Risoluzione Ministero Finanze n. 450249 del 29/12/1990 – Iva. Forfettizzazione. Servizio di lampade votive nei cimiteri. Percentuale di detrazione.

Risoluzione, Ministero Finanze, 1990
Risoluzione allegata

Norme correlate:
Art 5 di Decreto Ministeriale n. 1216 del 80

Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 450249 del 29.12.1990 Iva. Forfettizzazione. Servizio di lempade votive nei cimiteri. Percentuale di detrazione. La ditta …, concessionaria dell’illuminazione elettrica delle tombe nel cimitero di …, ha posto alla scrivente un quesito riguardante l’applicazione delle percentuali di detrazione forfettaria stabilite dalla tabella A annessa al D.L. n. 853 del 19 dicembre 1984, convertito in legge n. 17 del 17 febbraio 1985. Ritiene al riguardo la parte – e sulla scorta di tali considerazioni ha presentato, per la dichiarazione IVA relativa all’anno 1985, una richiesta di rimborso di Lit. 3.471.000 – che il proprio esercizio economico rientri nella voce n. 25 (commercio, in generale, di beni al minuto) della sopracitata tabella, con una conseguente detrazione del 65 per cento. In proposito questa Direzione Generale osserva che la questione delle lampade votive nei cimiteri, come si è avuto occasione di chiarire con Circolare n. 31 del 7 aprile 1973 e come può dedursi dal contenuto dell’art. 5 del D.M. 16 dicembre 1980 concretizza, agli effetti dell’IVA, un’attività di prestazione di servizi. Per quanto concerne poi il caso in esame, si rileva che le stesse condizioni generali di contratto predisposte dall’istante, per le stipulazioni con gli utenti, e la convenzione con il Comune di …, concessiva del servizio delle lampade votive nei cimiteri dello stesso Comune, sono interpretabili nel senso che l’oggetto dell’obbligazione, dedotto nei contratti, è il servizio di illuminazione con le relative operazioni necessarie a tal fine, e non già un’erogazione di energia elettrica. Tanto premesso si ritiene, condividendo l’avviso espresso al riguardo da codesto Ispettorato Compartimentale, che l’attività svolta dalla ditta in questione sia inquadrabile ai fini della detrazione forfettaria, nella voce n. 37 della tabella A annessa al citato D.L. n. 853/84.

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