Tar Sicilia, Sez. II, 5 febbraio 2014, n. 387

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Tar Sicilia, Sez. II, 5 febbraio 2014, n. 387
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1127 del 2002, proposto dall’Impresa Scannella Carmelo, in persona del suo omonimo titolare, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Palermo, via Liberta’, 171;
contro
Comune di San Giuseppe Jato, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Maria Cusenza, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Beatrice Miceli sito in Palermo, via N.Morello N.40;
per l’annullamento
-del provvedimento di cui alla nota prot. N.2317 dell’11/2/2002 con la quale il Comune ha chiesto alla Lloyd Adriatico Alleanza Group l’escussione della cauzione già versata dall’impresa ricorrente per la partecipazione alla gara di appalto per i “lavori di ampliamento del cimitero comunale …”;
-ove occorre, dei verbali di gara indicati nell’atto introduttivo e di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giuseppe Jato e le relative eccezioni e difese;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 568 del 9/4/2002 di accoglimento della domanda cautelare;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2013 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 13/03/2002 e depositato il 18/03/2002, parte ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe indicati mercé i quali l’Amministrazione del Comune di San Giuseppe Jato ha inteso procedere ad incamerare la cauzione provvisoria (già versata dall’impresa ricorrente) quale ulteriore effetto della disposta esclusione dalla per la partecipazione alla gara d’appalto indetta dalla stazione appaltante per i lavori di ampliamento del cimitero comunale.
Detta esclusione (dalla quale è derivata la contestata escussione della cauzione provvisoria, per cui è controversia) è stata adottata dalla stazione appaltante per una serie di asserite irregolarità sui documenti versati dall’impresa partecipante avendo riguardo precipuo: 1) alla non conformità delle dichiarazioni rese rispetto alla normativa sull’apposizione del bollo; 2) alla non conformità delle autentiche dei documenti composti da più pagine legate tra loro da un timbro di unione laddove la firma dell’impresa è stata apposta soltanto sulla prima pagina; 3) ai certificati sui lavori che non risulterebbero conformi alle disposizioni di legge sulle autentiche di copia; 4) al costo del personale che, malgrado risulti conforme a quanto dichiarato, è di difficile riscontro tra le dichiarazioni fiscali e la situazione patrimoniale (…); 5) alla prodotta dichiarazione di consistenza dell’organico medio annuo, siccome non conforme a quanto asseritamente richiesto nella lettera di invito; 6) al requisito di dotazione stabile di attrezzatura tecnica.
Il ricorso è affidato a tre motivi di doglianza riconducibili alla violazione di legge e all’eccesso di potere, sotto diversi profili.
In sede cautelare, con ordinanza collegiale n. 568 del 9/4/2002 è stata accolta la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
Il Comune resistente ha preliminarmente eccepito profili in rito contestando l’inammissibilità e/o irricevibilità del mezzo per mancata e tempestiva impugnazione del provvedimento di esclusione dalla gara, come da verbale affisso all’Albo pretorio al 24/12/2001 al 03/01/2002.
Preliminarmente va disattesa l’eccezione sollevata dal Comune resistente, considerato quanto ancora di recente precisato dalla giurisprudenza amministrativa in ordine alla autonoma lesività e quindi impugnabilità del provvedimento di escussione rispetto al presupposto provvedimento di esclusione dalla gara. In tal senso puntualmente parte ricorrente richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato di cui alla sentenza n. 3588 del 09/04/2013 i cui principi sono applicabili al caso in esame atteso che il thema decidendum è da circoscrivere unicamente all’impugnato provvedimento di escussione, non investendo in alcun modo le consolidate posizioni relative all’aggiudicazione dell’appalto.
Nel merito il ricorso è fondato e va quindi accolto per le considerazioni che seguono.
La prima e la terza doglianza, qui contestualmente scrutinate stante la loro omogeneità, sono da accogliere.
La questione attiene, come precisato, alle conseguenze ulteriori adottate dalla stazione appaltante rispetto all’esclusione della gara in parola statuita dalla stazione appaltante per le causali sopra riportate.
Quantunque il provvedimento di escussione della cauzione abbia autonoma rilevanza e incisività, occorre valutare incidenter tantum il presupposto provvedimento di esclusione dalla gara che, per quanto qui rileva, appare illegittimo in accoglimento dei motivi di doglianza articolati con il mezzo.
