda la competenza, per attuare la deroga, essa è senza dubbio comunale ex Art. 7 comma 5 REg. REg. 9 febbraio 2009 n. 3

    In base al DPR n.285/90 il sepolcro è utilizzabile per chi vi vanta il diritto di sepoltura fino alla naturale capienza del sepolcro stesso (art. 93), tenuto conto della normativa vigente. Il sepolcro, non essendo stato costruito direttamente dal Comune si presume realizzato dal concessionario dell’area avuta dal Comune. Poiché per la costruzione del sepolcro venne presentato progetto con la individuazione del numero di posti da realizzare, questa è la capienza massima per feretri.

    La situazione, sotto il profilo dell’assunzione degli oneri, è diversa in fun-zione della data nella quale è stata fatta l’originaria concessione, se cioè il Comune già doveva garantire il rispetto dell’accesso attraverso un vestibolo alla tomba (R.D. 1880/1942, ma vestibolo è cosa abbastanza o-scura), o meglio garantire il diretto accesso al feretro (D.P.R. 803/1975, in vigore dal 10/2/1976). In pratica occorre capire se il Comune ha fatto la concessione di una tomba irregolare oppure se la irregolari-tà è intervenuta successivamente alla concessione. Nel primo caso l’intervento è a carico del Comune, nel secondo a carico del concessionarioDi solito se si stipula un nuovo contratto di concessione sarà premura del Comune inserire una precisa clausola secondo cui la concessione stessa si estingue automaticamente qualora venga richiesta anzitempo (ossia prima della scadenza della concessione stessa) l’estumulazione di un feretro non direttamente raggiungibile.

  7. Scrivo dalla Regione Marche.
    Posto che l’articolo 76 del DPR n.285/1990 al comma 1 specifica che le tumulazioni debbano essere separate chiedo come ci debba comportare nel caso che cittadini che hanno avuto una concessione di tomba pluriposto, ma priva di vestibolo, facciano richiesta perchè nel loculo loro assegnato e già occupato da un feretro se ne vada ad aggiungere un altro?
    Ci si può rifiutare di far eseguire una simile tumulazione o i richiedenti possono vantare ragioni tali da impedirmi di agire secondo quanto disposto dell’articolo 76 del DPR sopra richiamato? Se sono “costretto” ad eseguire tumulazioni “multiple” sono comunque responsabile o mi viene in aiuto qualche norma o circolare esplicativa che non conosco?
    In attesa di risposta che sono certo sarà corroborata da riferimenti normativi, La ringrazio e Le porgo cordiali saluti.

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