Tar Lazio, Sez. II, 5 gennaio 2015, n. 20

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Tar Lazio, Sez. II, 5 gennaio 2015, n. 20

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 294 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Società Ariccia 80 A R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio De Marco, con domicilio eletto presso Barbara Monaco in Roma, viale Parioli, 79;
contro
Comune di Ariccia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Piccinni, con domicilio eletto presso Gianluca Piccinni in Roma, via G.G. Belli, 39;
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore;
per l’annullamento
a) con il ricorso introduttivo:
– della deliberazione del Comune di Ariccia n. 56/2009 di approvazione del progetto preliminare dei lavori di un collegamento viario tra via dei Castani, via degli Olmi e via dell’Uccelliera e di un parcheggio pubblico a ridosso del cimitero comunale;
b) con i primi motivi aggiunti:
– della deliberazione del Comune di Ariccia n. 46/2010 con cui è stata dichiarata l’efficacia della variante urbanistica ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 380, adottata con la precedente deliberazione n. 56/2009;
c) con i secondi motivi aggiunti:
– della deliberazione n. 10 del 3 marzo 2011, con la quale il comune di Ariccia ha preso atto della intervenuta approvazione definitiva della variante urbanistica.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ariccia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2014 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso introduttivo, la società ARICCIA 80 s.r.l. impugna la delibera n. 56 del 30 ottobre 2009 con la quale il Consiglio comunale di Ariccia ha approvato il progetto preliminare dei lavori per la realizzazione di un collegamento viario tra via dei Castani, Via degli Olmi e via dell’Uccelleria e di un parcheggio pubblico a ridosso del cimitero comunale, il tutto in variante al P.R.G. vigente ai sensi dell’art. 19, c. 2 del D.P.R. n. 327 del 2001.
In punto di fatto, l’interessata – premesso di essere proprietaria di un terreno ricompreso nel Parco dei Castelli Romani e distinto in catasto al foglio 3, p.lle 4, 5, 6 e 7, di cui l’ultima interessata dal progetto preliminare approvato con l’atto deliberativo impugnato – espone che;
-con atto datato 7 maggio 2009, valevole come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e segg. della L. n. 241 del 1990 e 11 del DPR n. 327 del 2001, apprendeva che, con deliberazione della G.C. n. 49 del 27 marzo 2009, il comune di Ariccia aveva approvato i progetto preliminare ed il 1^ stralcio dell’opera pubblica relativa alle opere de quibus;
-con ricorso rubricato al n. 4696/2009 R.G., aveva impugnato la suddetta deliberazione per il suo annullamento;
-il TAR Lazio, con ordinanza n. 3090/2009 respingeva la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato;
-in data 13 luglio 2009, presentava osservazioni alla comunicazione del 7 maggio 2009;
-successivamente, in data 30 ottobre 2009, con la deliberazione che qui si impugna, veniva approvato il progetto preliminare dei lavori de quibus.
Come seguono i motivi di ricorso introduttivo.
1)Violazione delle norme del P.T.P.R. adottato.
1.1)L’area di proprietà della ricorrente è classificata come appartenente al Sistema del Paesaggio Naturale.
L’art. 21 delle norme del PTPR esclude la realizzazione di nuove tratte stradali, come da tab. B) – tipologia di intervento di trasformazione 7 (uso infrastrutturale) – sottotipologia 7.2 (nuove infrastrutture) – punto 7.2.1 (viabilità locale).
Poiché il PTPR non è stato ancora approvato dal Consiglio regionale del Lazio, si applicano le misure di salvaguardia previste dall’art. 7 delle norme del PTPR, secondo cui fino all’approvazione del PTPR resta ferma l’applicazione delle norme dei PTP vigenti ed in caso di contrasto tra le disposizioni del PTPR adottato e dei PTP vigenti prevale la disposizione più restrittiva.
