dispersione di ceneri in cimitero

In Italia la normativa statale consente la collocazione di urne cinerarie solo dentro un colombaro o comunque una nicchia muraria.

Dopo l’entrata in vigore del DPR 285/90 ogli cimitero deve esser dotato anche di un cinerario comune per lo sversamento in forma promiscua di ceneri provenienti da estumulazioni e non richieste per nuove destinazioni. Tuttavia lo stesso de cuius potrebbe aver richesto questa modalità di trattamento delle ceneri, in vero del tutto residuale per i costumi funerari della popolazione italiana.

La norma sull’obbligo di disporre sempre di un cinerario comune, nell’ambito di una razionalizzazione del sistema cimiteriale, si ritiene osservata anche se il comune individua detto cinerario in uno solo dei suoi cimiteri.

Vi è ragionevole motivo di ritenere la dispersione nel cinerario comune una forma di sepoltura collettiva indistinta dei resti cinerei e non una mera “dispersione” correttamente intesa sul piano logico-formale e linguistico. Sotto il profilo lessicale ciò che “disperdo” non posso, poi, più raccogliere, operazione, invece, sempre possibile in modalità indistinta all’interno del cinerario, ed è per questo motivo che più correttamente si ragiona in termini di sepoltura collettiva ed anonima di spoglie rispetto alla dispersione in natura delle ceneri, poichè quando quest’ultime vengono sversate all’aperto non è più possibile procedere alla loro raccolta neanche in modalità promiscua.

Nel nostro ordinamento giuridico è radicato il culto perpetuo alla conservazione delle spoglie del defunto salvo deroga prevista dalla L. 130/01 da esercitarsi tassativamente nelle forme da essa prevista.

La circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 1993 al punto 14 definisce cinerario comune un manufatto nel quale vengono disperse, attraverso un apposito rito, le ceneri per volontà del de cuius, cosicché l’urna cineraria sarà aperta alla presenza di un incaricato dal cimitero per provvedere alla dispersione. 23 Questa costruzione obbligatoria in ogni camposanto in pratica dovrà avere le stesse caratteristiche dell’ossario comune di cui all’articolo 67 del D.P.R. 285/1990, salva diversa disposizione normativa regionale. L’ossario (ergo cinerario) deve, quindi, essere costruito in modo che le ossa(ceneri) siano sottratte alla vista del pubblico e le chiusure esterne devono essere concepite in maniera tale da evitare infiltrazioni d’acqua, aperture accidentali oppure atti vandalici di effrazione.

Da questi scarni requisiti tecnici si evince che queste strutture non richiedono normalmente particolari prescrizioni sotto il profilo costruttivo nè sotto quello igienico-sanitario.

Una soluzione terza e di un certo interesse anche simbolico potrebbe esser la dispersione in particolare area verde del cimitero definita comunemente giardino delle rimembranze. sarebbe in ogni caso necessaria una preventiva regolamentazione, altrimenti tale pratica risulterebbe contraria alla Legge.

Le ceneri del cremato, sono ossa calcinate e il contenuto inquinante non è rilevante. Per la dispersione delle ceneri, tuttavia, la questione diventa significativa quando in uno stesso giardino si disperdano migliaia di ceneri di cremati, comunque esistono raccomandazioni inglesi di non superare indicativamente un carico di 0,7 Kg. per mq./anno, ma tale consiglio non ha implicazioni sanitarie, serve solo per evitare di bruciare il terreno erboso.

Sul versante igienico-sanitario la costruzione di un dispersorio, luogo cimiteriale ove disperdere al vento le ceneri, e cinerario comune richiede solamente il parere sanitario se la norma regione non prescrive diversamente.

L’autorità sanitaria dovrebbe ad esempio pronunciarsi negativamente qualora il cimitero di medio-piccole dimensioni si trovasse nel centro abitato come definito dall’art. 3, comma 1, numero 8) del D.Lgs. 285/1992 “Codice della strada” in attuazione della L. 130/01 la quale, appunto, vieta la dispersione nei centri abitati. Il problema si complica perchè con la Con la nuova formulazione dell’articolo 338 del Testo Unico Leggi Sanitarie (Regio Decreto 1265/1934) ottenuta con l’art. 28 L. 1° agosto 2002, n. 166 il dimensionamento della fascia di rispetto, ossia di quell’area che separa il perimetro del camposanto da caseggiati e fabbricati urbani, può esser fortemente compresso sino al limite massimo dei 50 metri.

