Tar Toscana, Sez. III, 14 maggio 2014, n. 800

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Tar Toscana, Sez. III, 14 maggio 2014, n. 800
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2124 del 1996, proposto da:
Alessandra Faggi, Grazietta Poli, Cristina Faggi, in qualità di eredi di Andrea Faggi, rappresentati e difesi dall’avv. Leonardo Lascialfari, nel cui studio in Firenze, via Masaccio n. 17 sono elettivamente domiciliati;
contro
Comune di Firenze, rappresentato e difeso dagli avv. Annalisa Minucci e Francesca De Santis, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale;
per l’annullamento
del provvedimento di diniego di concessione edilizia in sanatoria prot. n. 16624/96 del 28 marzo 1996; nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 aprile 2014 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori L. Lascialfari e A. Minucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 6 febbraio 1985 il Sig. Andrea Faggi presentava al comune di Firenze istanza di condono per la realizzazione di alcuni lavori di ampliamento di un fabbricato di sua proprietà censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio di mappa n. 27 particella 296.
Con provvedimento in data 28 marzo 1996 il predetto Ente respingeva la domanda ritenendo che le opere abusive non potessero essere condonate in quanto realizzate nella fascia di rispetto cimiteriale prevista dall’art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al r.d. 1265 del 1934.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l’interessato, al quale sono poi subentrati i relativi eredi come in epigrafe indicati.
Il Sig. Faggi contesta la legittimità del provvedimento di diniego in quanto le opere di cui all’istanza di condono sarebbero state realizzate nel 1966 quando ancora il fabbricato si trovava ad un distanza superiore a 200 m. dal cimitero di S. Martino a Brozzi.
Solo a seguito dell’ampliamento del suddetto cimitero, avvenuto negli anni ’70, l’immobile sarebbe stato incluso nella fascia di rispetto ma ciò non potrebbe determinare la incondonabilità delle opere di ampliamento su di esso realizzate ai sensi dell’art. 33 della L. 47 del 1985 poiché tale norma osterebbe solo alla sanatoria delle opere che al momento della loro costruzione ricadevano in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta.
Il sig. Faggi deduce altresì i vizi di eccesso di potere per travisamento, difetto dei presupposti, carenza di istruttoria, violazione del principio di legittimità della azione amministrativa, sostenendo che la attuale presenza dell’opera in vincolo cimiteriale sarebbe imputabile non al suo autore ma alla stessa p.a. che avrebbe ampliato il cimitero nonostante la presenza di manufatti edilizi ad una distanza inferiore rispetto a quella prescritta.
Infine, il ricorrente lamenta che il provvedimento negativo non sarebbe assistito da adeguata motivazione in ordine alla incompatibilità delle opere oggetto della istanza con i valori protetti dal vincolo, cosa che sarebbe stata necessaria in conseguenza della natura relativa e non assoluta dell’obbligo di distanza previsto dall’art. 331 del r.d. 1265 del 1934.
Si è costituito il Comune di Firenze per resistere al ricorso.
Il Collegio ritiene fondato ed assorbente il primo motivo di ricorso.
In esito alla verificazione disposta per accertare la situazione esistente alla data di realizzazione delle opere abusive è emerso in il fabbricato di proprietà del ricorrente si trovava all’epoca al di fuori della fascia di rispetto di 200 dal cimitero di S. Martino a Brozzi.
L’area di pertinenza dell’edificio era, invece, soggetta ad una previsione urbanistica del p.r.g., allora solo adottato, che, in funzione del programmato ampliamento della dimensione del predetto cimitero aveva assoggetto anche la fascia di 200 metri dal futuro perimetro dell’opera pubblica a vincolo di inedificabilità.
A prescindere dalla efficacia che si debba riconoscere al piano ancora in fase di approvazione il collegio reputa che il vincolo di inedificabilità che gravava sull’area di proprietà del ricorrente al momento della realizzazione delle opere abusive avesse natura esclusivamente urbanistica e non potesse, perciò, essere considerato ostativo al rilascio della concessione in sanatoria.
Invero, come la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare, i vincoli di inedificabilità assoluta individuati dall’art. 33 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, come ostativi alla sanatoria delle opere edilizie con essi contrastanti, sono quelli inerenti all’area in modo indissolubile perché posti da leggi statali o regionali a tutela di specifici e preminenti interessi pubblici. La previsione di cui alla citata norma ricomprende solo i vincoli di inedificabilità previsti dagli strumenti urbanistici in funzione della la tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici ricognitivi di qualità intrinseche dell’area ma non anche quelli posti per la localizzazione di opere pubbliche sul territorio (T.A.R. Bari Puglia sez. I 23 maggio 2000 n. 2173; T.A.R. Latina Lazio, 17 febbraio 2000 n. 103; T.A.R. Latina Lazio, 17 dicembre 1999 n. 1014).
Il vincolo previsto dall’art. 331 del r.d. 1265 del 1934 preclude, pertanto, la sanabilità dell’opera solo nella misura in cui derivi immediatamente dalla legge in relazione alla presenza di un cimitero già esistente, mentre la stessa efficacia non può essere riconosciuta ad un vincolo urbanistico di inedificabilità, esteso anche alla futura fascia di rispetto, che si connette alla localizzazione di un nuovo cimitero o all’ampliamento di uno preesistente.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna il Comune di Firenze alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 2.000 oltre IVA e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Riccardo Giani, Consigliere
Raffaello Gisondi, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)