Tra le aree indicate dall’art. 142 del D.Lgs n. 42 del 2004 vi sono espressamente menzionati al comma 1, lett. f), i Parchi. Dal momento che il terreno della ricorrente interessato all’intervento approvato con l’atto impugnato è compreso nel perimetro del Parco dei Castelli Romani, non è possibile la realizzazione di una nuova tratta stradale, quale che sia la previsione del PTP n. 9 (Castelli Romani), applicandosi, in caso di contrasto tra PTPR adottato e PTP vigente, la norma più restrittiva che è, con ogni evidenza, l’art. 21 delle norme del PTPR.
2)Violazione delle norme del Piano del Parco dei Castelli Romani adottato.
2.1)La disciplina normativa del Piano del Parco, adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 23 del 21 maggio 2009, fa divieto di costruire nuove tratte stradali, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 32 delle N.T.A. e dagli elaborati cartografici richiamati, nonché dalle previsioni urbanistiche comunali relative alle zone di promozione economica e sociale.
L’area della ricorrente è classificata come “Area boscata”, appartenente, perciò, alle zone di riserva generale e non alle zone di promozione sociale ed economica.
Poiché il Piano non è stato ancora approvato dal Consiglio regionale del Lazio, si applica la disciplina transitoria di cui all’art. 14 delle NTA del Piano che al comma 1 richiama le norme transitorie stabilite all’art. 8 della L.R. n. 2 del 1984 (legge istitutiva del Parco) ed agli artt. 8 e 9 della L.R. n. 29 del 1997, a mente delle quali è fatto divieto di realizzare nuovi tracciati stradali.
3)Violazione dell’art. 338, T.U. delle leggi sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
3.1)L’area su cui dovrebbero essere realizzati il parcheggio ed il tratto iniziale del collegamento viario tra il parcheggio stesso e Via dei Castani è sottoposta al vincolo di inedificabilità assoluta di cui all’art. 338 del T.U.LL.SS., collocandosi ad una distanza inferiore alla zona di rispetto cimiteriale, senza che l’Amministrazione comunale abbia, peraltro, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale.
4)Violazione dell’art. 1, c. 1, L. n. 241 del 1990.
4.1)Nel determinarsi nei divisati sensi, l’Amministrazione ha violato il canone della proporzionalità atteso che la deliberazione impugnata, nel frazionare trasversalmente l’area di proprietà della ricorrente, va a sacrificare in maniera eccessiva l’interesse privato.
Si è costituito in giudizio il comune di Ariccia che, oltre a chiedere il rigetto del gravame, ne eccepisce l’inammissibilità per i seguenti profili:
a)tardivo deposito dell’atto introduttivo del giudizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 bis della legge n. 1034 del 1971, introdotto dall’art. 4 della legge n. 205 del 2000, il quale prevede la riduzione a metà dei termini processuali (ricorso notificato il 28 dicembre 2009 e depositato il successivo 13 gennaio);
b)il gravame è stato erroneamente introdotto con la forma del ricorso anziché con motivi aggiunti, trattandosi di provvedimento connesso ad altro già impugnato dinanzi al allo stesso TAR (n. 4696/2009 R.G.), con conseguente elusione del termine di decadenza di 30 gg. previsto dall’art. 23 bis della legge TAR per la proposizione dei motivi aggiunti.
Con ordinanza n. 649/2010, è stata respinta la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.
Con (primi) motivi aggiunti, la società “ARICCIA 80” ha, successivamente, impugnato anche la delibera n. 46 del 16 novembre 2010 con la quale il consiglio comunale di Ariccia ha preso atto della intervenuta approvazione definitiva, ai sensi dell’art. 19, c. 2 del D.P.R. n. 327 del 2001, della variante urbanistica adottata con delibera consiliare n. 56/2009 (quest’ultima oggetto della originaria impugnativa).
