Trasporto salma: chi firma l’autorizzazione?

Cara Redazione,

 

sono il titolare di un’impresa funebre. La sera di Natale sono stato convocato per un “recupero salma” da abitazione inadatta a fungere da deposito d’osservazione.

Nella mia regione non è stata introdotta la differenza funzionale tra le fattispecie medico-legali di “salma” e “cadavere” e, pertanto vale solo in DPR n.285/1990.

Nel caso sopra esposto chi autorizza il trasporto, nell’impossibilità di coinvolgere gli uffici comunali?

 

Lettera Firmata

 

 

RISPOSTA: Ai sensi del combinato disposto tra gli Artt. 11 e 17 DPR n.285/1990 è possibile trasportare una salma (= corpo umano privo di vita durante il periodo d’osservazione) purchè non si in ibiscano eventuali manifestazioni vitali con i trattamenti irreversibili di cui all’Art. 8 (saldatura della cassa, cremazione, sepoltura, siringazione cavitaria). La salma, deve, pertanto esser posta in condizioni di riprender conoscenza, quando per (dis)grazia dovesse ripensare e risvegliarsi, va quindi trasportata “a cassa aperta”. Basta anche un semplice sacco da recupero, con l’avvertenza, però, di lasciare una varco nelle cerniera così da consentire eventualmente la respirazione.

Ai sensi del combinato disposto tra l’Art. 74 DPR n.396/2000 e l’Art. 3 DPR n.285/1990, il quale rinvia all’Art. 365 Codice Penale spetta innanzi tutto al medico necroscopo, ma anche a qualunque sanitario nell’esercizio delle sue funzioni la segnalazione alla Procura della Repubblica di qualunque sospetto di reato o morte dipendente da delitto.
L’abitazione deve esser inadatta e pericolosa (ambienti troppo angusti, temperature elevate, presenza di persone facilmente impressionabili alla vista di una salma come spesso accade per i bimbi piccoli, malati psichici, anziani…).

Per movimentare la salma, occorre una semplice certificazione sanitaria (meglio se del medico necroscopo perchè meno influenzabile di quello di medicina generale rispetto ai desideri dei parenti) in cui si escluda la morte dovuta a fatto criminoso, ed anche il decesso per malattia infettivo diffusiva (qui, come al solito i pareri sono difformi, perchè secondo alcuni in presenza di infetti non si autorizza il trasporto a cassa aperta, mentre per altri commentatori è del tutto legittimo, anzi quasi necessario per preservare l’ambiente domestico dai miasmi dell’infezione). Di questo provvisorio “decreto di trasporto” si dovrà far menzione nella vera e propria autorizzazione al trasporto rilasciata dal comune, in cui saranno indicati tutti gli spostamenti intermedi della salma prima e del cadavere poi, assieme ad eventuale NULLA OSTA della Magistatura ex Art. 116 Decreto Legislativo n.271/1989, in analogia con quanto previsto dal paragrafo 5.2 Circ. MIn. 24 giugno 1993 n. 24.

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Carlo Ballotta

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5 thoughts on “Trasporto salma: chi firma l’autorizzazione?

  1. X Anna Borrelli,

    Provincia di Napoli, quindi Regione Campania, se ho ancora qualche reminiscenza della nostrana geografia. Orbene la suddetta Regione Campania non è ancora intervenuta con una modifica organica e “di sistema” per disciplinare diversamente il trasporto necroscopico, vale a dire quel particolare tipo di trasporto funebre disposto, con i connotati indifferibili di urgenza e necessità dalla Pubblica Autorità, le fonti del diritto, da assumere a riferimento, sono, allora, ancora quelle statali, ed in particolare il Capo IV DPR 10 settembre 1990 n. 285, il paragrafo 5 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24, integrati, poi, dalla normativa locale (ordinanza sindacale o, addirittura, in certi casi, regolamento comunale), la quale potrebbe prevedere anche fattispecie di trasporto e relative autorizzazioni complementari rispetto a quelle minime previste dalla normativa nazionale.

    Andiamo con ordine:

