Architettura e crematori

Alcune fotografie di crematori possono vedersi nell’apposita sezione dedicata alle Immagini

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Articolo Autore Luogo pubblicazione Link
Il crematorio di Dresda (1907-1912) Arch. Laura Bertolaccini I Servizi Funerari 2006/1 pag. 67 clicca qui
L’architettura dei crematori (parte I) Arch. Laura Bertolaccini I Servizi Funerari 2004/4 pag. 63 clicca qui
L’architettura dei crematori (parte II) Arch. Laura Bertolaccini I Servizi Funerari 2005/1 pag. 84 clicca qui
Il bosco dei silenziosi: cimitero e crematorio a Baden Arch. Laura Bertolaccini I Servizi Funerari 2005/2 pag. 67 clicca qui
Il crematorio a Berlino-Treptow degli architetti Axel Schultes e Charlotte Frank Arch. Maurizio Nieri I Servizi Funerari 2005/3 pag. 47 clicca qui
Il nuovo cimitero comunale di Bolzano con annesso crematorio Carsaniga Giovanni, Marra Armando I Servizi Funerari 2000/3 pag. 46 clicca qui
I templi della cremazione nei Paesi del Nord Europa Arch. Carlo Bassi Nuova Antigone 1997/2 pag. 24 clicca qui
Il nuovo crematorio di Reggio Emilia Pigozzi Enzo Antigone 1989/1 pag. 28 clicca qui

13 thoughts on “Architettura e crematori

  1. buongiorno e buon inizio anno,
    vorrei fare alcune domande riguardo ai forni crematori, e quindi:
    se è possibile costruire e condurre un forno ad iniziativa privata;
    se esistono delle linee guida al riguardo;
    se conoscete (chiaramente grosso modo) un prezzo per la costruzione di un impianto di media grandezza.

    grazie per la collaborazione e complimenti per il sito.
    cordialmente
    Maurizio

    1. x Maurizio. Rispondiamo alle sue domande. Auguri pure a Lei.
      1. E’ possibile gestire un crematorio, se il Comune proprietario prevedere di farlo gestire a terzi. Essendo un servizio pubblico locale, si applicano le norme per l’affidamento dei servizi pubblici locali. Cioé se non in house, a mezzo gara.
      E’ però possibile, se il comune lo accetta, la costruzione e gestione di un nuovo impianto di cremazione con la procedura del project financing (quindi ad iniziativa privata, con capitali privati). Anche in questo caso si seguono procedure prestabilite dal Codice degli appalti.
      2. Esistono linee guida per gli appalti in genere (di tutti i tipi).
      poi basta andare sul web e cercare project financing di crematorio e vedere altri come hanno fatto.
      Se invece è interessato ad essere assistito vi sono imprese o studi di ingegneria che fanno anche queste consulenze a pagamento
      3. 2,5 milioni di euro.

  2. X Anna Ulisse,

    Il regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285 con una norma “ad hoc” prende atto dell’esistenza di cimiteri privati e ne legittima la funzione, in deroga alla regola generale sulla demanialità dei sepolcreti, ancorandola, però, ad un preciso limite temporale: essi, infatti, debbono pre-esistere all’entrata in vigore del Testo Unico Leggi Sanitarie- Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 il quale, ancor prima del Cod. Civile, sancisce con il combinato disposto tra gli Artt. 337, 343 e 394 la proprietà pubblica (= comunale) dei cimiteri.

    Pertanto l’ipotesi di un crematorio privato che insista su suolo di un cimitero privato, non scevra, invero, di qualche fascino, concettualmente, avrebbe potuto reggere e sussistere solo in epoche precedenti all’attuale regime normativo dettato Testo Unico Leggi Sanitarie.