Altro aspetto che si ritene propizio ad un diniego dell’ASL è la collocazione del dispersorio e del cinerario comune nel medesimo appezzamento di terra, anche con accessi suddivisi, qualora il progettista del Comune non si sia soffermato su alcuni aspetti sociali e tecnici del rito funebre e del seppellimento. Non è certamente sensato permettere a terzi di sostare, quasi fosse un normale piano di calpestio, su appezzamento di terra ove si disperdono le ceneri, anche qualora il medesimo presenti barriera protettiva rimane sempre l’aspetto che in una giornata di vento le ceneri possano innalzarsi sulle persone in visita al cinerario.

Nel procedimento istruttorio tra comune ed ASL (in cui quest’ultima è solo interfaccia tecnico strumentale rispetto alla funzione cimiteriale propria del comune) va, comunque, tenuto conto dell’art. 139 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con rinvio all’art. 16 legge 7/8/1990, n. 241, quale modificato dall’art. 11 L. 15 maggio 1997, n. 127. Evidentemente, allora, e sempre salva diversa previsione della legge regionale, si è in presenza di un parere da considerare facoltativo.

Invece sussistono soluzioni già adottate in altri Paesi (ad es. l’Ungheria, Budapest) con alta incidenza di dispersione delle ceneri (circa 3.000 cremati/anno) dove si utilizza una sorta di dreno formato sotto il luogo dove si disperdono. È un pozzo a perdere, dove le ceneri vengono trascinate per effetto dell’acqua.

Proprio per la grande novità, rispetto alla tradizione funeraria italiana, dell’istituto della dispersione (profetica fu la formulazione dell’Art. 80 comma 6 del DPR 285 emanato il 10 settembre del 1990, molto prima, quindi, della piccola rivoluzione cremazionista anticipata dalla Legge 130/2001 ed atuata dal basso con le leggi regionali) non è ancora ben chiaro se l’urna, quando il suo pietoso contenuto sia stato completamente sparso possa rientrare nella piena disponibilità di chi l’ha acquistata oppure se essa quale rifiuto prodotto da attività cimiteriale debba permanere nel circuito cimiteriale e venir smaltita secondo le procedure dettate dall’Art. 12 del DPR 15 luglio 2003 n. 254. In effetti, se ci limitiamo ad una lettura molto formale del suddetto DPR 15 luglio 2003 n. 254, e non ragioniamo in via analogica le urne cinerarie non compaiono nell’elenco di definizioni di cui all’Art. 2 DPR 15 luglio 2003 n. 254. Una norma risolutiva di questa ambiguità potrebbe esser proficuamente adottata nella normazione di dettaglio locale (in primis regolamento comunale di polizia mortuaria).

Fuori del cimitero la norma statale consente la collocazione di urna solo nelle cosiddette cappelle gentilizie e nelle sepolture di personalità riconosciute (dette tumulazioni privilegiate).

Alcune regioni e alcuni comuni hanno permesso la collocazione in abitazione, previo affidamento familiare.

4 thoughts on “dispersione di ceneri in cimitero

  1. Gentile Carla Bortoli,

    convengo con Lei sulla lacuna normativa rilevata in merito allo spargimento delle ceneri nel cosiddetto “giardino delle rimembranze” ossia in un’area verde, appositamente attrezzata con apposito dispersoio, pur sempre interna al camposanto.
    La Legge Regionale n.18/2010, infatti, non affronta minimamente quest’aspetto con norma formale e positiva, il problema, allora, si risolve per via interpretativa.

    Abbozzo, qui di seguito una possibile soluzione al caso espostomi, articolando la risposta al Suo quesito per singoli punti tematici.