    1) Il rilascio dell’autorizzazione al trasporto funebre trae la propria legittimazione dal DPR n. 285/1990 (Reg. Naz. Polizia Mortuaria) non già dal DPR n.396/2000 (Reg. Stato Civile), mi spiego meglio: detta autorizzazione, infatti, non rientra certamente tra i compiti attribuiti all’Ufficiale di Stato Civile, ma tra quelli burocratici, assegnati, in base all’articolo 107 comma 3 lettera f) del T.U. n. 267/2000, ai dirigenti/responsabili degli uffici e questo potere non è derogabile se non per espressa previsione di legge (Art. 107 comma 4 D.LGS n. 267/2000 ed Art. 4, comma 3 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165). Si veda, a tal proposito anche l’Art. 17 D.LGS n. 165/2001 per il ruolo degli apicali negli articolati plessi comunali. In effetti, il trasporto di cadavere, verso il luogo di sepoltura, o cremazione, come ogni operazione funeraria, soggiace sempre a preventiva autorizzazione comunale (Art. 13 D.LGS n. 267/2000), (e la mancanza di quest’ultima comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di cui agli Artt. 339 e 358 comma 2 Testo Unico Leggi Sanitarie) non è, quindi, propriamente materia di Stato Civile, ai sensi dell’Art. 14 D.LGS n. 267/2000, in quanto il rilascio di detto provvedimento autorizzatorio, quale atto gestionale, spetta, in esclusiva, al dirigente preposto ai servizi di polizia mortuaria ex Art. 107 comma 3 lett. f) D.LGS n.267/2000, poi è altrettanto vero che il regolamento per l’organizzazione degli uffici, interno alla “macchina comunale”, approvato dalla Giunta, di cui agli Artt. 48 comma 2 ed 89 D.LGS n.267/2000, potrebbe contemplare anche un attribuzione di questa competenza al dipendente il quale assolve anche le mansioni di Ufficiale di Stato Civile; gli adempimenti di Stato Civile, tuttavia, traggono fonte e legittimazione da un diversa fonte normativa: il D.P.R. n.396/2000 e non già dal regolamento nazionale di polizia mortuaria, ragion per cui sarebbe bene non sovrapporre o confondere indebitamente i diversi profili, anche se a formare e sottoscrivere i documenti sarà, materialmente, la stessa persona fisica (dipendente comunale), incaricata di più funzioni.

    2) Tutti i trasporti funebri sono sono vincolati alla regola della tipicità, ovvero debbono sempre specificati:
    L’oggetto del trasporto (bara, urna, cassetta ossario contenitore per resti mortali)
    L’incaricato del trasporto (colui che prende in consegna l’oggetto del trasporto)
    Il luogo di partenza con eventuale sosta intermedia (il deposito d’osservazione, l’abitazione del de cuius, il servizio mortuario ospedaliero, il cimitero di prima sepoltura…)
    Quello d’arrivo (il cimitero di nuova destinazione, il crematorio, un sepolcro privato posto fuori del recinto cimiteriale, una tumulazione privilegiata, l’Estero…….)

    Ogni altro luogo deve esser preventivamente individuato ed autorizzato “caso per caso” anche, quando necessario, una volta acquisito il nulla osta dell’Autorità Sanitaria

    La lettera della legge individua nel sindaco il soggetto istituzionale preposto al rilascio delle autorizzazioni ad trasporto, ma dopo la Legge 142/90 e sopratutto ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000 (Nuovo ordinamento enti locali) ci si deve riferire al dirigente dei servizi di polizia mortuaria comunali (di solito sono accorpati con i servizi demografici/Stato Civile) oppure al funzionario incaricato per comuni privi di figure dirigenziali.

    Il Trasporto necroscopico, se possibile, è ancora più rigido nella sua destinazione, in quanto i luoghi istituzionalmente deputati a ricevere i cosiddetti trasporti di “recupero salma” conosciuti anche con la formula linguistica di “raccolta salme incidentate” sono solo: a) DEPOSITI d’OSSERVAZIONE b) OBITORI di cui al Capo III DPR n. 285/1990 essi sono impianti indispensabili per ogni comune ai sensi del D.M. 28 maggio 1993, proprio perché debbono garantire quel presidio sul territorio chiamato FUNZIONE NECROSCOPICA. Tra l’altro il trasporto necroscopico, costituendo una sorta d’eccezione alla norma di portata generale deve esser sanato ex post con decreto di trasporto emesso dal Comune (paragrafo 5.2 Circ. Min. 24/1993) Alla luce della normativa vigente è del tutto illegittimo (quand’anche non sconfini in un ab-uso di potere?) che la forza pubblica autorizzi un trasporto salma, a cassa aperta” per di più presso un domicilio privato ed a maggior ragione fuori comune, e qui troverebbe applicazione pure la sanzione comminata dall’Art. 339 Testo Unico Leggi Sanitarie.

    3) Ai sensi del combinato disposto tra gli Artt. 26 e 34 DPR n. 285/1990, come ricordato anche dal paragrafo 5 Circ. Min. n. 24/1993, è il comune di decesso ad istruire tutto il procedimento finalizzato al rilascio della finale autorizzazione al trasporto per il giorno del funerale.

  2. x Carlo Chiedo scusa per la mancanza di alcuni dettagli, l’episodio in questione è avvenuto in provincia di Napoli nelle ore notturne quindi gli uffici comunali erano chiusi, tuttavia con l’autorizzazione del magistrato di turno il cadavere è stato traslato in cassa metallica (recupero salme) presso la propria abitazione in un comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso, il giorno seguente l’ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuto il decesso riteneva di non essere competente per autorizzare il trasporto salma al cimitero ma che la competenza era del collega dove giaceva in quel momento la salma. Grazie resto in attesa.

