TAR Puglia, Bari, Sez. II, 6 settembre 2022, n. 1190

TAR Puglia, Bari, Sez. II, 6 settembre 2022, n. 1190

Pubblicato il 06/09/2022
N. 01190/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00285/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 285 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Mariarosaria Basile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Bisceglie, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Di Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
– dell’ordinanza -OMISSIS-del 5.12.2019 del Comune di Bisceglie (notificata in data 10.12.2019), di demolizione della villetta unifamiliare con antistante tettoia, di proprietà del ricorrente;
– di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi, ove occorra, la nota comunale prot.-OMISSIS-del 7.11.2006 nonché l’ordinanza dirigenziale -OMISSIS-del 28.6.2007;
Sui motivi aggiunti presentati in data 18.11.2021:
– della determinazione preliminare-OMISSIS-del 4.8.2021, notificata il 23.8.2021 del Comune di Bisceglie, di acquisizione al patrimonio comunale di un immobile, asseritamente abusivo, di proprietà del ricorrente, identificato in catasto al -OMISSIS- particelle 483 – 491;
– della nota dirigenziale prot. -OMISSIS-del 18.8.2021, di trasmissione di tale determinazione;
– della nota, prot. -OMISSIS-del 28.7.2020 del Comandante della Polizia locale, ad oggetto: “Controllo -OMISSIS- ordinanze dirigenziali relative alla demolizione per opere realizzate in assenza di titolo abilitativo in zona di rispetto cimiteriale, già oggetto di richieste di condono edilizio, queste presentate tra l’anno 1985 e l’anno 2006”;
– del verbale della polizia locale menzionato nella determinazione dirigenziale-OMISSIS-/2021 e relativo al sopralluogo che sarebbe stato effettuato in loco il 26.6.2020, verbale in realtà inesistente;
– della nota della polizia locale prot. -OMISSIS-del 16.10.2021;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bisceglie;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2022 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avv. Maria Rosaria Basile, per il ricorrente, e l’avv. Andrea Di Lorenzo, per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso depositato come in rito, l’istante impugnava l’ordinanza del Comune di Bisceglie di demolizione di porzione della villetta unifamiliare, con antistante tettoia, di proprietà del ricorrente (e ogni altro atto connesso).
Il ricorso veniva affidato all’articolazione di tre censure di diritto, come meglio di seguito delibate, evocandosi l’illegittimità di tutti gli atti sfavorevoli adottati.
2.- Si costituiva l’intimato Comune di Bisceglie, rappresentando la legittimità del provvedimento gravato, e, in particolare, rilevava la violazione del c.d. “vincolo cimiteriale” nell’edificazione della porzione aggiuntiva della villa in questione.
3.- Con motivi aggiunti, uniti a istanza cautelare, veniva impugnata la successiva determinazione (preliminare) del Comune di acquisizione al patrimonio (e atti connessi), replicando nella sostanza le precedenti censure.
4.- Resisteva l’Ente territoriale, evidenziando la conseguenzialità dell’atto adottato ai precedenti e la sua legittimità, alla stregua di quanto già dedotto con precedente memoria difensiva.
5.- Alla fissata camera di consiglio, il Collegio, onde preservare da danno irreparabile, sospendeva i gravati atti re adhuc integra in vista dell’approfondimento funditus della questione alla delibazione di merito, attesa la possibile sopravvenienza del c.d. piano di recupero, ai sensi della legge regionale del 29 luglio 2008 n. 21 e succ. mod., e/o di possibili modificazioni alla stregua di quanto previsto dall’art 338 del r.d. 17 luglio 1934 n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), come modificato da ultimo dall’art. 28 della legge 1° agosto 2002 n. 166.
6.- Scambiati ulteriori documenti, memorie e repliche, alla fissata udienza pubblica del giorno 21 giugno 2022, dopo esaudiente discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7.- Il ricorso è infondato.