La ricorrente deduce un unico, articolato motivo di gravame per violazione dell’art. 19, c. 4 del DPR n. 327/2001 nonché travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
Come seguono le censure:
a)il termine di novanta giorni, previsti dall’art. 19, c. 4 del DPR n. 327 del 2001 per la formulazione dell’eventuale dissenso da parte della regione pena la formazione del silenzio-assenso, non ha mai avuto inizio in quanto i documenti richiesti dall’ente Regione – Area Urbanistica e beni Paesaggistici Provincia di Roma – sono stati soltanto in parte prodotti dal Comune;
b)inoltre, la nota integrativa della regione Lazio del 10 novembre 2010, prot. n. 124458-10, aveva disposto la sospensione della procedura finalizzata all’approvazione della variante urbanistica;
c)il comune di Ariccia, con la deliberazione che qui si impugna mediante motivi aggiunti, ha inteso dichiarare l’efficacia della delibera consiliare n. 56/2009 (ai fini della disposta variante urbanistica) sul presupposto erroneo che fosse trascorso il termine di 90 giorni di cui al citato art. 19.
Si è costituito il comune di Ariccia che, oltre a chiedere il rigetto dei motivi aggiunti, ne eccepisce la loro inammissibilità per il seguente profilo:
-l’impugnata delibera della Giunta comunale si limita ad approvare il progetto preliminare a seguito di parere favorevole della conferenza di servizi; sennonché, in assenza di approvazione del progetto definitivo, non vi è alcuna lesione in capo alla società ricorrente derivante dall’approvazione del solo progetto preliminare.
Con ordinanza n. 419 del 2011, è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.
Con ulteriori motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato la deliberazione n. 10 del 3 marzo 2011, con la quale il comune di Ariccia ha (ex novo) preso atto della intervenuta approvazione definitiva della variante urbanistica adottata con delibera C.C. n. 56/2009 in seguito alla presa d’atto della decorrenza dei termini per la formazione del silenzio-assenso da parte della Regione Lazio (art. 19, c. 4 del DPR n. 327 del 2001).
L’interessata ha dedotto un unico, articolato motivo di gravame per violazione dell’art. 19, c. 4, D.P.R. n. 327 del 2001 nonché travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
Queste le prospettazioni censorie.
La Regione Lazio, con nota n. 85815 del 20 maggio 2009, nel corso del procedimento amministrativo esprimeva parere di massima favorevole per la realizzazione delle opere subordinando, tuttavia, il rilascio del parere definitivo alla acquisizione di una serie di atti amministrativi ed elaborati grafici, necessari per il proseguimento dell’iter istruttorio.
Più precisamente, con fax del 15 novembre 2010, prot. n. 124458, l’ente regionale rimetteva al Comune una nota con la quale rilevava che la documentazione illo tempore richiestagli era stato solo in parte trasmessa alla Regione, per cui il procedimento per il parere di competenza di cui all’art. 19 del DPR n. 327 del 2001, per l’approvazione del progetto definitivo e contestualmente l’approvazione della variante urbanistica, restava sospeso fino all’acquisizione del preventivo parere paesaggistico di cui al D.Lgs n. 42 del 2004.
Tale richiesta di integrazione documentale, prosegue la ricorrente, ha interrotto i termini di formazione del silenzio-assenso.
Non risulta che il Comune abbia successivamente provveduto a rimettere alla Regione Lazio quanto richiestogli.
Se ne deduce, pertanto, che il termine di 90 giorni per la formazione del silenzio-assenso sia sospeso e non abbia ancora iniziato a decorrere di nuovo.
Ciò nonostante, il comune di Ariccia, ritenuta l’efficacia delle determinazioni assunte con le deliberazioni n. 56/2009 e n. 7/2010 – ha preso atto della intervenuta approvazione definitiva della variante ai sensi dell’art. 19, c. 4 del DPR n. 327 del 2001.
Si è costituito in giudizio il comune di Ariccia per resistere al gravame.
Con ordinanza n. 5046/2011 è stata respinta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato con i secondi motivi aggiunti.
