TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 17 ottobre 2018, n. 6030

TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 17 ottobre 2018, n. 6030

MASSIMA
TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 17 ottobre 2018, n. 6030

La sola attività di manutenzione di una tomba di famiglia, in esecuzione ad un vitalizio, non produce effetti sulla titolarità del sepolcro, mancando un formale atto di trasferimento (né inter vivosmortis causa, fino a ché ammissibile) di una concessione cimiteriale, non potendosi far discendere tale effetto dalla mera assunzione da parte del destinatario del vitalizio, dell’obbligazione di manutenere la “tomba di famiglia”, da ritenersi vigente fino alla decadenza della concessione cimiteriale per decorso del termine previsto per la comunicazione del decesso del concessionario. prescritta dal Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, ancorché successivo al rilascio della concessione.

NORME CORRELATE

Art. 92 dPR 10/9/1990, n. 285

Pubblicato il 17/10/2018
N. 06030/2018 REG.PROV.COLL.
N. 06098/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6098 del 2011, proposto da
Provincia Religiosa di S. Pietro Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Barbatelli, Luisa Acampora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Benevento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gennaro Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Maria R., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della nota n. 66321 del 19 luglio 2011, successivamente pervenuta, del Comune di Benevento; nonché
per il risarcimento del danno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2018 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente Provincia Religiosa di S. Pietro Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli rivendica la titolarità della concessione cimiteriale perpetua contraddistinta al n. 35 (originariamente n. 42) di 9 mq, nel comune di Benevento, per averla acquisita dai germani Z.:
– Paolo Maria Z., deceduto il 3 luglio 1919, entrato a far parte nel 1908 dell’Ordine dei Fatebenefratelli, il quale a norma del diritto canonico (artt. 19 e ss. degli Statuti generali; artt. 12 e ss. delle Costituzioni) si ritiene erede di tutti i suoi beni;
– le due sorelle dello stesso, Adelaide e Teresa, l’ultima delle quali deceduta nel 1975, che con atto di vitalizio per notaio Zottoli avrebbero ceduto tutti i propri beni all’Ordine dei Fatebenefratelli, verso l’onere del beneficiario di provvedere fino alla loro morte a ogni necessità e cura medica.
In ragione di tale ritenuta titolarità, dagli anni Settanta in avanti la Provincia Religiosa si è occupata della manutenzione del sepolcro, e con nota acquisita al protocollo n. 66407 del 26 novembre 2002 ha chiesto la formale voltura, in proprio favore, della particella n. 35 del registro cimiteriale e il rinnovo della relativa concessione perpetua.
Con l’impugnata nota n. 66321 del 19 luglio 2011 ˗ della cui notifica non è data prova, sicché non può accogliersi l’eccezione di irricevibilità del ricorso, sollevata dall’Amministrazione resistente ˗ il Comune di Benevento ha comunicato alla odierna ricorrente che «la successione nella concessione non si è affatto verificata per cui non può accedersi alla richiesta di voltura», e che il suolo è stato assegnato ad altro concessionario.
Avverso tale provvedimento, la Provincia Religiosa muove i seguenti motivi di illegittimità: violazione dell’art. 92, D.P.R. n. 285/1990; violazione dei principi generali in materia di atti di secondo grado; violazione dell’art. 38, co. 4, Regolamento comunale di polizia mortuaria n. 76/2001.
Le censure sono inconferenti: nel caso di specie, non è in discussione né la perpetuità (e irrevocabilità) della concessione cimiteriale né la decadenza (che la ricorrente asserisce implicitamente pronunciata, con violazione delle garanzie procedimentali), bensì ˗ a monte ˗ la titolarità della stessa, che non può ritenersi giammai trasferita in capo alla ricorrente:
– né da parte del defunto Paolo Maria Z., per la cui successione (in mancanza, agli atti, di un testamento) non possono in questa sede rilevare le regole del diritto canonico (che costituisce l’ordinamento normativo della Chiesa cattolica);
– né da parte delle di lui sorelle, per le quali risulta un atto notarile di costituzione di vitalizio, repertorio n. 6114 del 2 novembre 1955, nel quale si dispone soltanto che «la signorina Z. Adelaide … cede, trasferisce ed aliena, in favore della Provincia Religiosa S. Pietro … il fondo rustico con casa colonica, in Benevento, località Santi Quaranta … » verso l’obbligo, in capo alla stessa Provincia Religiosa, «a) di mantenere nella propria casa di Benevento le due germane Z., vita natural durante …; b) di provvedere alle visite mediche, alle medicine e alle opportune assistenze sanitarie …; c) di provvedere alle spese funerarie, all’interro nella tomba di famiglia della quale dovrà aver cura per manutenzione e conservazione, curando in ispecie, l’accensione di una lampada nel giorno della commemorazione dei defunti».
Sicché ˗ in disparte la questione dei limiti di alienabilità dello ius sepulchri ˗ nessun formale trasferimento (né inter vivosmortis causa) della concessione cimiteriale risulta esser stato in concreto disposto, non potendosi far discendere tale effetto dalla mera assunzione, da parte della Provincia Religiosa, della predetta obbligazione di manutenere la “tomba di famiglia”, da ritenersi vigente fino alla decadenza della concessione cimiteriale per decorso del termine previsto dall’art. 38 del Regolamento di Polizia mortuaria (applicabile, ancorché successivo al rilascio della concessione; cfr. Cons. di Stato, V, sent. n. 4943/2015), il quale stabilisce che «in caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi o le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all’Ufficio Servizi Cimiteriali entro 6 mesi dalla data di decesso … Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall’ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione», che può essere oggetto di assegnazione a terzi.
Il Comune ha dunque legittimamente provveduto ˗ alla scadenza del predetto termine dal decesso dell’ultima germana Z., avvenuto nel 1975 ˗ alla riassegnazione della particella cimiteriale, con determinazione n. 266 del 20 febbraio 2009, versata in atti dal Comune di Benevento in data 12 gennaio 2012 e mai impugnata dalla ricorrente, neanche con motivi aggiunti (sicché il ricorso, quand’anche fondato, sarebbe improcedibile).
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, in uno alla domanda di risarcimento del danno.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto (R.G. 6098/2011), lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Benevento, delle spese del presente giudizio, nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Nulla per le spese nei confronti della controinteressata, non costituita in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Rosalia Maria Rita Messina, Presidente
Valeria Ianniello, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Primo Referendario
L’ESTENSORE (Valeria Ianniello)
IL PRESIDENTE (Rosalia Maria Rita Messina)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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