Tar Sicilia, Sez. III, 3 marzo 2015, n. 593

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Testo completo:
Tar Sicilia, Sez. III, 3 marzo 2015, n. 593
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1366 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Alfredo La Malfa, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv. Gabriele La Malfa Ribolla e Francesco Stallone, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Palermo, via Nunzio Morello, n. 40;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, per determinazione dirigenziale n. 404 del 19 maggio 2014 e procura in calce alla copia notificata del ricorso, dall’avv. Ezio Tomasello, elettivamente domiciliato presso l’ufficio legale comunale in piazza Marina, n. 39;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
– del provvedimento n. 217267 del 12 marzo 2014 emesso dal Dirigente dell’area della gestione del territorio – ufficio impianti cimiteriali;
– del provvedimento n. 363864 del 24 aprile 2014 emesso dal medesimo dirigente;
– occorrendo, dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 301 del 3 settembre 2010;
-di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
quanto ai motivi aggiunti:
– occorrendo e in ragione dell’integrazione postuma delle note impugnate avvenuta con il deposito del controricorso dell’avvocatura comunale del 29 maggio 2014, dell’ordinanza sindacale n. 415 del 24 dicembre 2013.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Palermo;
Vista la memoria del ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica dell’11 febbraio 2015 il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO
Con ricorso, notificato il 6 maggio 2014 e depositato il giorno 12 successivo, il signor Alfredo La Malfa ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, dei provvedimenti n. 217267 del 12 marzo 2014 e n. 363864 del 24 aprile 2014, con i quali il responsabile del servizio cimiteriale del Comune di Palermo ha disposto l’utilizzo temporaneo di loculi della propria sepoltura ubicata nel cimitero Santa Maria dei Rotoli.
Ha, inoltre, impugnato cautelativamente la presupposta ordinanza contingibile e urgente n. n. 301 del 3 settembre 2010 con la quale il Sindaco aveva sospeso alcune concessioni private ricadenti in tale cimitero.
Ha dedotto i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere sotto vari profili.
2) Violazione dell’ordinanza sindacale presupposta.
Si è costituito in giudizio il Comune di Palermo, che ha depositato una memoria con la quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione dell’ordinanza sindacale n. 415 del 24 dicembre 2013 costituente presupposto dei provvedimenti di utilizzo della sepoltura impugnati; ha, comunque, chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 21 luglio 2014 e depositato il giorno successivo, il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 415 del 24 dicembre 2013, deducendo censure identiche a quelle di cui al ricorso introduttivo.
Il Comune di Palermo ha depositato una memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso per motivi aggiunti, poiché infondato, vinte le spese.
Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2015, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. La controversia ha ad oggetto il provvedimento n. 217267 del 12 marzo 2014 e quello n. 363864 del 24 aprile 2014 con i quali è stato disposto l’utilizzo temporaneo di alcuni loculi intestati al ricorrente, in esecuzione di ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco, quale ufficiale di governo, di sospensione delle concessioni private ricadenti nel cimitero S. M. dei Rotoli, per la parte dei loculi disponibili
2. In primo luogo rileva il collegio che, come ritenuto nella condivisa recente sentenza della sezione n. 1889 del 16 luglio 2014, non merita accoglimento l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla difesa del comune resistente relativa alla mancata impugnazione dell’ordinanza sindacale n. 415 del 24 dicembre 2013, per effetto della quale i provvedimenti impugnati sono stati adottati.
Invero, tale ordinanza non è menzionata nei provvedimenti di utilizzo dei loculi impugnati che si limitavano, nell’oggetto, a un generico riferimento all’ordinanza sindacale n. 301 del 3 settembre 2010, nei cui confronti il ricorrente ha formulato censure.
Successivamente al deposito in giudizio e, pertanto, alla sua conoscenza , il ricorrente ha, peraltro, impugnato con motivi aggiunti la ordinanza sindacale n. 415/2013 con gravame da ritenersi tempestivo in quanto proposto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza del provvedimento.
3. Ciò premesso, il ricorso, come ritenuto in una pluralità di condivisi precedenti della sezione relativi a fattispecie identiche a quella in esame (ex plurimis la succitata sentenza n. 1889/2014 e quella n. 2339 del 2 dicembre 2013), dai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi, è fondato sotto l’assorbente profilo della indeterminatezza del termine di durata dei provvedimenti impugnati.
L’ordinanza sindacale, che costituisce il presupposto della concreta utilizzazione dei loculi ubicati nella sepoltura del ricorrente, non indica, infatti, con certezza il limite temporale della sua efficacia, come, invece, avrebbe dovuto, trattandosi di un atto contingibile e urgente.
Il presunto limite di efficacia temporale nella stessa indicato rappresenta, in particolare, un enunciato meramente formale, in quanto il contenuto dell’ordinanza è stato più volte prorogato dall’Amministrazione comunale e gli effetti risultano comunque ancorati al periodo di vigenza della precedente (i.e. la n. 163/2008) anch’essa più volte prorogata.
Invero, è noto che tali atti costituiscono provvedimenti extra ordinem, in quanto derogano al principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, al fine di consentire alla P.A. di sopperire a situazioni straordinarie ed urgenti non fronteggiabili con l’uso dei poteri autoritativi ordinari.
Elemento indefettibile di tali atti è, però, la precisa indicazione del limite temporale di efficacia, in quanto solo in via temporanea può essere consentito l’uso di strumenti extra ordinem, che permettono la compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalla legge.
Applicando tali principi alla vicenda per cui è causa, è errata, in punto di diritto, la prospettazione alla base dei provvedimenti impugnati, secondo la quale le ordinanze contingibili ed urgenti non devono essere necessariamente temporanee.
Pur essendo indubbio che il limite temporale di tali provvedimenti deve essere adeguato al rischio da fronteggiare, nel senso che deve essere rapportato al tempo necessario per fronteggiarlo attraverso gli strumenti ordinari, che devono essere attivati nel più breve tempo possibile, non può ammettersi che la loro efficacia perduri sino alla data di risoluzione del problema generale da cui il rischio è scaturito, qualora la stessa sia del tutto incerta.
In altri termini la contingibilità del provvedimento deve essere rapportata al tempo necessario per fronteggiare il rischio con mezzi ordinari e non a quello – necessariamente più lungo ed indeterminato – necessario per la soluzione a regime della vicenda che ha determinato il rischio.
Diversamente opinando le ordinanze contingibili ed urgenti diverrebbero degli strumenti del tutto generici e, in ultima analisi, arbitrari, con grave compromissione del principio di legalità.
Concludendo, assorbiti gli ulteriori motivi, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati nei limiti di interesse e quindi nella misura in cui incidono negativamente sui benefici derivanti dalla concessione di sepolcro in favore dei ricorrenti.
Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in € 2.000,00, oltre spese e accessori se e in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Maisano, Presidente FF
Aurora Lento, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)