Tag: Cimitero
Norme correlate:
Massima
Testo
Testo completo:
Tar Lombardia, Sez. IV, 23 gennaio 2014, n. 255
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2216 del 1998, proposto da:
De Nisi Marco, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Rosaria Ambrosini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, via Sottocorno, 3;
contro
Comune di Concorezzo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Marco Pietro Locati, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, via dei Pellegrini, 24;
per l’annullamento
dell’ordine di servizio emesso dal Comune di Concorezzo, n. 7508 del 18.3.1998, con cui è stato attuato il nuovo orario di servizio a decorrere dal giorno 1.4.1998.
e accertamento
del diritto del ricorrente al pagamento dell’indennità compensativa per la maggiore penosità del lavoro prestato oltre il sesto giorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Concorezzo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2013 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Marco De Nisi, quale dipendente del Comune di Concorezzo, con qualifica di seppellitore addetto al cimitero del medesimo Comune, impugnava la nota del 19 febbraio 1998, emessa dal capo settore dei Lavori Pubblici, con cui si riorganizzava il nuovo orario di lavoro. Secondo il ricorrente tale organizzazione sarebbe illegittima e gravemente lesiva della propria posizione professionale. In particolare, secondo il ricorrente l’amministrazione avrebbe violato la l. 370/1934, in quanto non gli avrebbe garantito il riposo settimanale dopo sei giorni di lavoro consecutivi. Il ricorrente, quindi, chiedeva l’annullamento degli atti impugnati e la corresponsione di un indennizzo compensativo della maggiore penosità della prestazione lavorativa e del danno da usura, a far data dall’1.4.1998.
L’amministrazione resistente si costituiva regolarmente in giudizio, contestando l’avverso ricorso e chiedendone il rigetto.
Tanto premesso in punto di fatto, il ricorso è infondato.
L’art. 1 della L. 370/1934 dispone che al personale che presta la sua opera alle dipendenze altrui è dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive. L’art. 3 precisa poi che il riposo di 24 ore consecutive deve essere dato la domenica, ma può cadere in giorno diverso e può essere attuato mediante turni al personale addetto all’esercizio delle attività per le quali il funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche od a ragioni di pubblica utilità.
Dalle norme citate emerge che al dipendente deve essere garantito il riposo settimanale (salvo alcune eccezioni), ma non necessariamente di domenica, qualora esigenze particolari del servizio impongano la prestazione di lavoro anche di domenica.
Nel caso di specie, il ricorrente, all’epoca dei fatti, era addetto al servizio cimitero del Comune di Concorezzo e, quindi, la particolare caratteristica del servizio giustificava certamente la richiesta di prestazione lavorativa anche di domenica.
L’amministrazione ha poi evidenziato nella memoria dell’8 novembre 2013, che le turnazioni erano articolate su sei giorni lavorativi così distribuiti: cinque giorni da lunedì a venerdì, con il sesto giorno lavorativo e il giorno di riposo alternato nelle giornate di sabato e domenica. A compensazione della maggiore penosità del lavoro prestato di domenica, è stato attribuito al lavoratore il beneficio di iniziare il turno un’ora dopo nella giornata di martedì, nonché la maggiorazione stipendiale del 20%, come prevede l’art. 24, co. 5 del CCNL, stipulato in data 14.9.2000.
Le affermazioni dell’amministrazione, oltre a non essere state contestate dal ricorrente, trovano pieno riscontro nell’ordine di servizio allegato in atti (cfr., documento 2), nonché nelle buste paga, ove emerge la maggiorazione dello stipendio per i giorni festivi.
Ne deriva, pertanto, che l’amministrazione ha correttamente organizzato il turno di servizio contestato dal ricorrente, in quanto ha garantito il riposo settimanale, che a settimane alterne cadeva di domenica. In tal caso ha adottato misure compensative del disagio patito dal lavoratore, conformemente a quanto richiesto dal CCNL.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Mauro Gatti, Primo Referendario
Maurizio Santise, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)