Con memoria depositata il 4 luglio 2012, parte ricorrente riprende i motivi di gravame introducendo ulteriori profili vizianti che possono così compendiarsi:
1) l’Amministrazione comunale non ha esercitato in maniera regolare, corretta e trasparente l’iter procedimentale necessario per l’approvazione della deliberazione n. 56/2009 laddove, nel negare la classificazione della zona come un’area naturale protetta, non ha proceduto alla redazione della relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 2005, documentazione obbligatoria nel caso in esame secondo il combinato disposto di cui all’art. 1 del citato Decreto ed all’art. 146, c. 2 e 3 del D.Lgs n. 42 del 2004;
2)l’Amministrazione ha omesso di presentare al competente Ente l’istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n. 152 del 2006;
3)l’approvazione della delibera di efficacia della variante urbanistica al P.R.G. è avvenuta in totale carenza sia del parere di competenza dell’Autorità dei Bacini Regionali (Corte P.A.I.), sia delle prescrizioni dal n. 1 al n. 16 elencate nel Parere della Regione Lazio Area Difesa del Suolo;
4)la delibera n. 10 del 2011è in contrasto con la delibera del C.C. n. 6 del 18 gennaio 2005 (variante al P.R.G.);
5)le opere oggetto di variante urbanistica – nella quota parte ricadente nei territori coperti da foreste e boschi del paesaggio naturale – non sono conformi ai criteri di tutela stabiliti agli artt. 21, 38 e 43 delle norme del PTPR, come si evince dalla Tab. B (punto 7.2.1.), considerato che il completamento dell’iter procedurale finalizzato alla efficacia della variante urbanistica necessita anche del parere preventivo di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs n. 42 del 2004 (autorizzazione paesaggistica).
In data 28 luglio 2014, il comune di Ariccia ha depositato memoria conclusiva con la quale – oltre a reiterare l’eccezione di “improcedibilità del ricorso per tardiva iscrizione a ruolo ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 DPR 327/2001 e dell’art. 23 bis L. n. 1034 del 1971” – eccepisce l’improcedibilità del gravame per mancata impugnazione delle deliberazioni con le quali l’Amministrazione comunale ha approvato il progetto definitivo e quello esecutivo dei lavori de quibus (D.D. n. 458 del 15 luglio 2012; Delibera G.C. n. 88 del 23 agosto 2013).
All’udienza del 15 ottobre 2014, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso introduttivo è infondato.
La sua infondatezza consente di prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità e/o improcedibilità sollevate dal comune di Ariccia.
La società ricorrente (primi due motivi di gravame) contesta la legittimità della delibera di consiglio comunale n. 56 del 2009 per contrasto con le norme del Piano Territoriale Paesaggistico regionale e del Piano Territoriale Paesaggistico dei Castelli Romani.
Muovendo dal presupposto in fatto che l’area di sua proprietà è classificata come appartenente al Sistema del paesaggio Naturale, asserisce che l’opera viaria progettata dal Comune sia impedita dall’art. 21 delle norme del PTPR. che, nell’escludere la realizzazione di nuovi tracciati viari, s’imporrebbe quale norma di salvaguardia (più restrittiva) nelle more dell’approvazione del PTPR da parte del Consiglio regionale del Lazio.
La realizzazione del tracciato viario sarebbe, altresì, esclusa, dalla disciplina normativa del Piano del Parco, adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 23 del 21 maggio 2009, che fa divieto di costruire nuove tratte stradali, ad eccezione delle previsioni urbanistiche comunali relative alle zone di promozione economica e sociale.
Siccome l’area della ricorrente è classificata come “Area boscata”, appartenente perciò alle zone di riserva generale, deve escludersi la possibilità legale di realizzazione di un nuovo tracciato stradale.
Le censure non hanno pregio.
Dalla documentazione versata in atti (vedi cartografie, planimetrie ed elaborati grafici allegati al Piano del Parco dei Castelli Romani), si evince che l’area di proprietà della ricorrente, interessata dal tracciato viario, rientra nella zona dei c.d. “tessuti urbani saturi e di completamento”.
L’area, come evidenziato dai disegni cartografici depositato dal Comune, è contrassegnata da una colorazione in grigio e si trova al confine con i lotti n. 11 e n. 1, a ridosso del cimitero la cui area è colorata in celeste (aree per servizi).
La legenda che introduce la cartografia di Piano indica l’intero comprensorio come “Zone di promozione economica” (“art. 12 c, L.R. n. 394/91 – art. 26, c. 4 L.R. 29/97”).
