Consiglio di Stato, Sez. V, 31 dicembre 2014, n. 6456

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Consiglio di Stato, Sez. V, 31 dicembre 2014, n. 6456
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1336 del 2014, proposto dalla signora Pariante Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Egidio Lamberti, con domicilio eletto presso il signor Massimiliano Marsili in Roma, via Belsiana, n. 100;
contro
Il Comune di Napoli, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Crimaldi, Anna Pulcini e Fabio Maria Ferrari, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n.18;
i signori Rita Liotti, Angelo Fiorillo, Giovanni Fiorillo, Ciro Fiorillo;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE VII, del 2013, resa tra le parti, concernente la decadenza della concessione di suolo cimiteriale – acquisizione manufatto
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2014 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per le parti l’avvocato Orefice, per delega dell’avvocato Lamberti, e l’avvocato Crimaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.L’attuale appellante ha impugnato innanzi al T.A.R. per la Campania il provvedimento con il quale è stata disposta nei suoi confronti la decadenza dalla concessione di suolo cimiteriale a suo tempo rilasciata a terzi nel Cimitero cittadino di Poggioreale, e ciò in dipendenza della circostanza che essa aveva acquistato per atto tra vivi tale sepoltura.
Il Dirigente del Servizio autonomo Servizi Cimiteriali di Napoli ha disposto la decadenza della predetta concessione cimiteriale e l’acquisizione del relativo manufatto al patrimonio del Comune, con la contestuale avvertenza che il manufatto medesimo doveva “essere reso libero da salme, resti mortali e arredi funebri entro 90 giorni dalla ricezione del provvedimento”.
Secondo il Comune la compravendita anzidetta violava l’art. 53 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 21 febbraio 2006.
L’attuale appellante ha impugnato – per l’appunto – tale provvedimento innanzi al T.A.R. per la Campania, il quale peraltro ha respinto il ricorso con la sentenza indicata in epigrafe
1.2. Con il presente appello la parte soccombente in primo grado chiede pertanto la riforma di tale sentenza, deducendo al riguardo i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, difetto di istruttoria, errore nei presupposti, sviamento di potere, illegittimità del regolamento di polizia mortuaria del Comune di Napoli.;
b) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione dell’art. 48 del Regolamento di polizia mortuaria del Comune di Napoli, violazione dell’art. 3 della L. 241 del 1990, eccesso di potere, mancanza dei presupposti essenziali;
c) violazione dell’art. 53 del Regolamento di polizia mortuaria;
d) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione degli artt. 3 e 21 –quinquies della L. 241 del 1990; eccesso di potere; difetto dei presupposti essenziali, violazione del principio del tempus regit actum;
e) abnormità della condanna al pagamento delle spese processuali.
1.3. Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’appello e concludendo comunque per la sua reiezione.
1.4. Nell’imminenza della trattazione della causa in udienza pubblica la parte appellante ha prodotto una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione dell’appello.
2. Alla pubblica udienza dell’8 luglio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Tutto ciò premesso, il Collegio non può che prendere atto della ritualità della predetta dichiarazione di sopravvenutto difetto di interesse del signor Pariante alla decisione dell’appello in epigrafe, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm.
Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensati tra le parti.
Va – peraltro – dichiarata irripetibile la somma corrisposta dall’appellante nel presente grado di giudizio a titolo di contributo unificato, a’ sensi dell’art. 9 e ss. del T.U. approvato con D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 1336 del 2014, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa integralmente tra le parti le spese e degli onorari del presente grado di giudizio.
Dichiara – altresì – irripetibile il contributo la somma corrisposta a titolo di contributo unificato per il presente grado di giudizio, a’ sensi dell’art. 9 e ss. del T.U. approvato con D.P.R. 30 maggio 2002 n.115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Carlo Saltelli, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)