TAR Molise, Sez. I, 13 febbraio 2015, n. 61

Norme correlate:
Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990

Massima:
TAR Molise, Sez. I, 13 febbraio 2015, n. 61
È legittima la pretesa dell’Amministrazione comunale di applicare alle concessioni cimiteriali già rilasciate ma per le quali non risulta ancora essere stata stipulata la relativa convenzione gli aumenti tariffari stabiliti con provvedimento approvato tra il rilascio del titolo e la conclusione della convenzione che vi accede.
Non è condivisibile la ricostruzione secondo cui una volta costituito il rapporto concessorio, questo non potrebbe essere più assoggettato alla normativa intervenuta successivamente, diretta a regolamentare le concrete modalità di esercizio del ius sepulchri; non è pertinente il richiamo al principio dell’articolo 11 disp. prel. c.c., perché la nuova normativa applicata dalla P.A. non agisce, retroattivamente, su situazioni giuridiche già compiutamente definite e acquisite intangibilmente al patrimonio del titolare, ma detta regole destinate a disciplinare le future vicende dei rapporti concessori, ancorché già costituiti.

Testo completo:
TAR Molise, Sez. I, 13 febbraio 2015, n. 61
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 42 del 2010, proposto da:
Maria Domenica Renzi, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Fanelli, con domicilio eletto presso l’avv. Mario Davì in Campobasso, Via Monsignor Bologna, n. 18;
contro
Comune di Monteroduni in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Clementino Pallante e Massimo Di Nezza, con domicilio eletto presso quest’ultimo avvocato in Campobasso, corso Umberto I, n. 43;
per l’annullamento
della delibera comunale del 02.11.09, n. 101, affissa all’Albo Pretorio del Comune di Monteroduni in data 06.11.09, con la quale il predetto ente locale ha adeguato i canoni di concessione dei suoli cimiteriali modificando la precedente deliberazione n. 70 del 18.07.08, nella parte in cui prevede che i nuovi canoni trovino applicazione ad ogni nuova assegnazione per la quale non è stato ancora regolarizzato il pagamento e l’atto pubblico di concessione, nonché per il diritto della ricorrente ad ottenere l’assegnazione sulla base dei canoni vigenti all’epoca dell’assegnazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Monteroduni in persona del Sindaco p.t.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2014 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza 30 dicembre 2005 n. 11363, la sig.ra Renzi ha proposto al Comune di Monteroduni un’istanza per ottenere il rilascio di una concessione di suolo cimiteriale al fine di edificare una cappella gentilizia.
Con delibera del 18 maggio 2009, n. 41, il Consiglio comunale di Monteroduni accoglieva, tra le altre, anche la richiesta della sig.ra Renzi, a cui rilasciava una concessione per uno spazio cimiteriale di 12 metri quadri.
Con nota n. 3363 del 27 maggio 2009, il Comune di Monteroduni comunicava alla sig.ra Renzi l’adozione del predetto provvedimento di concessione, preannunciando una successiva comunicazione con la quale sarebbe stata informata con riguardo sia alla stipula del contratto che alla somma da versare quale corrispettivo.
Nelle more della stipula del contratto, il Consiglio comunale di Monteroduni adottava la delibera n. 101 del 2 novembre 2009 con la quale incrementava il canone di concessione, sicché, sulla base delle nuove tariffe, la sig.ra Renzi avrebbe dovuto versare la somma di euro 4.500 oltre accessori, a fronte dell’importo di euro 1.500, dovuto quale prezzo della concessione, sulla base dei criteri precedentemente applicabili in forza della delibera del medesimo Consiglio comunale del 18 luglio 2008, n. 70, applicabile fino a quel momento.
Con nota n. 6625 del 12 novembre 2009, Il Comune di Monteroduni invitava la sig.ra Renzi a presentarsi il giorno 20 novembre 2009 presso la sede del Comune per stipulare il contrato, munita della documentazione attestante l’avvenuto pagamento del prezzo della concessione nella misura determinata delle nuove tariffe approvate con la predetta delibera del 2 novembre 2009.