Pare evidente, dunque, che il terreno di proprietà della ricorrente ricada nell’area “tessuti urbani saturi e di completamento”, all’interno della più vasta area destinata alla “promozione economica”..
Ebbene, l’art. 39 delle N.T.A. del Piano del Parco dispone che “In tali aree vigono le norme urbanistiche di ciascun comune. L’Ente, in collaborazione con i Comuni interessati, promuove Piani di riqualificazione urbana, che curino specificamente gli aspetti ambientali”.
La prima conclusione che se ne ricava è che non esiste nell’area di proprietà della ricorrente una incompatibilità tecnico-normativa di ostacolo alla realizzazione del nuovo tracciato viario.
Nell’area de qua vigono, infatti, le norme urbanistiche di ciascun Comune. L’Ente Parco, in collaborazione con il Comune interessato, promuove Piani di riqualificazione Urbana.
In tale contesto, il comune di Ariccia ha programmato “un diverso assetto della viabilità urbana volta al recupero dell’originario aspetto urbanistico ideato dal Bernini … consistente essenzialmente nel potenziamento viario esistente intorno al Parco, nella parte a monte del territorio, in alternativa all’attuale tracciato esistente della via Appia che attraversa il citato Complesso monumentale …”.
L’intervento ha il dichiarato fine di “dare impulso alla riqualificazione edilizia, al miglioramento delle condizioni ambientali, all’adeguamento e sviluppo delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni di servizi pubblici e privati, all’integrazione sociale e all’incentivazione dell’offerta occupazionale”.
Evidente, dunque, la finalità del progetto in questione volto a valorizzare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 39 delle N.T.A..
Per fare ciò, il comune di Ariccia ha convocato una conferenza di servizi, che si è conclusa con il parere favorevole delle amministrazioni coinvolte, ed ha poi proceduto all’approvazione del progetto preliminare ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, c. 2 del D.P.R. n. 327 del 2001 (“L’approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico.”), allo scopo di rendere compatibile l’intervento con le norme urbanistiche locali (art. 39, N.T.A. del Piano del Parco).
Cadono, pertanto, i primi due motivi di ricorso introduttivo.
Con il terzo motivo di gravame, parte ricorrente deduce violazione dell’art. 338, T.U. LL.SS. di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
L’area su cui dovrebbero essere realizzati il parcheggio ed il tratto iniziale del collegamento viario tra il parcheggio stesso e Via dei Castani si trova ad una distanza inferiore al limite della zona di rispetto, senza che l’Amministrazione comunale abbia neppure acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale.
Il motivo è infondato.
L’art. 338 del Testo unico delle leggi sanitarie di cui al r.d. n. 1265 del 27 luglio 1934 (nonché l’art. 57 del Dpr 10 settembre 1990 n. 285) vietano l’edificazione nelle aree ricadenti in fascia di rispetto cimiteriale dei manufatti che, per durata, inamovibilità ed incorporazione al suolo possano qualificarsi come costruzioni edilizie, come tali, incompatibili con la natura dei luoghi e con l’eventuale espansione del cimitero.
Ora, la giurisprudenza ha affermato che in materia di vincolo cimiteriale, la salvaguardia del rispetto dei 200 metri prevista dal citato art. 338 del T.U. del 1934 si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità, valevole per qualsiasi manufatto edilizio anche ad uso diverso da quello di abitazione, che non consente in alcun modo l’allocazione sia di edifici, che di opere incompatibili col vincolo medesimo, e tanto in ragione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico-sanitarie, nella salvaguardia della peculiare sacralità dei luoghi destinati alla sepoltura e nel mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale ( Cons. Stato Sezione IV, 20 luglio 2011, n. 4403, Cons. Stato Sez. V 3 maggio 2007 n. 1933; TAR Toscana, Sez. III, 2 luglio 2008 n. 1712).
Orbene, appare evidente che la realizzazione del parcheggio come anche il relativo collegamento viario non vadano a costituire, sotto il profilo ontologico, un manufatto edilizio in pregiudizio (aspetto funzionale) degli interessi sottesi al vincolo cimiteriale.
