Tar Campania, Sez. VIII, 11 febbraio 2015, n. 994

Testo completo:
Tar Campania, Sez. VIII, 11 febbraio 2015, n. 994

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6575 del 2008, proposto da:
Colomba De Crescenzo, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Oliver, con domicilio eletto presso l’avv. Rosario Molino in Napoli, corso Umberto 381, deceduta, e riassunto da
Salvatore Topa, quale erede di Colomba De Crescenzo, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Castiello, con domicilio eletto presso l’avv. Rosario Molino in Napoli, corso Umberto 381;
contro
Comune di Marcianise, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuliano Agliata, con domicilio eletto presso l’avv. Giuliano Agliata in Napoli, Via G. Porzio C. Dir. Isola G 8;
per l’annullamento
della nota prot. n. 2546 del 15.7.2008, notificata il 28.7.2008, con la quale il Comune di Marcianise ha respinto la richiesta di condono edilizio presentata con istanza prot. n. 6864 del 29.3.1986.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Marcianise;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2015 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 10 novembre 2008 e depositato il 9 dicembre 2008 Colomba De Crescenzo ha impugnato il provvedimento di diniego dell’istanza di condono edilizio presentata in data 29.3.1986, ai sensi della L. 47/85, per le opere eseguite in assenza di concessione edilizia in Marcianise, via Enna n. 7, consistenti in una cantina al piano seminterrato e in un appartamento al primo piano.
La ricorrente ha dedotto che il provvedimento di diniego era fondato sul presupposto che le opere in questione ricadessero in zona F4, soggetta a vincolo di rispetto stradale e cimiteriale con divieto assoluto di nuove costruzioni stabili o temporanee.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1. eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, motivazione incongrua, travisamento, sviamento, violazione della l. 47/85, nonché dei principi generali vigenti in materia, non avendo il Comune, per oltre 20 anni, segnalato alla ricorrente, che aveva pagato regolarmente le rate dell’oblazione e degli oneri concessori, le circostanze ostative all’accoglimento dell’istanza, ed essendo state rilasciate altre concessioni in sanatoria per immobili edificati nella stessa zona;
2. eccesso di potere per travisamento, violazione del giusto procedimento, illogicità, violazione della L. 47/85, in quanto la costruzione era posta a distanza superiore a 100 metri dal perimetro del cimitero;
3. violazione dell’art. 338 R.D. 1265/34, eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, in quanto la distanza minima prevista dalla legge riguardava i centri abitati e non i fabbricati sparsi;
4. eccesso di potere per carenza di istruttoria, violazione del giusto procedimento, violazione della L.R. 14/1982, titolo II, punto 1.7, risultando sufficiente ai sensi della normativa regionale il rispetto della distanza di m. 100 dal cimitero.
Si è costituito il Comune di Marcianise chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito del decesso della ricorrente si è costituito quale erede Topa Salvatore.
Alla pubblica udienza dell’8 gennaio 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Il diniego impugnato, infatti, è fondato sul fatto che il manufatto insiste in zona omogenea F4 destinata al rispetto stradale e cimiteriale ove vige il divieto assoluto di ogni costruzione anche temporanea, e comunque all’interno della fascia di metri 100 dall’area cimiteriale.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, la salvaguardia dell’area di rispetto cimiteriale di 200 metri prevista dall’art. 338 t.u. 27 luglio 194 n. 1265 si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente in alcun modo l’allocazione sia di edifici che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all’inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale (T.A.R. Toscana, sez. III, 2 luglio 2008, n. 1712, T.A.R. Veneto, sez. II, 7 febbraio 2008, n. 325, Consiglio di Stato, sez. V, 3 maggio 2007, n. 1933).
Nel caso di specie, poi, il vincolo è recepito anche dalla pianificazione urbanistica, in quanto contenuto nella disciplina della zona F4 del P.R.G..
Né può sostenersi, anche alla luce di tale circostanza, che il vincolo riguardi solo la distanza di 100 metri dal perimetro del cimitero, come dedotto con il secondo motivo, in quanto la disciplina statale pone la distanza limite delle costruzioni a metri 200 dal cimitero, consentendo la deroga solo per quest’ultimo ove edificato successivamente, mentre la pianificazione comunale la estende a tutta la zona F4, di tal che l’edificio ricade senza dubbio nella vigenza del divieto.
Si consideri, altresì, che, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, il vincolo di rispetto cimiteriale riguarda non solo i centri abitati, ma anche i fabbricati sparsi, con conseguente infondatezza del terzo motivo.
Infine, lo stesso vincolo preclude il rilascio della concessione, anche in sanatoria (ai sensi dell’art. 33, l. 28 febbraio 1985, n. 47), senza necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell’opera con i valori tutelati dal vincolo.
Di conseguenza, il diniego espresso dal Comune di Marcianise costituisce espressione di un potere del tutto vincolato.
Sulla base di tali considerazioni devono essere respinte le doglianze contenute nel ricorso.
Ricorrono, comunque, le circostanze che giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Ferdinando Minichini, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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