Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 gennaio 2014, n. 359

Testo completo:
Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 gennaio 2014, n. 359
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 17 del 2011, proposto da:
Mario Laureti, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe La Spina, con domicilio eletto presso Elisabetta Nardone in Roma, piazza Cola di Rienzo, 92;
contro
Comune di Spoleto, in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Marcucci, con domicilio eletto presso Antonio Campagnola in Roma, via Lutezia N. 8;
nei confronti di
Regione Umbria; Provincia Di Perugia; Laura Laureti, non costituiti in giudizio.
per la riforma
della sentenza del T.A.R. UMBRIA – PERUGIA: SEZIONE I n. 00483/2010, resa tra le parti, concernente risarcimento danno a seguito di occupazione sine titulo di beni immobili per l’ampliamento del cimitero di S. Sabino.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Spoleto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2013 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Nardone, per delega dell’Avv. La Spina, e Marcucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Trattasi di una procedura espropriativa, avviata per le opere di ampliamento del cimitero di San Sabino, conclusasi con l’irreversibile trasformazione del suolo di proprietà dell’appellante, non preceduta né seguita da decreto di esproprio.
Il primo giudizio si è interamente svolto sotto la vigenza dell’art. 43 TU espropri e si è chiuso con la sentenza (oggi appellata) che, in accoglimento dell’eccezione riconvenzionale avanzata dall’amministrazione ai sensi dell’art. 43, ha escluso la restituzione dell’immobile senza limiti di tempo, indicando al contempo all’amministrazione i criteri al fine della liquidazione del danno, del cui risarcimento dare atto nell’emanando provvedimento di acquisizione sanante.
Il sig. Laureti propone ora appello, sostanzialmente perché ritiene che i criteri indicati non siano giusti, risultando gli stessi appiattiti sul valore agricolo pur a fronte di un’oggettiva potenzialità di sfruttamento economico del suolo tale da renderlo commercialmente più interessante, giusto quanto osservato dal consulente tecnico di parte nella relazione a suo tempo prodotta.
In particolare, a mezzo dell’appello – formulato quando era intervenuta la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 43 del TU espropri ma non era ancora entrato in vigore l’attuale 42 bis – è chiesto l’accertamento dell’intervenuta occupazione appropriativa (sarebbe questo il regime conseguente alla caducazione dell’art. 43 cit.) con conseguente condanna al risarcimento per equivalente, per un maggior importo di quello scaturente dall’applicazione dei criteri liquidatori indicati, eventualmente previa assunzione di CTU; in via subordinata, è tuttavia chiesta la restituzione dell’area ed il risarcimento per il periodo di occupazione sine titulo.
Nelle more del giudizio d’appello, è entrato in vigore il 42 bis, e l’appellante, a mezzo delle memorie conclusive, ne ha invocato l’applicazione, con condanna dell’amministrazione a corrispondere, oltre all’indennizzo commisurato al valore del suolo, un’ulteriore somma pari al 10% di predetto valore, a ristoro del pregiudizio “non patrimoniale” asseritamente subito.
Il Comune di Spoleto, ritualmente costituitosi, ha invocato la reiezione del gravame, osservando, tra l’altro, che: a) anche a voler accedere alla domanda di restituzione, dovrebbe comunque aversi riguardo alla circostanza che l’appellante è solo un comproprietario, e pro indiviso, del suolo oggetto di controversia, talchè l’eventuale riforma della sentenza, interessando esclusivamente la quota di spettanza (sull’altra quota, di proprietà della sig.ra Laureti Laura, contro interessata, il decisum di prime cure sarebbe ormai passato in giudicato, con subentro del Comune nella titolarità pro quota) troverebbe insormontabile ostacolo nell’impossibilità di individuare la porzione da restituire; b) sarebbe in ogni caso da escludere un obbligo di restituzione del terreno, avuto riguardo alla perimetrazione del petitum attoreo, tutta incentrata sulla spettanza di un integrale ristoro economico;
– La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 15 ottobre 2013.
– La domanda di risarcimento per equivalente, previa congrua valutazione dell’effettivo valore commerciale del suolo non può essere accolta.
Nelle more di questo giudizio è entrato in vigore l’art. 42 bis, dichiaratamente applicabile anche alle vicende espropriative pregresse, ed in proposito la Sezione ha più volte chiarito che, vigente l’art. 42 bis ed individuato un meccanismo amministrativo, postumo e straordinario, utile ad acquisire le aree irreversibilmente trasformate dall’amministrazione in assenza di un valido titolo di esproprio “ordinario”, l’istituto dell’occupazione ad effetto traslativo, di conio giurisprudenziale, deve ritenersi ormai espunto dall’ordinamento (tra le tante, Cons. Stato, sez. IV: 29 agosto 2012, n. 4650; 27 gennaio 2012, n. 427, 1 giugno 2011, n. 3331, 26 marzo 2010, n. 1762; 19 febbraio 2010, n. 997; 8 giugno 2009, n. 3509; 26 febbraio 2009, n. 1136; 30 dicembre 2008, n. 6636; 16 novembre 2007, n. 5830; 27 giugno 2007, n. 3752; 21 maggio 2007, n. 2582, 30 gennaio 2006, n. 290; Ad. Plen.,29 aprile 2005, n. 2).