La realizzazione del tracciato è, peraltro, funzionale all’esigenza di agevolare la frequentazione di tale zona da parte del pubblico, anche sotto il profilo igienico-sanitario. Neppure constano ragioni di contrasto della natura dell’opera con la sacralità del luogo soggetto a tutela.
Conseguentemente, non sembra dubbio che la realizzazione del nuovo parcheggio adiacente al cimitero, con relativo tracciato viario di collegamento, non rientri tra le costruzioni edilizie del tutto vietate dalla disposizione di cui all’art. 338 citato.
Ad ogni modo, e comunque, l’Azienda USL RM/H, con nota del 13 ottobre 2010, prot. n. 58, aveva anche comunicato la mancanza di motivi ostativi al progetto dell’opera ed alla variante proposta dal Comune.
Tali circostanze destituiscono di giuridico fondamento le censure dedotte con il terzo dei motivi di gravame.
Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione del canone di proporzionalità atteso che la deliberazione impugnata, nel frazionare trasversalmente l’area di proprietà della ricorrente, va a sacrificare in maniera eccessiva l’interesse privato.
La censura è infondata.
Il Comune di Ariccia, nella relazione di accompagnamento alla delibera n. 56/2009, ha ampiamente esplicitato (vedi il primo “considerato”) le ragioni tecniche della soluzione adottata, anche sotto il profilo (insindacabile) della opportunità di provvedere nei divisati sensi all’approvazione del progetto preliminare.
Dal suo canto, la ricorrente non ha fornito alcun contributo né spunto solutivo alternativo in grado di revocare in dubbio l’attendibilità della soluzione prescelta dal Comune.
In conclusione, il ricorso introduttivo è infondato e va, perciò, respinto.
Con i primi motivi aggiunti, parte ricorrente ha impugnato la deliberazione di C.C. n. 46 del 16 novembre 2010 con la quale l’intimata Amministrazione ha dichiarato l’efficacia della deliberazione n. 56/2009 a seguito della presa d’atto della decorrenza dei termini ex art. 19, c. 4 del D.P.R. n. 327 del 2001 per la formazione del silenzio-assenso da parte della Regione Lazio.
I suddetti motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili.
Ed invero, l’esecutività del provvedimento impugnato era stata sospesa dal TAR Lazio con ordinanza n. 419/2011 per la seguente motivazione:
“Considerato che la variante al P.R.G., sia pure nella forma semplificata prevista dall’articolo 19 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 380, scatta solo con il perfezionamento del suo iter approvativo che comprende l’approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, il mancato dissenso della Regione, entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, nonché una successiva seduta del consiglio comunale nella quale si dispone l’efficacia dell’approvata determinazione; Considerato che è immediatamente impugnabile la delibera del consiglio comunale che, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 327 del 2001, approva il progetto dell’opera pubblica, in quanto, costituendo adozione di variante allo strumento urbanistico, è in grado di produrre effetti preliminari e quindi di incidere negativamente su interessi privati; Considerato che, pertanto, non può ritenersi l’insussistenza di un danno grave ed irreparabile per la società ricorrente con riferimento alla deliberazione impugnata con il ricorso per motivi aggiunti che provvede all’adozione della variante al p.r.g. vigente in forma semplificata; Considerato che, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del d.P.R. n. 327 del 2001, l’inattività della Regione nel termine previsto per la manifestazione del proprio dissenso comporta la consumazione del potere, con la decadenza dal relativo esercizio e che l’incompletezza della documentazione trasmessa dal Comune deve emergere chiaramente dalla relazione istruttoria; Considerato che la Regione, cui è stata trasmessa la deliberazione di approvazione del progetto in data 14.5.2010-17.5.2010, ha richiesto al comune integrazioni documentali in data 28.5.2010-7.6.2010 (per la dedotta mancanza del parere ai sensi dell’articolo 89 del d.P.R. n. 380 del 2001) e 1.7.2010-22.7.2010 (per la mancata valutazione ed attestazione della sottoponibilità alla valutazione di impatto ambientale del progetto e rilascio del parere paesaggistico ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 2004) ed il Comune vi ha dato riscontro rispettivamente in data 26.7.2010-30.7.2010 ed in data 19.8.2010-24.8.2010; Considerato che, pertanto, il termine dei 90 giorni di cui al richiamato articolo 19, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 ha iniziato a decorrere al più alla predetta data del 24.8.2010 e dunque, alla data di adozione della impugnata deliberazione il giorno 16.11.2010, non era ancora decorso; P.Q.M.: accoglie e per l’effetto sospende l’esecutività del provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti”.