  3. X Anna Borrelli,

    Molte Regioni, nella loro legislazione, hanno introdotto la distinzione semantica e funzionale tra “SALMA” e “CADAVERE”, così da disciplinarne diversamente il trasporto.
    Innanzi tutto da quale regione Lei mi scrive? Senza saperlo non posso risponderLe in modo completo ed esaustivo. Dal tenore del quesito, però, mi sorge un dubbio: per caso Lei non sarà mica dell’Emilia-Romagna? Dico questo perché la mia Regione (io, infatti, sono di Modena) ha introdotto una modalità ibrida di trasporto cadavere in cui si sovrappongono gli elementi tipici del trasporto salma, quindi “a cassa aperta” con quelli del trasporto cadavere, ordinariamente a cassa chiusa, soprattutto per quanto riguarda il procedimento autorizzatorio.

    Andiamo, quindi, con ordine, perché la faccenda è complessa, naturalmente assumerò a riferimento solo la normativa statale, con tutte le sue ovvie limitazioni di portata

    Il trasporto funebre da comune a comune è regolato, con relativa sanzione, altrimenti si tratterebbe di una norma minus quam perfecta, dal combinato disposto tra l’ Art. 339 Regio Decreto n. 1265/1934 e l’Art. 30 DPR n. 285/1990. Orbene, il trasporto di cadavere deve sempre avvenire a cassa chiusa e debitamente sigillata ex paragrafo 9.7 Circ. Min 24 giugno 1993 n. 24, nonché esser autorizzato dal comune.

    Nel Suo caso, come mi par di capire, l’Autorità Giudiziaria ha emesso il proprio nulla osta alla sepoltura del defunto, ex Art. 116 comma 1 D.LGS n. 271/1989, non ravvisando possibili prove o semplici indizi di morte violenta o, peggio ancora, dovuta a fatto criminoso.

    Sulla corretta interpretazione degli Artt., 76, 77 e 78 DPR n. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’Ordinamento di Stato Civile) si rinvia alle rispettive circolari:

    n. 30 del 07/06/2007
    n. 42 del 19/10/2004
    n. 33 del 15/07/2004

    tutte e tre emanate dal Ministero degli Interni

    A questo punto, il defunto in oggetto, avvenuta la visita necroscopica con allegazione ex post del certificato necroscopico (ai sensi del D.M 27/02/2001) all’atto di morte, decorso il periodo d’osservazione e rilasciata l’autorizzazione alla sepoltura ex Art. 74 DPR n. 396/2000 è divenuto ufficialmente cadavere e può (o…deve???) esser sottoposto a tutti quei trattamenti irreversibili di cui all’Art. 8 DPR n. 285/1990 tra cui si annovera, appunto, la chiusura della cassa.

    Il feretro così confezionato, in rapporto alla distanza del tragitto da percorrere ed alla sua destinazione ultima non è più soggetto ad interventi di manomissione (= violazione di sigilli ai termini dell’Art. 349 Cod. Penale) e può esser tradotto, secondo la normativa statale:

    1) al cimitero
    2) al crematorio,
    3) presso una cappella gentilizia fuori del perimetro cimiteriale
    4) all’Estero
    5) in una tumulazione privilegiata

    Altri luoghi dove esporre i morti, purché a cassa chiusa debbono sempre esser preventivamente autorizzati dalla competente Autorità Amministrativa, attraverso ordinanza ex Art. 22 DPR n. 285/1990 o provvedimento specifico adottato caso per caso.

  4. Una salma deceduta per cause accidentali, intervento della procura, stabilito che il decesso è avvenuto per cause naturali viene affidata ai familiari i quali decidono di traslarla nel comune di residenza alla propria abitazione, il giorno dopo scadute le canoniche 24 h chi firma il decreto per il trasporto salma?

  5. Ad integrazione di quanto detto prima aggiungo questa considerazione:

    ogni trasporto funebre di salma, cadavere, ossa, ceneri, resti mortali,
    all’interno del comune, richiede sempre il preventivo rilascio di
    un’autorizzazione amministrativa o, in deroga sanitaria o della Pubblica
    Autorità, da sanarsi in sede di perfezionamento dell’autorizzazione al
    trasporto di cui agli Artt. 23 e seguenti DPR 285/1990, altrimenti, il
    trasporto “sine Titulo” integra l’illecito amministrativo di cui all’Art.
    107 DPR n.285/1934, che rinvia, per l’importo all’Art. 358 Regio DEcreto
    n.1265/1934, così come novellato da un Decreto Legislativo del 1999 (dai 3
    ai 18 milioni da convertire, ovviamente in Euro).

    Per non rischiare un multone esagerato, in sede di prelievo della salma,
    fatTi sempre consegnare il decreto di trasporto.

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