7.1.- Con il primo motivo vengono dedotti la violazione ed erronea applicazione degli artt. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, 32-33 della legge n. 47 del 1985 e 338 del r. d. 27 luglio 1934 n. 1265 (t.u. leggi sanitarie), nonché eccesso di potere per motivazione erronea e perplessa, illogicità manifesta, carenza istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento.
Lamenta in dettaglio parte ricorrente come la vicenda tragga origine dal diniego opposto dal Comune al condono edilizio, richiesto ai sensi della legge n. 47 del 1985, in ordine all’ampliamento di una preesistente casa di campagna insistente nella zona in parola.
L’ordinanza di demolizione, nella misura in cui ingiungerebbe la demolizione dell’intero fabbricato sarebbe illegittima, anche perché non v’è traccia di un distinguo tra le opere realizzate ante e quelle eseguite post lege –OMISSIS-del 1967.
Sul punto, evidenzia e precisa il Comune di Bisceglie come l’ordinanza prefata di demolizione non abbia affatto per oggetto l’intero fabbricato, ma soltanto la parte di ampliamento, proprio quella in ordine alla quale l’istanza di condono è stata rigettata.
La precisazione del Comune, contenuta più volte negli atti difensivi depositati (e da ultimo nelle repliche depositate in data 31 maggio 2022), è stata vieppiù ribadita in udienza pubblica.
Difatti, in base al testo della stessa ordinanza di demolizione, l’immobile oggetto di ingiunzione riguarda soltanto una (porzione) di “[…] villetta unifamiliare, sviluppato su un unico livello di piano terra, insistente su un suolo […] adiacente a un immobile preesistente […] come risulta dall’istanza di condono […]”, ossia concerne la porzione di immobile, sito a piano terra, adiacente all’immobile preesistente (verosimilmente risalente prima del 1943 o ancor a tempo prima) e caratterizzato da una obiettiva autonomia strutturale e funzionale, rispetto al fabbricato originario.
Pertanto, non v’è alcuna controversia limitatamente al predetto profilo. L’ordinanza di demolizione non riguarda affatto l’intera costruzione, ma una sua parte. Segnatamente, l’ampliamento successivo, così come delimitato in atti.
Pertanto, il motivo iniziale di ricorso non può essere accolto, nella misura in cui il chiarimento emerso e reso dalla controparte nelle memorie difensive e in udienza non determina alcuna controversia in materia.
7.2.- Con il secondo e il terzo motivo, considerabili unitariamente per identità di <em<ratio, vengono dedotti la violazione degli artt. 10-bis legge n. 241 del 1990 e 38 legge n. 47 del 1985 e l’eccesso di potere per motivazione erronea e perplessa, carenza istruttoria, illogicità manifesta ed elusione del giudicato, e poi la violazione ed erronea applicazione degli artt. 338 r. d. n. 1265 del 1934 e 29 legge n. 47 del 1985 e l’eccesso di potere per carenza istruttoria e generica motivazione, ingiustizia e illogicità manifesta, elusione del giudicato.
In primis, lamenta il ricorrente l’omessa notifica del c.d. preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. Evidenzia inoltre come il Comune abbia in toto omesso di pronunciarsi sull’istanza di c.d. condono edilizio.
Ancora, sia la deliberazione del Consiglio comunale-OMISSIS-del 21 marzo 2011 (di approvazione del documento programmatico per la rigenerazione urbana) sia la nota applicativa del dirigente della Ripartizione Tecnica del 16 maggio 2012 (nella quale si dà atto della vigenza dell’indirizzo politico-amministrativo per l’adozione del piano di recupero) non risulterebbero essere state mai annullate in autotutela.
Peraltro, proprio sulla base dell’assunto piano di recupero della zona, il precedente contenzioso sulla medesima questione è stato dichiarato improcedibile dalla sentenza del T.A.R. Puglia, sez. III, 7 giugno 2012 -OMISSIS-, passata in giudicato, infondendo negli interessati l’aspettativa del recupero degli immobili di proprietà.