Il comune di Ariccia “per motivi di economicità, speditezza e certezza dell’azione amministrativa, e più in generale per ragioni di opportunità, anziché proporre appello cautelare al Consiglio di Stato, ovvero attendere l’esito del giudizio di merito di primo grado” ha inteso spontaneamente, all’esito di autonoma, rinnovata istruttoria, “procedere alla revoca – in autotutela – della propria deliberazione n. 46/2010”.
L’intimata Amministrazione preso “atto dell’individuazione da parte del Tar Lazio della data del 28 agosto 2010 come dies a quo di decorrenza del termine di cui all’art. 19, c. 4, DPR n. 327/2001; che alla data odierna risulta ampiamente maturato il termine di 90 giorni per la formazione del silenzio assenso di cui all’art. 19 D.P.R. sopra citato; che, pertanto, si può legittimamente procedere alla reiterazione delle determinazioni in precedenza già assunte, tenendo conto del diverso termine di decorrenza iniziale del silenzio-assenso …”; Riscontrato che risultano essere ormai decorsi i termini espressamente previsti dalla norma soprarichiamata per la manifestazione di dissenso da parte della Regione Lazio sulla variante adottata da questo Consiglio comunale con la propria deliberazione n. 56/2009 e, pertanto, può darsi corso alla dichiarazione di efficacia della variante urbanistica generale adottata per la realizzazione dei lavori in oggetto indicato, ed ella conseguente apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate; … Delibera: – revocare, per quanto esposto in premessa, la propria precedente deliberazione n. 46 del 16/11/2010; – prendere atto dell’avvenuta decorrenza dei termini per la manifestazione di eventuale dissenso da parte della Regione Lazio in relazione al procedimento di cui alle proprie deliberazioni n. 56 del 30/10/2009 … e n. 7 del 25/3/2010 …; – per gli effetti, disporre l’efficacia delle determinazioni assunte dal Consiglio comunale con le deliberazioni specificate al punto precedente e, pertanto, prendere atto della intervenuta approvazione definitiva della variante urbanistica generale adottata per la realizzazione dei lavori di realizzazione del collegamento tra via dei Castani, Via degli Olmi e via dell’Uccelliera e del parcheggio pubblico posto tra le vie dell’Uccelliera e degli Olmi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, c. 4 del DPR n. 327/2001 e della conseguente apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate”.
Pare evidente, al Collegio, che la revoca della deliberazione di C.C. n. 46/2010, disposta in autotutela decisoria dallo stesso organo deliberante, ma sulla base di presupposti diversi e di un mutato quadro giuridico-fattuale, abbia fatto venire meno l’interesse della ricorrente alla decisione sui presenti motivi aggiunti.
L’interesse sostanziale, infatti, si è spostato sulla nuova deliberazione consiliare n. 10 del 3 marzo 2011 con la quale il comune di Ariccia, contestualmente alla revoca della deliberazione n. 46/2010, ha dichiarato la definitiva efficacia della delibera di C.C. n. 56/2009 (a seguito del decorso del termine di 90 giorni di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001) e preso atto della approvazione definitiva della variante urbanistica al P.R.G. per la realizzazione dei lavori de quibus.
Non a caso, infatti, con secondi motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato, in parte qua, la deliberazione consiliare n. 10/2011 contestando, anche in questa sede, i presupposti per la formazione del silenzio-assenso da parte della Regione Lazio.
L’interessata sostiene che, pur avendo la Regione Lazio espresso parere di massima favorevole sul progetto (con nota del 20 maggio 2009, n. 85818), la stessa ha subordinato il rilascio del parere definitivo all’acquisizione di ulteriore documentazione.
