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Tar Veneto, Sez. II, 22 maggio 2014, n. 710
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 485 del 2013, proposto da:
Giuseppe Romanelli, rappresentato e difeso dall’avv. M. Francesco Curato, con domicilio eletto presso Francesco M. Curato in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;
contro
Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrett. Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;
Comune di Selva di Cadore, rappresentato e difeso dagli avv. Guido Sartorato, Franco Stivanello Gussoni, con domicilio eletto presso Franco Stivanello Gussoni in Venezia, Dorsoduro, 3593;
nei confronti di
Parrocchia di San Lorenzo Martire, parte non costituita in giudizio.
per l’annullamento,
– del provvedimento dirigenziale generale 7/1/2013, con cui il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto ha disposto la prescrizione di misure di tutela indiretta ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42 sugli immobili individuati al Fg. 7 (CT) Particelle 56-57-58-59-60-19-61-444-295-447-124-125-128-127-364-126-62-311-365-345 posizione Strada Provinciale n. 251 delimitata dalle lettere A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N, Via Bacalin, porzione delimitata dalle lettere O-P-Q-R, Via Villa, porzione delimitata dalle lettere S.T.U.V., siti nel Comune di Selva di Cadore (BL), ivi comprese la planimetria catastale e la relazione tecnico-scientifica;
– del provvedimento 28/8/2012, a firma del Direttore Regionale, con il quale è stata accertata, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004, la sussistenza dell’interesse culturale del Cimitero Comunale sito in località Grouipa nel Comune di Selva di Cadore e distinto al catasto comunale al Fg. 7 Particella 297 ivi comprese la planimetria catastale e la relazione storico-artistica e la condanna del Ministero per i Beni e le Attività Culturali al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali e di Comune di Selva di Cadore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 maggio 2014 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’Ing. Giuseppe Romanelli è proprietario di un’area ubicata in localita Grouipa, presso l’abitato di Selva di Cadore tra il Cimitero Comunale e la Chiesa Parrocchiale adibita in parte a prato e in parte a pascolo.
La ricorrente afferma che tutti i terreni di cui si tratta sono ricompresi, in base all’attuale Piano Regolatore Generale del Comune di Selva di Cadore, nell’ambito delle “Zone di tutela e fasce di rispetto” di cui all’art. 30 delle N.T.A.
Più in particolare, l’area ricade, per gran parte della sua estensione, nella “Fascia di vincolo cimiteriale”; mentre un’altra parte, verso sud, rientra nella “Fascia di tutela paesaggistica” e la parte verso est, nella “Fascia di rispetto stradale”.
In data 15.05.2012, l’Ing. Romanelli presentava al Comune di Selva di Cadore una D.I.A. relativa ad un progetto di “Ricomposizione ambientale” riguardante i suddetti terreni e relativa ad operare la sistemazione idrogeologica dell’area.
A seguito di alcune note di sollecito inviate dal Sindaco del Comune di Selva di Cadore al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, quest’ultimo comunicava all’Ing. Romanelli 1’avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 della Legge n. 241/90, nonchè dell’art. 46 del D.Lgs.42/2004, quest’ultimo finalizzato ad emanare alcune prescrizioni di misure di tutela indiretta a favore del complesso immobiliare denominate “Chiesa di San Lorenzo e Cimitero Monumentale”.
Malgrado le deduzioni proposte il Ministero per i Beni e le Attività culturali adottava il provvedimento dirigenziale generale del 7 gennaio 2013 di tutela indiretta, impugnato con il presente ricorso.
Nel frattempo, con i provvedimenti dirigenziali generali del 28 agosto 2012 e del 18/12/2012 della medesima Direzione Regionale del Veneto, struttura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, veniva dichiarato, ai sensi dell’art.12 del D.Lgs.42/2004, l’’interesse culturale, rispettivamente, dell’immobile denominato “Cimitero Monumentale”, sito nel Comune di Selva di Cadore e dell’immobile denominato “Chiesa Panocchiale di San Lorenzo Martire”, provvedimenti anch’essi impugnati con il presente ricorso.
