Riferimenti: Foro amm. CDS 2002, 1438 (s.m.)
Massima:
Consiglio Stato, Sez. V, 10 giugno 2002, n. 3213
Non esiste nell’ordinamento un principio generale che autorizza le parti di rapporti giuridici privati a farsi giustizia da sè, essendo consentito il ricorso all’autotutela nei soli casi espressamente previsti dalla legge o dal contratto; pertanto, nell’ambito di una concessione del servizio di illuminazione votiva, il comportamento della concessionaria, che sia inadempiente all’obbligazione di corrispondere all’ente concedente le quote di cointeressenza, sostenendo l’inosservanza da parte del comune dell’obbligo di adeguare periodicamente le tariffe, in ragione della variazione dei costi di somministrazione dell’energia elettrica, costituisce violazione delle obbligazioni nascenti dal contratto ed è, pertanto, idoneo a fondare la pronuncia di risoluzione per inadempimento ai sensi dell’art.… ... Leggi il resto