    Sull’ubicazione degli impianti di cremazione all’interno dei cimiteri (Art. 78 DPR 10 settembre 1990 n. 285) il riferimento d’obbligo è all’art. 343, comma 1 T.U.LL.SS. – Regio Decreto n. 1265/1934 (del quale non è piu’ applicabile la previsione della concessione a titolo gratuito dell’area su cui costruire, per norme successive introdotte con l’Art. 6 comma 2 Legge n.130/2001). La legge, quindi, ragiona in termini di cimiteri esclusivamente demaniali, e quindi pubblici (Art. 824 comma 2 Cod. Civile).
    La cremazione, poi, costituisce un servizio pubblico locale, al pari dell’inumazione in campo comune, espressamente dichiarato tale dall’art. 12, comma 7 Legge di conversione n. 440/1987 e succ. modif., tanto che l’art. 6, comma 2 L. 30 marzo 2001, n. 130 ne regola forme e modalita’ di gestione.

  3. 2/02/2014
    A Firenze esiste un cimitero Valdese, dove sono i miei defunti.
    Da più di 20 anni sono iscritta alla SOCREM di Firenze ma, con le nuove leggi il crematorio dell’associazione è stato espropriato (il terreno del cimitero di Trespiano è demaniale). Fortunatamente, per ora, affidato in gestione alla Socrem. A Massa intanto la ditta appaltante (?) ha fatto cremazioni di gruppo rendendo ceneri misteriose. Peggio Siena dove una società ha reso perfino urne piene di terra!!!!
    Potrebbe il cimitero valdese fare un proprio crematorio? Il cimitero è privato e anche il terreno.
    Grazie per una risposta. Ci rubano la morte e a volte ci affidano a delinquenti!!!!!!

  4. Sulla “localizzazione” degli impianti di cremazione all’interno dei cimiteri va fatto riferimento sia all’art. 343, comma 1 T.U.LL.SS. (del quale non e’ piu’ applicabile la previsione della concessione a titolo gratuito, per norme successive), sia all’art. 19, comma 3 reg. reg. (Lombardia) 9 novembre 2004, n. 6, tanto piu’ che la cremazione costituisce un servizio pubblico espressamente dichiarato tale dall’art. 12, comma 7 D.-L. 31 agosto 1987, n. 440 e succ. modif., tanto che l’art. 6, comma 2 L. 30 marzo 2001, n. 130 ne regola le forme e modalita’ di gestione.
    Lo stesso art. 19 reg. reg. (Lombardia) 9 novembre 2004, n. 6 rinvia ad atti di pianificazione regionale come pre-condizione per nuove realizzazioni, pianificazione sulla quale la regione e’ intervenuta con la D.G.R. n. 8/4642 del 4 maggio 2007, poi modificata dalla D.G.R. n. 8/9052 del 4 marzo 2009, con cui si prevedono, tra gli altri, un sistema integrato, nonche’ criteri di verifica preventiva che considerano piu’ parametri (inclusa una certa distanza, un bacino di riferimento ed altri).
    Mancando elementi analitici, in relazione a situazioni specifiche, se valga il principio affermato dall’art. 3, comma 1 D.-L. 13 agosto 2011, n. 138 (ed art. 34 L.-L. 6 dicembre 2011, n. 201) e loro succ. modif., cio’ non di meno questo impianto interpretativo non puo’ non tenere conto di quanto preveda anche l’art. 1, comma 2 D.-L. 24 gennaio 2012, n. 1 e succ. modif., richiedendosi, almeno, una modifica, di norme di rango primario, che superino la qualificazione di servizio pubblico locale.

  5. x Mario
    Il Celeste ha ben altro a cui pensare di questi giorni.
    Ma è vero, a suo tempo, si spese non poco oltre che per la sanità pure per il comparto delle imprese funebri lombarde. E forse proprio per favorire il passaggio dei crematori alle imprese funebri, mai sazie!

  6. Grazie Carlo per la sua l’articolata e puntuale risposta necessaria a fugare ogni dubbio: nessuno, ora, oserà mettere in discussione la parola dell’Altissimo (ma quella del Celeste ?).
    Ringraziando, ossequio cordialmente