    1) Ai sensi dell’Art. 30 comma 2 Legge Regionale n.18/2010 il giardino delle rimembranze non è un impianto obbligatorio all’interno del perimetro cimiteriale, esso, infatti, può esser realizzato in base alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, quindi, forse, il legislatore pensa a quest’ultimo come un servizio facoltativo esteso ad un bacino d’utenza (esempio: alcuni comuni limitrofi che facciano riferimento, per la dispersione in loco, ad uno stesso cimitero) più ampio rispetto al criterio più stringente e selettivo della semplice residenza.

    2) L’art. 3 della suddetta Legge Regionale affronta un problema, non sempre o ben poco presenti in altre legislazioni regionali, tale da meritare approfondimenti, rispetto a cui sembra preferibile anticipare alcune considerazioni attorno all’art. 4 con cui si attribuiscono funzioni ai Comuni, ma anche, ledendo la loro autonomia dal punto di vista dell’esercizio della potestà regolamentare. Si prevede, in effetti, entro un termine determinato (180 giorni), l’adeguamento, per il principio di cedevolezza, delle norme regolamentari comunali. Se per la prima parte, (attribuzione di compiti) sembra non tenersi conto del fatto che le funzioni del comune sono di competenza legislativa esclusiva dello Stato; sull’adeguamento delle fonti regolamentari comunali, poi, oltre a richiamare il già ricordato Art. 117, comma 6, terzo periodo Cost., sembra del tutto non affrontata la tematica, non di lieve rilievo, per cui i Regolamenti comunali in questo ambito abbiano la propria efficacia regolata, anche dal punto di vista del procedimento di formazione dell’efficacia stessa, dalle tuttora vigenti disposizioni dell’art. 345 T.U.LL.SS sulla pur necessaria omologazione statale, almeno per gli istituti ancora disciplinati dal DPR 10 settembre 1990 n. 285, come appunto i DIRITTI DI SEPOLCRO, cosa cui si sarebbe potuto provvedere, a titolo esemplificativo, nell’assumere in capo alla regione le funzioni di “approvazione”, in termini di procedimento amministrativo, previste da quella disposizione, ma detto aspetto non è stato neppure neppure affrontato. Infine, sempre attorno, all’art. 4, si dovrebbe considerare come l’intervenuta abrogazione dell’art. 129 Cost. non consenta oltre, dopo l’entrata in vigore della L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, a che le regioni assumano in sé un ruolo che si giustificherebbe solo se i Comuni fossero ancora circoscrizioni di decentramento regionale.

    3) L’Art. 34 della Legge Regionale n.18/2010 in parola in merito agli Jura Sepulchri cioè al titolo di accoglimento in cimitero per cadaveri, parti anatomiche riconoscibili, ossa, ceneri e resti mortali sembra, pur con qualche pregevole precisazione, tale da chiarire alcune zone d’ombra rinvenibili nelle pieghe del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, pare ricalcare quasi pedissequamente l’Art. 50 del DPR n.285/1990. Il motivo è semplice: i diritti di sepolcro sono diritti civili, diritti della personalità, per qualche giurista persino diritti personalissimi, la cui istituzione e tutela ai sensi dell’Art. 117 lettere I) L) M) Cost è di esclusiva competenza della Legge Statale, la norma regionale o comunale, in ambito di polizia mortuaria, può semmai integrarli e ragionevolmente estenderli sulla scorta di particolari usi e costumi locali, mentre non li può assolutamente comprimere o snaturare. Rimane, pertanto, valido il principio secondo cui la sepoltura, ancorchè atipica dei defunti, come nell’evenienza della dispersione “intra moenia”, e delle loro trasformazioni di stato debba avvenire nel cimitero di decesso, in quello di residenza oppure nel sepolcreto in cui il de cuius, al momento della morte, vantasse lo Jus Sepulchri su di una determinata sepoltura privata, cioè dedicata e diversa dall’inumazione in campo comune per i cadaveri o dalla dispersione in cinerario comune per le ceneri. Occorre, infine, ricordare come il cinerario comune costituisca una forma residuale e quasi “inerziale” di destinazione delle ceneri del tutto differente dal giardino delle rimembranze che è una “sepoltura” per la quale è pur sempre necessaria l’autorizzazione da parte dell’Ufficiale di Stato Civile ex Art. 50 comma 1 Lett. a) Legge Regionale n.18/2010. Quindi il titolo di accoglimento delle ceneri nel giardino delle rimembranze di questo o quel cimitero potrebbe (ovviamente è solo una mia ipotesi) esser definito ed individuato anche nella stessa autorizzazione alla dispersione che produce i suoi effetti su tutto il territorio regionale.