Con nota del 19 novembre 2009, la sig.ra Renzi invitava il Comune a stipulare il contratto sulla base della tariffa fissata con la delibera del 2008, provvedendo a versare il relativo importo.
Sottoscritto il contratto, il Comune, con nota del 30 novembre 2009, chiedeva alla sig.ra Renzi di versare la differenza (euro 2.700) fra il prezzo corrisposto sulla base dei precedenti parametri e quello invece dovuto in base ai nuovi.
Infine, con nota del 29 dicembre 2009, la sig.ra Renzi comunicava all’Amministrazione il versamento della somma richiesta facendo riserva di agire in via giudiziale per il recupero della stessa.
Con ricorso notificato in data 18 gennaio 2010 e depositato in data 17 febbraio 2010, la sig.ra Renzi ha impugnato la delibera del 2 novembre 2009 affissa all’albo il successivo 6 novembre, chiedendone l’annullamento per i motivi di seguito sintetizzati.
I) violazione di legge ed eccesso di potere.
La ricorrente ritiene che la modifica dei prezzi fissati non potesse che valere per le concessioni non ancora stipulate e non anche per quelle già rilasciate, come nel caso di specie, altrimenti determinandosi una violazione della regola dell’irretroattività dei provvedimenti amministrativi sancito dall’art. 11 delle preleggi.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 92 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 – Regolamento di Polizia Mortuaria.
L’art. 92 prevede il divieto di rilascio di concessioni perpetue, ma la giurisprudenza ha ritenuto la disposizione non retroattiva. Da tale orientamento, la ricorrente desume che il divieto di retroattività dovrebbe impedire anche la modifica dei canoni e tariffe concessori.
Con atto depositato in data 17 marzo 2010 si è costituito in giudizio il Comune di Monteroduni chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare l’Amministrazione comunale ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando in subordine anche l’infondatezza nel merito del ricorso.
All’udienza pubblica del 4 dicembre 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il collegio deve preliminarmente verificare la sussistenza della giurisdizione amministrativa, che, l’Amministrazione comunale ha negato nelle proprie difese.
Il collegio ritiene sussistente la giurisdizione amministrativa.
La questione oggetto del presente giudizio attiene ad una concessione di beni pubblici, di cui quella cimiteriale deve considerarsi una species, in quanto l’amministrazione trasferisce il godimento di un’area demaniale al fine di edificare “il sepolcro” e di seppellire i membri della propria famiglia o di terzi secondo la volontà del fondatore.
Ne consegue l’applicazione dell’art. 133, co. 1, lett. b), cod. proc. amm., secondo cui appartengono alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessioni di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.
Tale regola riproduce sostanzialmente l’art. 5 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, con riferimento al quale la Corte regolatrice ha nel tempo enucleato taluni principi che chiariscono il riparto della giurisdizione, con particolare riferimento ai canoni cimiteriali. La corte di Cassazione ha in particolare evidenziato che è devoluta al giudice ordinario soltanto la domanda diretta a contestare <<l’an e il quantum della pretesa, senza investire direttamente i provvedimenti inerenti alla formazione o alla modificazione delle relative tariffe>> (così Cass., ss.uu., sentenza 16 giugno 1995, n. 8676, e, sentenza 7 marzo 2001, n. 94).
Con particolare riferimento alla materia dei canoni e corrispettivi relativi delle concessioni su beni pubblici, la Corte, con orientamento che il Collegio condivide pienamente, ha affermato che <<la ricostruzione della speciale competenza del giudice ordinario, ritagliata da quella esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni, non può derogare ai principi generali in tema di riparto della giurisdizione, e soprattutto alla regola stabilita dall’art. 103, comma I della Costituzione, generalmente interpretato nel senso che, mentre è prevista l’attribuzione al giudice amministrativo di speciali ipotesi di tutela di diritti soggettivi, non si prevede la devoluzione di controversie su interessi legittimi al giudice ordinario>> (Cass. ss.uu., sentenza, 10 dicembre 2001, n. 15063).