  7. X Mario Gianella,

    giuro per me stesso oracolo del Signore, come direbbe uno dei profeti dell’Antico Testamento (ma con ciò non voglio certo esser blasfemo, per carità, solo più categorico e tassativo): i crematori, per effetto della normativa esistente (art. 343, comma 1 del TU. Leggi Sanitarie, poi modificato con art. 6 comma 2 della legge 30 marzo 2001, n, 130; art. 78 D.P.R. 285/90) sono solo realizzabili all’interno dei cimiteri e costituiscono servizio pubblico locale di carattere economico, in quanto la cremazione è ordinariamente a titolo oneroso per l’utenza, almeno siano a quando lo Stato Italiano (v’è a tal proposito riserva di legge statale ai sensi dell’Art. 117 lettere L) ed M) Cost.) vorrà mantenere il carattere pubblico e demaniale dei nostri cimiteri. In buona sostanza per realizzare un crematorio privato su suolo privato bisognerebbe abrogare l’Art. 824 comma 2 Cod. Civile, l’Art. 343 comma 1 Testo Unico Leggi SAnitarie e la stessa Legge Statale n. 130/2001 che, ribadisco il concetto è Legge di principi, come ha rilevato lo stesso Consiglio di Stato nell’elaborazione del parere cui conformandosi, il Presidente della REpubblica, su un ricorso straordinario emanò il DPR 24 febbraio 2004

    In Regione Lombardia, vale non solo l’obbligo di costruire il crematorio dentro il cimitero (art. 19 del regolamento regionale 6/2004), ma anche che l’impianto di incinerazione per spoglie umane sia tra quelli individuati dalla Regione stessa, attraverso un apposito piano regionale. Tra l’altro l’Art. 19 comma 6 del REgolamento Regionale Lombardo 9 novembre 2004 n. 6 impone tra l’attività libero imprenditoriale di pompe funebri (tra cui si annovera anche la conduzione della casa funeraria) e la gestione o manutenzione del crematorio la separazione societaria.

    In forza della demanialità comunale del cimitero (art. 824 comma 2 del Codice civile) entro il recinto cimiteriale è possibile effettuare solo attività secondo quanto stabilito dalle leggi speciali che riguardano i cimiteri. Unico sistema di coinvolgimento di privati, alla luce dell’attuale legislazione, è la realizzazione dell?impianto attraverso gli usuali criteri per opere pubbliche (legge Merloni e successive modifiche ed integrazioni). Se un Comune ha già realizzato un crematorio, la gestione dello stesso, oltre alla economia diretta, è consentita con una delle forme previste dall?art. 113 del decreto legislativo 267/00 e successive modifiche ed integrazioni (in sostanza o con società in house o con società scelta a mezzo gara o con società mista in cui il socio privato sia scelto a mezzo gara). È, inoltre consentito realizzare e gestire l’opera pubblica con il sistema del project financing (sempre regolato dalla legge Merloni), ma pur sempre all’interno del perimetro cimiteriale.

  8. Sig. Carlo, è proprio sicuro ? Mi risulta che nel Comune di Chiari (BS) un’impresa di pompe funebri stia già costruendo un forno crematorio all’interno della propria Casa Funeraria, quindi fuori dal Cimietro, e autorizzato dal Comune.

  9. Un soggetto di diritto privato (non siamo mica in America, eh!) non può realizzare e gestire in piena autonomia un impianto di cremaazione perchè:

    1) il crematorio ex Art. 78 DPR 10 settembre 1990 n. 285 deve obbligatoriamente insistere su suolo cimiteriale ed entro il recinto del camposanto ed il cimitero ex Art. 824 comma 2 codice civile appartiene al demanio comunale, siccome comunale, e, quindi, pubblica, è la funzione cimiteriale ai sensi del combinato disposto tra gli Art. 337, 343 e 394 del Testo Unico Leggi Sanitarie senza, poi, considerare il CAPO IX del Regolamento Nazionale di Polizia mortuaria aprovato con DPR n.285/1990.

    2) ai sensi dell’Art. 6 della Legge n.130/2001 in materia di cremazione la costruzione e la gestione, nelle forme previste dall’Art. 113 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali (D.LGS n.267/2000) spetta ai comuni, anche in associazione tra essi.

  10. vorrei aprire un impianto di forno crematorio ma non riesco a trovare nessuna informazione sulle normative e la prassi di apertura.
    la mia città e Barletta prov.Bt regione Puglia.
    Restando in attesa Vi ringrazio anticipatamente.

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