In assenza di un provvedimento di esproprio ai sensi dell’art. 42 bis, quindi, la proprietà del suolo rimane in capo all’appellante, sicchè nessun danno può profilarsi in relazione alla sua perdita. Piuttosto, il proprietario ha diritto alla restituzione materiale del suolo, ossia ad essere reintegrato anche nel possesso.
La portata della decisione non può che arrestarsi a tale accertamento, ed alla conseguente condanna dell’amministrazione, salvo il potere dell’amministrazione, in costanza dei presupposti di cui all’art. 42 bis, di emanare un provvedimento di acquisizione postuma con contestuale liquidazione dell’indennizzo, nei termini e modi previsti dalla norma citata.
Non può, in particolare, accedersi alla domanda di congrua liquidazione dell’indennizzo, né di rettifica dei criteri liquidatori indicati dal primo giudice, poiché l’art. 42 bis, a differenza di quanto prevedeva l’art. 43 previgente, non prevede più, né la possibilità per il giudice di “escludere la restituzione senza limiti di tempo” né, conseguentemente, l’obbligo per l’amministrazione di emanare il provvedimento di acquisizione a seguito di un vaglio giurisdizionale di siffatto tenore. Nel nuovo schema dell’art. 42 bis, il provvedimento di acquisizione rimane nell’ambito della piena discrezionalità dell’amministrazione (“valutati gli interessi in conflitto” recita l’incipit della disposizione normativa), conscia che in ipotesi di mancato esercizio del potere dovrà restituire il suolo al legittimo proprietario, nonostante sul medesimo sorga un’opera pubblica.
Ogni statuizione sull’indennizzo è pertanto prematura.
Devesi piuttosto approfondire la circostanza dedotta dall’amministrazione, concernente la situazione di comproprietà del suolo oggetto di causa, non contestata – quanto alla sua veridicità – dall’appellante nella sua memoria di replica.
In effetti, la sentenza gravata, laddove dispone, nel capo dedicato alle statuizioni risarcitorie (ex art. 43 TU espropri, al tempo vigente), la condanna dell’amministrazione al risarcimento per equivalente, deve ritenersi limitata alla quota del diritto spettante al ricorrente. Né può ipotizzarsi una sorta di negotiorum gestio processuale in favore del comproprietario, atteso che, a prescindere dall’ammissibilità in astratto di siffatta azione, nel caso di specie non solo il ricorrente nulla ha detto in proposito, ma ha persino notificato il ricorso introduttivo all’altro comproprietario in qualità di “controinteressato”.
Orbene se è vero che la domanda demolitoria non richiede la proprietà esclusiva del bene della vita che si intende proteggere (l’interesse legittimo che giustifica il ricorso sorge cioè anche in caso di comunione nell’interesse sostanziale del quale si invoca protezione), è parimenti innegabile che le conseguenti statuizioni risarcitorie non possono che avere ad oggetto il ristoro del bene della vita perduto o pregiudicato, nella misura e nei limiti in cui lo stesso appartenga al ricorrente.
Tanto chiarito, non convince la tesi dell’amministrazione, a mente della quale, la situazione di comproprietà, in quanto indivisa, osterebbe alla dovuta restituzione, impedendone la fisica individuazione. Anche questa è questione della quale non può trattarsi funditus in questa sede, attesa la salvezza del potere dell’amministrazione di acquisire ex art. 42 bis l’area. In ogni caso ove, e sino a quando l’amministrazione non provvederà legittimamente in proposito, non è dubbio che gli obblighi di restituzione possano e debbano essere affermati soltanto in relazione alla quota della quale l’appellante è proprietario, potendo eventualmente trovare, le residue questioni in ordine alla concreta individuazione della porzione da restituire, nelle sede dell’ottemperanza.
In conclusione, l’appello è accolto nei limiti sopra descritti.
Avuto riguardo all’evoluzione normativa ed agli effetti della stessa sul tenore dell’adottanda decisione, le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti e con le precisazioni sopradette. Per l’effetto ordina all’amministrazione di restituire l’immobile all’appellante, previa divisione, con salvezza dei provvedimenti ulteriori di cui all’art. 42 bis TU espropri.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Riccardo Virgilio, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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