Nell’ambito del proponimento di detta impugnativa si sosteneva l’esistenza dei seguenti vizi:
1. violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004, ritenendo che l’epoca di realizzazione dell’attuale Cimitero sarebbe stata erroneamente determinata e che, quindi, diversamente da quanto riportato dalla Soprintendenza nella relazione storico-artistica, detta struttura non risalirebbe al periodo ottocentesco, bensì all’anno 1971;
2. violazione e falsa applicazione dell’art. 45 del D.Lgs.42/2004, in quanto la comunicazione di avvio del procedimento, diretta all’imposizione del vincolo indiretto, sarebbe intervenuta prima che fossero conclusi i procedimenti di verifica ex art. 12 D.lgs. 42/2004 sui beni oggetto di tutela diretta, ovvero la “Chiesa di San Lorenzo” e il “Cimitero Monumentale” di Selva di Cadore;
3. eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria, irragionevolezza e illogicità manifeste, violazione del principio di proporzionalità, in quanto il Ministero non avrebbe tenuto conto dello stato dei luoghi, ed in particolare, della circostanza che l’area di cui si tratta risulta già essere inedificabile.
Unitamente al ricorso principale veniva presentata un’istanza istruttoria, diretta a verificare se il Cimitero comunale, così come ricostruito corrispondesse all’originaria costruzione ottocentesca e che, nel contempo, si accertasse l’opportunità di imporre misure prescrittive di cui al provvedimento del 07/01/2013 a fronte delle già esistenti disposizioni di cui all’art. 30 delle NTA.
Veniva, altresì, presentata un’istanza di risarcimento del danno conseguente all’imposizione dei vincoli di cui si tratta, con riserva di una successiva quantificazione.
Si costituiva il Ministero per i Beni e le Attività culturali che eccepiva in via preliminare la tardività dell’impugnazione proposta avverso il provvedimento del 28/08/2012, risultando decorsi i termini di impugnativa.
Concludeva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Analoga eccezione di tardività veniva presentata dal Comune di Selva di Cadore che, nel costituirsi, eccepiva altresì l’inammissibilità del ricorso sia, in quanto strumentale alla realizzazione di un progetto di ricomposizione ambientale sia, ancora, in considerazione del fatto che il vincolo indiretto sarebbe stato istituito, non soltanto in conseguenza della dichiarazione di interesse culturale del Cimitero, bensì in considerazione del vincolo diretto sulla chiesa istituito con decreto del 18/12/2012.
Detta circostanza a parere dell’Amministrazione comunale avrebbe comportato il venir meno di qualunque interesse all’annullamento del vincolo diretto, considerando come sarebbe risultato comunque vigente un ulteriore atto idoneo, di per sé, a costituire il presupposto del vincolo indiretto.
Il Comune di Selva di Cadore chiedeva, in subordine, una pronuncia di reiezione per l’impugnazione così proposta.
All’udienza del 07 Maggio 2014, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. In primo luogo è possibile evidenziare come la manifesta infondatezza del ricorso consente di prescindere dalle eccezioni preliminari proposte.
1.1. Va, infatti, rilevata l’infondatezza del primo motivo nella parte in cui si sostiene l’illegittimità del provvedimento dirigenziale del 28/08/2012 con il quale è stato apposto il vincolo diretto, ritenendo che l’epoca di realizzazione del Cimitero non avrebbe potuto essere individuata nel periodo ottocentesco, quanto nel corso dell’anno 1971 e, ciò, considerando come proprio in detto ultimo periodo la struttura sarebbe stata interamente ricostruita a seguito dell’alluvione del 1966.
2. Con riferimento a detta circostanza va rilevato come quest’ultima sia del tutto ininfluente al fine di ritenere illegittima la dichiarazione di interesse culturale, di cui all’art. 12 del D. Lgs. 42/2004, presupposto per l’apposizione del vincolo di cui si tratta.
Anche laddove risultasse dimostrato che l’entità dei lavori svolti era stata tale da incidere sulle strutture originarie del cimitero, resterebbe comunque immutata la legittimità dei presupposti contenuti nella relazione storico illustrativa e che, in quanto tali, avevano determinato il Ministero dei Beni Culturali nell’apporre il vincolo di cui si tratta.
2.1 Si consideri, inoltre, che dall’esame della documentazione in atti è possibile evincere le caratteristiche intrinseche del manufatto che devono ritenersi idonee a prescindere dalla ristrutturazione operata in conseguenza dell’alluvione del 1966.
2.2 Va rilevato, ancora, che scopo dei lavori di rifacimento del 1971 era proprio quella di recuperare la stabilità del manufatto, senza determinare il venire in essere di variazioni planimetriche tra le due opere e senza, quindi, che si siano pregiudicate le caratteristiche essenziali del manufatto di cui si tratta.