In particolare, con nota del 15/11/2010, prot. 124458, la Regione aveva comunicato al Comune che “il procedimento per il parere di competenza, di cui all’art. 19 del D.P.,R. n. 327/2001, per l’approvazione del progetto definitivo e contestualmente l’approvazione della variante urbanistica, è sospeso fino all’acquisizione del preventivo parere paesaggistico, di cui al D.Lgs n. 42 del 2004”.
Tale nota regionale, prosegue la ricorrente, avrebbe interrotto i termini per la formazione del silenzio-assenso, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327 del 2001; termini tuttora sospesi, non avendo l’amministrazione comunale provveduto a rimettere alla Regione Lazio quanto richiestogli.
Il motivo di ricorso è infondato.
La sua infondatezza consente di prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità e/o improcedibilità dei secondi motivi aggiunti sollevate dal comune di Ariccia.
Il parere paesaggistico, come risulta per tabulas dalla stessa nota regionale del 15/11/2010, è stato sollecitato dalla Regione Lazio ai soli fini dell’approvazione del progetto definitivo (quest’ultimo, per incidens, approvato successivamente con determinazione n. 418 del 25 giugno 2013 rimasta inoppugnata).
Pare evidente, pertanto, che il divisato adempimento istruttorio non condizionava affatto il procedimento in corso (riguardante il solo progetto preliminare), pendente presso la Regione per l’espressione del parere di competenza di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 327 del 2001 ai fini della variante urbanistica, né la produzione dei connessi effetti legali.
Ancor più, ove si consideri che, con nota prot. 32818 del 13/12/2010, il Comune aveva fornito alla Regione chiarimenti anche avuto riguardo al suddetto parere precisando che “non appena redatto il progetto definitivo provvederemo a rispettare le Vs indicazioni per l’acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica e di tutti gli altri pareri”.
Quanto alla completezza documentale dell’iter istruttorio, sulla scorta della quale il Comune ha (correttamente) ritenuto essersi formato il silenzio-assenso che ha dato la stura alla dichiarazione di efficacia della deliberazione n. 56/2009 (disposta con atto di C.C. n. 10/2011, da ultimo impugnato), va osservato che:
-il dirigente comunale, con nota del 26 luglio 2010, prot. n. 20723, aveva trasmesso alla Regione copia della determinazione dirigenziale n. 536 del 23/6/2009 di approvazione dei verbali della conferenza dei servizi, conclusasi favorevolmente;
-con nota del 19 agosto 2010, prot. 22871, sempre il dirigente comunale aveva dato riscontro alla richiesta di chiarimenti della Regione evidenziando che l’intervento proposto dal Comune non rientrava “tra quelli soggetti a V.I.A. e che la superficie interessata dall’opera non risultava ricadente in A.N.P., né in Z.P.S. né in S.I.C.”;
-l’Azienda USL RM/H, con nota del 13 ottobre 2010, prot. n. 58 aveva comunicato la mancanza di motivi ostativi al progetto dell’opera ed alla variante proposta dal Comune.
In conclusione, l’unico documento mancante risultava il parere paesaggistico (vedi nota regionale 15/11/2010), prot. 124458), la cui produzione, tuttavia, non era stata sollecitata dalla Regione per il completamento dell’iter procedimentale relativo alla fase della progettazione preliminare, della cui legittimità qui solo si controverte.
Anche i secondi motivi aggiunti, pertanto, sono infondati e vanno, perciò, respinti.
Vanno dichiarate inammissibili, infine, le censure introdotte per la prima volta con la memoria conclusiva depositata il 4 luglio 2012 (meglio sopra descritti ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5) siccome non notificata alle parti evocate in giudizio.
In definitiva, il ricorso in esame è parte infondato (ricorso introduttivo e secondo motivi aggiunti) e parte improcedibile (primi motivi aggiunti).
La complessità della controversia, anche per le implicazione e le valutazioni in punto di fatto, giustificano la compensazione delle spese processuali tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
-respinge il ricorso introduttivo;
– dichiara improcedibile i primi motivi aggiunti;
-respinge i secondi motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)