    4) Il D.M. 1 Luglio 2002 con l’Art. 4 comma 1 fissa il costo massimo, da corrispondere una tantum, per la dispersione delle ceneri all’interno del camposanto e questa tariffa può esser modulata in misura differente in relazione al luogo di dispersione delle ceneri. La legge a tal proposito non è esaustiva, in quanto potrebbero esser asssunti a paradigma tariffario anche altri criteri, per esempio legati alla residenza oppure al comune di decesso: ad esempio i non residenti potrebbero pagare in toto la cifra richiesta, legittiamando, così, anche se implicitamente, il titolo di accettazione per le ceneri dei non residenti, mentre ai residenti potrebbe esser praticato uno…”sconto”. Sarebbe un’interessante politica cimiteriale, basata anche su qualche elemento di concorrenza con altri comuni, da esperire ed implementare con intelligenza amministrativa.

    La faccenda, dunque, si risolve a livello di regolamento comunale, tuttavia dati i tempi piuttosto lunghi di approvazione ed emanazione del regolamento municipale l’Ente possa procedere, nelle more dell’adeguamento del regolamento, adottando apposito atto di indirizzo politico-amministrativo, che appare del tutto idoneo a disciplinare l’istituto della dispersione ceneri entro il perimetro cimiteriale,con i caratteri di generalità ed astrattezza propri della fonte regolamentare.

  2. Chiedo gentilmente come mi devo comportare con queste richieste. grazie

    Buon giorno, nel nostro Comune di Asiago (VI) è stata creata recentemente un’area per la dispersione delle ceneri delimitata in un lato del Cimitero principale. Al momento attuale sono state sparse le ceneri di una persona che era residente nel Comune, ma da poco altre richieste sono state presentate per disperdere le ceneri da persone che non avevano ne hanno mai avuto residenza nel nostro Comune. In riferimento alla LR. 18/2010 art. 34 i requisti richiesti sono chiari. Il nostro regolamento di Polizia Mortuaria non fà alcun riferimento. Come mi devo comportare.

  3. Le consiglio, innanzi tutto, di consultare questo link: https://www.funerali.org/?p=301

    Per la dispersione delle ceneri la questione diventa significativa quando in uno stesso giardino si disperdono migliaia di ceneri di cremati, comunque esistono raccomandazioni inglesi di non superare un carico (se ricordo bene) di 0,7 Kg. per mq./anno, ma la raccomandazione è per evitare di bruciare il terreno erboso. Invece sussistono soluzioni già adottate in altri Paesi (ad es. l’Ungheria, Budapest) con alta incidenza di dispersione delle ceneri (circa 3.000 cremati/anno) dove si utilizza una sorta di dreno formato sotto il luogo dove si disperdono. È un pozzo a perdere, dove le ceneri vengono trascinate per effetto dell’acqua.

    La zona del dispersoio (giardino delle rimembranze) deve esser opportunamente isolata (per carità senza barriere architettoniche o… “filo spinato”, in quanto basta una semplice siepe) dai viali del cimitero per consentire l’intimità del rito, al riparo dallo sguardo dei curiosi.

  4. Buon giorno e buon lavoro,
    sono il responsabile dei servizi comunali del Comune di Lamon (BL), seguo anche la gestione dei cimiteri comunali; mi è stato richiesto di crare un’apposita area per la dispersione delle ceneri all’interno de cimitero. Cortesemente, è possibile avere un’indirizzo tecnico di massima, sul come costruire o creare questa area? ci sono disposizioni particolari? ringrazio

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