2.3 In particolare la Soprintendenza ha ritenuto meritevole di tutela l’interesse culturale dell’insieme nel suo complesso, la struttura ottocentesca del cimitero, “nonché la morfologia architettonica della preziosa cappellina” e, ancora, ulteriori elementi le cui caratteristiche non sono state intaccate dai successivi lavori di rifacimento.
La censura è, pertanto, infondata e va respinta.
3. Con il secondo motivo si evidenzia l’illegittimità del vincolo di tutela indiretta, ritenendo che la comunicazione di avviso di avvio del relativo procedimento era stata adottata in una fase antecedente alla conclusione dei procedimenti di verifica ai sensi di cui all’art. 12 del D.Lgs 42/2004 e per quanto attiene l’imposizione del vincolo diretto.
Si eccepisce, altresì, la violazione del principio di proporzionalità nell’imporre il vincolo indiretto all’intera proprietà del ricorrente.
3.1 Sul punto va rilevato, e per quanto concerne la prima doglianza, che la Soprintendenza ha dimostrato come l’interesse culturale, riferito sia al Cimitero che della Chiesa, era stato sancito in una fase antecedente all’avvio del procedimento di apposizione del vincolo di tutela indiretta.
3.2 Ne consegue che non sussiste la dedotta violazione dell’art. 45 del D. Lgs. 42/2004 e, ciò, considerando come il provvedimento di tutela indiretta sia intervenuto in un periodo di tempo in cui i beni risultavano già oggetto di una specifica dichiarazione di interesse ambientale.
3.3 Nemmeno sussiste l’asserita violazione dei principi di proporzionalità, considerando in particolare la cornice ambientale in cui si pongono i beni da tutelare, nell’ambito del quale si è ritenuto di tutelare la “vocazione prativa” delle aree di cui si tratta e, ciò, come espressamente evidenziato nel provvedimento impugnato laddove si precisa che “la modifica dell’assetto attuale dei luoghi e l’alterazione dello stato morfologico dei terreni ne svuoterebbero la naturale vocazione prativa e arrecherebbero una grave perdita di identità al complesso la chiesa e il Cimitero che, infatti, vedrebbero ridotto il loro ambito di riferimento storico e l’ambiente circostante verrebbe alterato e ridotto a sommatoria di aree distinte e disgiunte e non a sistena complesso e integrato”.
3.5 Ne consegue che la Soprintendenza ha esplicitato le ragioni in base alle quali si è ritenuto di considerare indispensabile il mantenimento dello status quo e, ciò, peraltro nell’espressione di un potere di discrezionalità tecnica nell’ambito del quale non sussistono i profili per un sindacato di questo Tribunale.
3.6 Deve essere rigettata anche l’ulteriore argomentazione in base alla quale l’area risulterebbe già inedificabile sulla base delle prescrizioni urbanistiche esistenti.
L’esame del provvedimento di apposizione del vincolo indiretto consente di smentire tali affermazioni.
Esso è diretto a introdurre una pluralità di prescrizioni non circoscritte alla mera inedificabilità dell’area, ma in quanto tali finalizzate ad impedire una modifica della morfologia del terreno, risultando al contrario ammissibili le sole opere di manutenzione ordinaria dei terreni e della vegetazione.
4. I rilievi sopra evidenziati consentono, altresì, di ritenere priva di pregio l’affermazione, di cui al terzo motivo del ricorso, circa la presunta esistenza di un difetto di istruttoria e motivazione, risultando esplicitati i motivi in base ai quali si è ritenuto di preservare il territorio circostante il complesso della Chiesa e del cimitero monumentale.
Nemmeno è possibile ritenere che il riferimento alla necessità di tutelare direttrici e visuali prospettiche, o, più in generale, il tenore della motivazione, integri la fattispecie di una terminologia apodittica e generica, considerando come proprio la tutela di detti valori costituisca il presupposto per l’imposizione dei vincoli di cui si tratta.
In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
Va respinta anche la richiesta di risarcimento del danno, risultando, tra l’altro, nemmeno provati i relativi presupposti, specie per quanto attiene l’entità dello stesso e il nesso causale con i provvedimenti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Respinge così come precisato in parte motiva.
Si condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che vengono liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento//00) per ciascuna parte costituita per complessivi Euro 3.000,00 (tremila//00) oltre iva e cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Alessandra Farina, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)