Pertanto, ragioni di prudenza sulla complessa questione inerente la addotta violazione del c.d. vincolo cimiteriale, ai sensi dell’art. 338 r.d. n. 1265 del 1934, che invero riguarda diverse costruzioni nella zona, avrebbe – secondo la tesi nella sostanza seguita dal ricorrente – richiesto un orientamento ben diverso da parte dell’Amministrazione del Comune di Bisceglie.
Tuttavia, il Collegio non può che rilevare come l’iniziativa assunta circa dieci anni or sono in ordine ad una pianificazione di recupero della zona, alla stregua della normativa in materia (art. 338, commi 1°, 4° e 7°, r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, come mod. da ultimo dall’art. 28, comma 1, lett. b), legge 1° agosto 2002 n. 166; legge Regione Puglia 29 luglio 2008 n. 21) non abbia avuto alcuno sviluppo, né nelle more della trattazione dell’odierno ricorso, anche a seguito della disposta ordinanza cautelare di sospensione dei provvedimenti, consta che sia stata intrapresa alcun’altra (discrezionale) azione amministrativa di recupero e/o di c.d. rigenerazione urbana.
Inoltre, il c.d. vincolo cimiteriale comporta l’inedificabilità dell’area di rispetto e l’esclusione di ogni condono, ai sensi dell’art. 33, comma 1, lett. d), legge n. 47 del 1985 (Cons. St., sez. IV, 8 luglio 2019 n. 4692).
Controdeduce il Comune come sia stato inoltrato illo tempore, in data 23 maggio 2005, il preavviso di diniego, ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241 del 1990, a fronte dell’istanza di condono, proprio in considerazione dell’esistenza del c.d. vincolo cimiteriale. Talché la nuova ordinanza, impugnata con l’odierno gravame, costituirebbe mera prosecuzione dell’azione amministrativa repressiva dell’abuso edilizio a suo tempo iniziata.
Rebus sic stantibus – rileva il Collegio – l’edificato, oggetto di ordine di demolizione e dei successivi atti conseguenziali, è incontroverso che non sia conforme alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nella zona, sebbene l’opera abusiva de qua sia riconducibile a mero ampliamento realizzato da oltre trent’anni su un immobile preesistente, tra l’altro in una zona ampiamente urbanizzata.
Né avrebbe mutato la situazione la notificazione di altro atto partecipativo, essendo i termini delle questioni chiare tra le parti ed essendo altresì intervenuti atti di accertamento e altri atti conseguenziali, che ben hanno fornito l’occasione per rappresentare e ribadire le speculari posizioni.
Laddove, in ultima analisi, non intervenga alcuna pianificazione di recupero e/o modificazione del divieto di edificazione intorno ai cimiteri entro il raggio dei 200 metri previsti dall’art. 338, comma 1°, del r.d. TUSL, non è possibile derogare de facto ad un siffatto vincolo imperativo.
In tal senso, è la giurisprudenza prevalente che qualifica il c.d. vincolo cimiteriale quale situazione di inedificabilità assoluta ex lege, che integra una limitazione legale alla proprietà incidente sul valore del bene non suscettibile di deroghe di fatto (ex multis, Cons. St., sez. IV, 1° dicembre 2020 -OMISSIS-617; Cons. St., sez. IV, 8 luglio 2019 n. 4692) e che ha una valenza conformativa, sì da imporsi ex se, con efficacia diretta, indipendentemente cioè da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici (ex pluris, Cons. St., sez. II, 26 agosto 2019 n. 5863; Cons. St., sez. IV, 5 dicembre 2018 n.6891).
Di conseguenza, anche le predette censure vanno respinte.
8.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti vanno respinti.
9.- Le spese del giudizio possono essere compensate per la peculiarità e la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente FF
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Lorenzo Ieva, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE (Lorenzo Ieva)
IL PRESIDENTE (Rita Tricarico)
IL SEGRETARIO
[ In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. ]

Written by:

Sereno Scolaro

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