La giurisprudenza delle Sezioni Unite esclude dalla giurisdizione del Giudice Ordinario, in materia di canoni di concessione, le domande che trasmodano nella denuncia dell’illegittimità di un provvedimento generale di determinazione, valido non solo per il singolo rapporto, ma per un’intera categoria di fruitori di un servizio o di un bene pubblico (cfr. Cass., ss.uu., sntenza, 10 dicembre 1993, n. 12164).
Pertanto, se la domanda consiste nell’impugnazione, come nel caso di specie, di un atto amministrativo discrezionale, col quale vengono stabilite in via generale i criteri di determinazione delle tariffe da corrispondere in corrispettivo delle concessioni di suolo cimiteriale, non sembra contestabile che la pretesa azionata rientri nella giurisdizione di legittimità del Giudice Amministrativo.
La giurisdizione spetterebbe, invece, al giudice ordinario qualora i criteri di determinazione dei canoni di concessione fossero interamente predeterminati dalla legge, senza che all’ente locale fosse attribuito spazio di valutazione discrezionale, poiché in tal caso non esisterebbe alcun esercizio di potere amministrativo. Sennonché, le norme relative alla commisurazione dei canoni per la concessione di spazi cimiteriali non contengono specifiche indicazioni con riguardo alla determinazione dei canoni e corrispettivi delle concessioni la cui quantificazione è, quindi, rimessa all’ampia discrezionalità degli enti comunali.
Deve quindi confermarsi la sussistenza della giurisdizione amministrativa, atteso che la domanda proposta dalla ricorrente non concerne un singolo atto impositivo, ma la stessa legittimità dell’atto generale di determinazione delle tariffe per la concessione dello spazio cimiteriale.
Passando allo scrutinio del merito, il ricorso si appalesa infondato.
Con entrambi i profili di doglianza sopra sintetizzati, la ricorrente lamenta la violazione del divieto di retroattività degli atti amministrativi, rilevando che nella specie l’applicazione delle nuove tariffe inciderebbe su di una posizione, quella della ricorrente, già consolidata sulla base della concessione precedentemente rilasciata.
Sennonché in giurisprudenza è stata ritenuta non persuasiva la tesi secondo cui <<una volta costituito il rapporto concessorio, questo non potrebbe essere più assoggettato alla normativa intervenuta successivamente, diretta a regolamentare le concrete modalità di esercizio del ius sepulchri, anche con riferimento alla determinazione dall’ambito soggettivo di utilizzazione del bene”, non essendo “…pertinente…il richiamo al principio dell’articolo 11 delle preleggi, in materia di successione delle leggi nel tempo, dal momento che la nuova normativa comunale applicata dall’amministrazione non agisce, retroattivamente, su situazioni giuridiche già compiutamente definite e acquisite, intangibilmente, al patrimonio del titolare, ma detta regole destinate a disciplinare le future vicende dei rapporti concessori, ancorché già costituiti>> (Così da ultimo Cons. Stato, sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5364; cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 27 agosto 2012, n. 4608).
Nel caso di specie, peraltro, non era nemmeno stato stipulato il contratto accessivo al provvedimento concessorio, atteso che il gravato atto di aumento delle tariffe è stato adottato nel lasso di tempo intercorso tra il rilascio dell’atto ampliativo e la stipula della convenzione, di modo che la sig.ra Renzi, una volta appreso delle nuove tariffe, avrebbe ben potuto scegliere di non addivenire alla stipula del contratto.
In definitiva il ricorso deve essere respinto.
L’obiettiva novità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Onorato, Presidente
Luca Monteferrante, Consigliere
Domenico De Falco, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE, IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/2015

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