La sanzione della esclusione dalla gara per asserite irregolarità quanto alla disciplina fiscale sul bollo in relazione alla documentazione versata in sede di verifica.
È condivisibile l’assunto della parte ricorrente circa la “stretta interpretazione” che occorre seguire in materia di applicazione della più grave delle sanzioni nell’ambito delle gare di appalto.
Di guisa tale che, considerato che la disciplina sul bollo da applicare alle autodichiarazioni andava applicata non sulla dichiarazione ex sé ma sulla prevista “autentica”, l’eliminazione di quest’ultima (ex art.3, comma 10 l.127/97 e art. 1 d.P.R. 403/98) ha fatto venir meno l’onere del bollo per le dichiarazioni sostitutive di certificazione da presentate alla pubblica amministrazione.
Per altro, secondo la giurisprudenza amministrativa invocata dal ricorrente e condivisa dal Collegio, la presentazione alla gara di documentazione non in regola con la legge sul bollo non costituisce causa di esclusione, imponendosi all’Amministrazione di richiederne la regolarizzazione (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, 2036/1997).
Analoghe considerazioni valgono quanto alla contestata inosservanza delle disposizioni in materia di autenticazione di copie da parte del soggetto partecipante alla gara, siccome è incontestato che l’impresa partecipante aveva reso dichiarazione di conformità all’originale ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 19 d.P.R. 445/2000 per ognuno dei documenti versati ed in calde ai medesimi, ivi compresi quelli fiscali (sul punto cfr. T.A.R. Sicilia – Catania – 21/2/2001 n. 392).
Le ulteriori contestazioni per altro appaiono mere irregolarità non inficianti l’offerta e come tali plausibili di regolarizzazione (tanto in ordine alla spillatura con timbro intermedio dei fogli congiunti, con apposizione di firma solo da un lato; ovvero quanto alla mancata firma per la formale autentica del certificato di esecuzione dei lavori in copia).
Anche la seconda doglianza è da accogliere.
Il seggio di gara, infatti, pur avendo accertato che il costo del personale risultava conforme a quanto dichiarato in sede di partecipazione di gara (mercé la presentazione del mod. 740 Unico) ha contestato la mancanza di situazioni patrimoniali per gli anni 1995, 1998 e 1999 rilevando diversamente la presenza di situazioni patrimoniali al 10/6/19993, al 30/6/1999 e al 15/7/2000.
Osserva correttamente parte ricorrente come l’imprenditore individuale, in forza di circolare ministeriale (LL.PP. dell’01/03/2000 n. 182/400/93 richiamata dal Bando non era tenuto alla redazione del bilancio e che quindi il costo del personale dipendente andava documentato con le dichiarazioni annuali dei redditi versate all’Amministrazione appaltante: dichiarazioni dalle quali non erano revocabili in dubbio il costo del personale in parola.
In relazione al costo dello stesso personale è incontestato che il ricorrente abbia presentato quanto previsto dall’art.18 comma 11 d.P.R. 34/2000 e della circolare LL.PP. 1/3/2000 n.182/400/93, oltre all’autocertificazione attestante il numero complessivo dei dipendenti, diviso per categoria.
La sanzione di cui all’art.10,. comma 1 quater L.109/94, va applicata in caso di presentazione della documentazione richiesta dal bando e di inidoneità sostanziale di quella prodotta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti (cfr. In tal senso T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I 21/2/2001v n. 392 puntualmente invocata dall’impresa ricorrente): ipotesi non sussistente nel caso in specie, come sopra già evidenziato.
Per ciò che concerne la dotazione stabile dell’attrezzatura necessaria all’esecuzione delle opere previste nell’appalto, il ricorrente ha fornito all’Amministrazione non solo il libro dei beni ammortizzabili, ma anche le fatture per i noli di attrezzature che, sommati a quelli riportati nel libro dei beni, superano il limite dell’importo minimo previsto dal bando. Dal ché l’illegittimità della esclusione, e del conseguente incameramento, disposti per l’asserita mancanza di mezzi strumentali stabili.
In altri termini, delimitato il thema decidendum a quanto in narrativa riportato e disattesa l’eccezione in rito sollevata dal Comune resistente, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento, per quanto di ragione, del provvedimento di escussione della cauzione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi €.1500,00 (Euro millecinquecento/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Filippo Giamportone, Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Roberto Valenti, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)